IL MINISTRO DEL TESORO
                             D'INTESA CON
                    IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
                     STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
  Vista  la legge 1› marzo 1986, n. 64, recante: "Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno"  e,  in  particolare,
l'art.   15   della   stessa  concernente  "Garanzia  sussidiaria  ed
integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva", il quale:
    a)   al   primo  comma  dispone  la  concessione  della  garanzia
sussidiaria dello Stato nella misura del 50% della garanzia  prestata
per  il  credito  di  esercizio  dai  fondi  di  garanzia  collettiva
costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di
piccole e medie dimensioni;
    b)  al  terzo comma estende la garanzia del Fondo di cui all'art.
20, primo comma, della  legge  12  agosto  1977,  n.  675,  a  quella
prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva
costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di
piccole  e  medie dimensioni operanti nei territori meridionali ed al
successivo quarto comma attribuisce natura integrativa alla  garanzia
del  predetto Fondo e prevede che la stessa puo' essere accordata dal
Mediocredito  centrale  sino  all'80  per  cento  dell'ammontare  del
credito  garantito  dai fondi di garanzia collettiva di cui sopra, su
richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati;
  Visto  il comma sesto dello stesso art. 15, il quale stabilisce che
i criteri, le modalita' ed i limiti per la concessione della garanzia
sussidiaria  e di quella integrativa sono determinati con decreto del
Ministro del tesoro, d'intesa con  il  Ministro  per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  19  della  legge  12  agosto  1977, n. 675, il quale
prevede un contributo sulle garanzie fornite dai  fondi  di  garanzia
collettiva  fidi costituiti dai consorzi e societa' consortili, anche
in forma cooperativa tra piccole e medie imprese industriali  di  cui
alla  legge 10 maggio 1976, n. 377, e dai consorzi di cooperative, di
cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127, a condizione che gli statuti
degli stessi siano conformi al modello definito dal CIPI con delibera
22 febbraio 1979;
  Visto  l'art.  20  della  legge  12 agosto 1977, n. 675, cosi' come
modificato dall'art. 12- bis  della  legge  29  marzo  1979,  n.  91,
relativo  alla  costituzione  del "Fondo centrale di garanzia" presso
l'Istituto centrale per il  credito  a  medio  termine  (Mediocredito
centrale), per le finalita' indicate nello stesso articolo;
  Visto  l'art.  5  della legge 4 febbraio 1956, n. 54, concernente i
finanziamenti assistiti da garanzia sussidiaria dello Stato;
  Ritenuto  che, ai sensi del primo comma dell'art. 15 della legge n.
64 del 1986, la garanzia sussidiaria  dello  Stato  e'  prestata  nei
confronti   dei   fondi  di  garanzia  collettiva  fidi  al  fine  di
reintegrare gli stessi del 50 per cento  delle  perdite  sofferte  in
dipendenza delle garanzie prestate agli istituti di credito;
  Ritenuto  altresi'  che ai sensi del combinato disposto del terzo e
quarto comma del ripetuto art. 15  la  garanzia  integrativa  di  cui
all'art.  20  della  legge n. 675 del 1977, puo' essere accordata dal
Mediocredito centrale a  copertura,  fino  all'80  per  cento,  della
garanzia prestata dai fondi di garanzia collettiva;
  Ritenuto  inoltre  che,  nel  caso  in cui la garanzia prestata dai
fondi di garanzia collettiva  concorra  con  quella  integrativa  del
Mediocredito centrale, la garanzia sussidiaria dello Stato si esplica
limitatamente alla perdita a carico dei fondi;
  Vista la lettera dell'11 novembre 1987 con la quale il Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha comunicato la  propria
intesa in ordine al presente decreto;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  credito  di  esercizio  garantito  dai  fondi  di  garanzia
collettiva costituiti dalle cooperative e  dai  consorzi  di  imprese
industriali  di  piccole e medie dimensioni operanti nei territori di
cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto  del  Presidente
della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,  e'  assistito,  in  via
sussidiaria, dalla garanzia statale di cui al primo  comma  dell'art.
15 della legge 1› marzo 1986, n. 64.
  L'intervento  dei  fondi di garanzia, ai fini della agevolazione di
cui al  primo  comma  dell'art.  15,  non  puo'  superare,  per  ogni
operazione  di  credito  di esercizio, il 50 per cento dell'ammontare
della stessa.
  Le  cooperative  ed  i  consorzi  di  garanzia  fidi  devono essere
conformi al modello definito dal Comitato  interministeriale  per  il
coordinamento della politica industriale con delibera del 22 febbraio
1979 e formati da imprese di  piccole  e  medie  dimensioni  definite
dallo  stesso  CIPI,  ai sensi dell'art. 2, lettera f), della legge 2
agosto 1977, n. 675, con delibera 11 giugno 1979.
  2.  Le  cooperative  e i consorzi di cui al precedente comma devono
comunicare  semestralmente  al  Ministero  del  tesoro  -   Direzione
generale   del   tesoro  -  Divisione  XII,  le  garanzie  accordate,
precisando i termini delle operazioni e la quota da essi garantita.
  3.  La  garanzia e' resa operante, su richiesta delle cooperative e
dei consorzi di garanzia collettiva fidi, nel caso in cui il debitore
principale   risulti  insolvente  a  seguito  dell'esperimento  della
procedura esecutiva di recupero e si esplica nella misura massima del
50  per  cento  della perdita subita dai fondi di garanzia collettiva
limitatamente al capitale, agli interessi corrispettivi calcolati  in
misura  non  superiore  al  tasso  di  riferimento  previsto  per  le
operazioni di credito artigiano di durata non  superiore  a  diciotto
mesi,  vigente al momento della stipula del contratto, agli interessi
di mora nella stessa misura  di  quelli  corrispettivi,  relativi  al
periodo massimo di un anno dal verificarsi dell'inadempienza, nonche'
alle spese.
  4.  Nei  casi in cui la garanzia statale sia divenuta operativa, le
cooperative e i consorzi di garanzia collettiva sono tenuti, a  norma
dell'art.  5 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, a perseguire in nome
e per conto dello Stato il  debitore  per  le  somme  ancora  dovute,
direttamente  o tramite le aziende di credito mutuanti, salvo che non
venga dimostrata  l'inutilita'  o  l'onerosita'  dell'esperimento  di
ulteriori azioni.
  5. Nei casi in cui concorra la garanzia integrativa di cui al terzo
e quarto comma dell'art. 15 della legge n. 64 del 1986,  la  garanzia
sussidiaria  dello  Stato  si  esplica limitatamente alla perdita dei
fondi  di  garanzia  collettiva  non  rimborsata   dal   Mediocredito
centrale.