Con  decreto  ministeriale 4 gennaio 1988 in favore dei lavoratori
dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate e'  disposta  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i  periodi  indicati  a  fianco  di  ciascuna  societa'
limitatamente  alle  giornate in cui nei predetti periodi vi e' stato
l'intervento  della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria   o
straordinaria  presso  le  imprese industriali in cui viene svolto il
servizio mense:
1) Ditta Fiumara Antonino, con sede in Bari ed unita' produttiva
   presso Calabrese veicoli industriali, stabilimento di Bari:
periodo: dall'8 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.
2) S.p.a. Chef Italia sud, con sede in Roma ed unita' produttiva
   presso
  Igi & Igi, stabilimento di Corciano (Perugia):
periodo: dal 7 luglio 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si.
3) S.r.l. Sogetur, con sede legale in Aversa (Caserta) ed unita'
   produttiva  presso Superbox meridionale, stabilimento di Battaglia
   (Salerno):
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.
4) S.r.l. Sogetur, con sede legale in Aversa (Caserta) ed unita'
   produttiva  presso Superbox meridionale, stabilimento di Giugliano
   (Napoli):
periodo: dal 1› aprile 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1987: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.
5) S.a.s. S.A.R., con sede legale in Reggio Calabria ed unita'
   produttiva  presso  Officine meccaniche calabresi, stabilimento di
   Reggio Calabria:
periodo: dal 24 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1986: dal 3 maggio 1987;
pagamento diretto: no.
   Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui
all'art.  21,  quinto  comma,  lettere a) e b), della legge 12 agosto
1977,
n. 675.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la'
dove concesso, a provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  13  gennaio 1988 in favore di quindici
dipendenti dalla S.r.l. Effe-Gi, occupati presso lo  stabilimento  di
San  Quirico  d'Orcia  (Siena),  per  i  quali  e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  a 20 ore settimanali, e' disposta la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
per il periodo dal 26 ottobre 1987 al 26 ottobre 1988.
   Con  decreto  ministeriale  13  gennaio 1988 la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore  dei  lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti
nel settore ciclo, motociclo ed accessori, e' prolungata al 20  marzo
1988.
   Si  applicano  ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675.