Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 1 del 31 agosto 1981, contenente disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni, e' cosi' modificata: 1) Nella sezione I "Finanziamenti in valuta estera" del punto 4) delle disposizioni di attuazione dell'art. 8, i primi quattro commi che precedono il paragrafo contraddistinto dalla lettera A) "Finanziamenti all'importatore di merci e servizi" sono sostituiti dai seguenti: "4) Impieghi bancari in valuta estera a favore di residenti. I) Finanziamenti in valuta estera. Le banche abilitate possono concedere a residenti finanziamenti in valuta di conto valutario per le causali successivamente indicate, con l'osservanza delle seguenti norme di carattere generale: la durata iniziale o prorogata dei finanziamenti non puo' superare i diciotto mesi dalla data di erogazione; i finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi possono essere erogati solo da banche che siano state a cio' abilitate dai competenti organi monetari; la valuta deve essere accreditata in conto valutario o in un conto autorizzato intestato all'operatore ed essere utilizzata per le destinazioni previste, a seconda dei casi, negli articoli 27, 27-bis, 30 e 32 del decreto; la valuta inizialmente erogata puo' essere trasformata in altre valute mediante arbitraggio, sempreche' il finanziamento sia in termini di validita' e non esista un contratto a termine a copertura del rischio di cambio. Resta, comunque, invariata la scadenza iniziale o prorogata del finanziamento stesso; il regolamento degli interessi tra banca e cliente residente deve avvenire sempre nel controvalore in lire al cambio del giorno di accertamento degli interessi maturati. E' consentito di procedere alla estinzione dei finanziamenti di cui alle successive lettere A), B) e C) anche prima della scadenza convenuta tra banca e operatore". 2) Il paragrafo 3) "Regolamenti posticipati di importazioni di merci e di prestazioni di servizi diversi da quelli di intermediazione resi a favore di residenti" dell'art. 12 e' sostituito dal seguente: "3) Regolamenti posticipati di importazioni di merci e di prestazioni di servizi diversi da quelli di intermediazione resi a favore di residenti. Gli impegni relativi ad importazioni di merci e a prestazioni di servizi a favore di residenti, diversi da quelli di intermediazione di cui alla lettera C) dell'art. 12 del decreto, anche se assunti con scadenza inferiore ai termini rimessi all'iniziativa bancaria, devono essere considerati, ai fini dell'eventuale segnalazione di inadempienza, con scadenza fissata al giorno previsto quale termine massimo per l'iniziativa medesima. Ai residenti e' tuttavia consentito di effettuare tali regolamenti posticipati anche prima della scadenza dei termini iniziali o prorogati di adempimento stabiliti per contratto e cio' anche se il regolamento avviene mediante compensazione valutaria". 3) Le disposizioni di attuazione dell'art. 14 sono abrogate. 4) Nelle disposizioni di attuazione dell'art. 27, il punto 2), "Accreditamento dei conti valutari" e' sostituito dal seguente: "2) valuta proveniente da conto di attesa ordinario. Tale valuta puo' essere utilizzata: i) alla stregua della valuta di cui alla lettera a) dell'articolo in riferimento, ove l'accreditamento in conto valutario avvenga entro trenta giorni dall'apertura del conto di attesa; ovvero ii) per l'immediata cessione all'Ufficio italiano dei cambi al minor cambio verificatosi tra il giorno di apertura del conto di attesa e il giorno di effettiva cessione, ove l'accreditamento in conto valutario avvenga successivamente al trentesimo giorno dall'apertura del conto di attesa medesimo". Il direttore: SCORDINO