Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare
n. 1 del 31 agosto 1981, contenente disposizioni  di  attuazione  del
decreto  ministeriale  12  marzo  1981 e successive modificazioni, e'
cosi' modificata:
  1)  Nella  sezione  I "Finanziamenti in valuta estera" del punto 4)
delle disposizioni di attuazione dell'art. 8, i primi  quattro  commi
che   precedono   il   paragrafo  contraddistinto  dalla  lettera  A)
"Finanziamenti all'importatore di merci e  servizi"  sono  sostituiti
dai seguenti:
"4) Impieghi bancari in valuta estera a favore di residenti.
  I) Finanziamenti in valuta estera.
  Le  banche abilitate possono concedere a residenti finanziamenti in
valuta di conto valutario per le  causali  successivamente  indicate,
con l'osservanza delle seguenti norme di carattere generale:
   la durata iniziale o prorogata dei finanziamenti non puo' superare
i diciotto mesi dalla data di erogazione;
   i finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi possono essere
erogati  solo  da  banche  che  siano  state  a  cio'  abilitate  dai
competenti organi monetari;
   la valuta deve essere accreditata in conto valutario o in un conto
autorizzato intestato  all'operatore  ed  essere  utilizzata  per  le
destinazioni previste, a seconda dei casi, negli articoli 27, 27-bis,
30 e 32 del decreto;
   la  valuta  inizialmente  erogata puo' essere trasformata in altre
valute mediante  arbitraggio,  sempreche'  il  finanziamento  sia  in
termini  di validita' e non esista un contratto a termine a copertura
del  rischio  di  cambio.  Resta,  comunque,  invariata  la  scadenza
iniziale o prorogata del finanziamento stesso;
   il  regolamento degli interessi tra banca e cliente residente deve
avvenire sempre nel controvalore in lire  al  cambio  del  giorno  di
accertamento degli interessi maturati.
  E' consentito di procedere alla estinzione dei finanziamenti di cui
alle successive lettere A),  B)  e  C)  anche  prima  della  scadenza
convenuta tra banca e operatore".
  2)  Il  paragrafo  3)  "Regolamenti  posticipati di importazioni di
merci  e  di  prestazioni   di   servizi   diversi   da   quelli   di
intermediazione   resi   a  favore  di  residenti"  dell'art.  12  e'
sostituito dal seguente:
"3) Regolamenti posticipati di importazioni di merci e di prestazioni
di servizi diversi da quelli di  intermediazione  resi  a  favore  di
residenti.
  Gli  impegni  relativi  ad importazioni di merci e a prestazioni di
servizi a favore di residenti, diversi da quelli  di  intermediazione
di cui alla lettera C) dell'art. 12 del decreto, anche se assunti con
scadenza inferiore ai termini rimessi all'iniziativa bancaria, devono
essere   considerati,   ai   fini   dell'eventuale   segnalazione  di
inadempienza, con scadenza fissata al giorno previsto  quale  termine
massimo per l'iniziativa medesima.
  Ai  residenti e' tuttavia consentito di effettuare tali regolamenti
posticipati  anche  prima  della  scadenza  dei  termini  iniziali  o
prorogati  di  adempimento stabiliti per contratto e cio' anche se il
regolamento avviene mediante compensazione valutaria".
  3) Le disposizioni di attuazione dell'art. 14 sono abrogate.
  4)  Nelle  disposizioni  di  attuazione  dell'art. 27, il punto 2),
"Accreditamento dei conti valutari" e' sostituito dal seguente:
   "2)  valuta  proveniente da conto di attesa ordinario. Tale valuta
puo' essere utilizzata:
     i)   alla   stregua   della   valuta  di  cui  alla  lettera  a)
dell'articolo in riferimento, ove l'accreditamento in conto valutario
avvenga entro trenta giorni dall'apertura del conto di attesa;
 
    ovvero
 
     ii)  per  l'immediata cessione all'Ufficio italiano dei cambi al
minor cambio verificatosi tra il giorno  di  apertura  del  conto  di
attesa  e  il  giorno  di effettiva cessione, ove l'accreditamento in
conto  valutario  avvenga  successivamente   al   trentesimo   giorno
dall'apertura del conto di attesa medesimo".
                                               Il direttore: SCORDINO