IL MINISTRO DEL TESORO D'INTESA CON IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e, in particolare, l'art. 15 della stessa concernente "Garanzia sussidiaria ed integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva", il quale: a) al primo comma dispone la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato nella misura del 50% della garanzia prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni; b) al terzo comma estende la garanzia del Fondo di cui all'art. 20, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, a quella prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni operanti nei territori meridionali ed al successivo quarto comma attribuisce natura integrativa alla garanzia del predetto Fondo e prevede che la stessa puo' essere accordata dal Mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del credito garantito dai fondi di garanzia collettiva di cui sopra, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati; Visto il comma sesto dello stesso art. 15, il quale stabilisce che i criteri, le modalita' ed i limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Visto l'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il quale prevede un contributo sulle garanzie fornite dai fondi di garanzia collettiva fidi costituiti dai consorzi e societa' consortili, anche in forma cooperativa tra piccole e medie imprese industriali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377, e dai consorzi di cooperative, di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127, a condizione che gli statuti degli stessi siano conformi al modello definito dal CIPI con delibera 22 febbraio 1979; Visto l'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cosi' come modificato dall'art. 12- bis della legge 29 marzo 1979, n. 91, relativo alla costituzione del "Fondo centrale di garanzia" presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), per le finalita' indicate nello stesso articolo; Visto l'art. 5 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, concernente i finanziamenti assistiti da garanzia sussidiaria dello Stato; Ritenuto che, ai sensi del primo comma dell'art. 15 della legge n. 64 del 1986, la garanzia sussidiaria dello Stato e' prestata nei confronti dei fondi di garanzia collettiva fidi al fine di reintegrare gli stessi del 50 per cento delle perdite sofferte in dipendenza delle garanzie prestate agli istituti di credito; Ritenuto altresi' che ai sensi del combinato disposto del terzo e quarto comma del ripetuto art. 15 la garanzia integrativa di cui all'art. 20 della legge n. 675 del 1977, puo' essere accordata dal Mediocredito centrale a copertura, fino all'80 per cento, della garanzia prestata dai fondi di garanzia collettiva; Ritenuto inoltre che, nel caso in cui la garanzia prestata dai fondi di garanzia collettiva concorra con quella integrativa del Mediocredito centrale, la garanzia sussidiaria dello Stato si esplica limitatamente alla perdita a carico dei fondi; Vista la lettera dell'11 novembre 1987 con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha comunicato la propria intesa in ordine al presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. Il credito di esercizio garantito dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' assistito, in via sussidiaria, dalla garanzia statale di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 1 marzo 1986, n. 64. L'intervento dei fondi di garanzia, ai fini della agevolazione di cui al primo comma dell'art. 15, non puo' superare, per ogni operazione di credito di esercizio, il 50 per cento dell'ammontare della stessa. Le cooperative ed i consorzi di garanzia fidi devono essere conformi al modello definito dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale con delibera del 22 febbraio 1979 e formati da imprese di piccole e medie dimensioni definite dallo stesso CIPI, ai sensi dell'art. 2, lettera f), della legge 2 agosto 1977, n. 675, con delibera 11 giugno 1979. 2. Le cooperative e i consorzi di cui al precedente comma devono comunicare semestralmente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XII, le garanzie accordate, precisando i termini delle operazioni e la quota da essi garantita. 3. La garanzia e' resa operante, su richiesta delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi, nel caso in cui il debitore principale risulti insolvente a seguito dell'esperimento della procedura esecutiva di recupero e si esplica nella misura massima del 50 per cento della perdita subita dai fondi di garanzia collettiva limitatamente al capitale, agli interessi corrispettivi calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento previsto per le operazioni di credito artigiano di durata non superiore a diciotto mesi, vigente al momento della stipula del contratto, agli interessi di mora nella stessa misura di quelli corrispettivi, relativi al periodo massimo di un anno dal verificarsi dell'inadempienza, nonche' alle spese. 4. Nei casi in cui la garanzia statale sia divenuta operativa, le cooperative e i consorzi di garanzia collettiva sono tenuti, a norma dell'art. 5 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, a perseguire in nome e per conto dello Stato il debitore per le somme ancora dovute, direttamente o tramite le aziende di credito mutuanti, salvo che non venga dimostrata l'inutilita' o l'onerosita' dell'esperimento di ulteriori azioni. 5. Nei casi in cui concorra la garanzia integrativa di cui al terzo e quarto comma dell'art. 15 della legge n. 64 del 1986, la garanzia sussidiaria dello Stato si esplica limitatamente alla perdita dei fondi di garanzia collettiva non rimborsata dal Mediocredito centrale.