IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Viste le proprie ordinanze n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1987 e n. 1157/FPC del 14 settembre 1987, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 44 del 4 novembre 1987, concernenti l'autorizzazione ad assumere personale con contratto di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987; Vista la nota n. 3027/20.2/GAB del 28 luglio 1988, con la quale la prefettura di Sondrio rappresenta la necessita' di disporre una proroga delle autorizzazioni alle assunzioni di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato concesse con l'ordinanza n. 1157/FPC del 14 settembre 1987 sopracitata in favore dei comuni di Ardenno e Morbegno; Ravvisata l'opportunita' di aderire alla richiesta di cui sopra; Dispone: Art. 1. Le autorizzazioni alle assunzioni straordinarie, disposte in favore dei comuni di Ardenno e Morbegno con l'ordinanza n. 1157/FPC del 14 settembre 1987, sono prorogate per un periodo di tre mesi.