IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto l'art. 6 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Considerato  che  detto  articolo  autorizza  la  spesa  di  lire 4
miliardi per l'anno 1987, di lire 5 miliardi per il 1988 e di lire  5
miliardi  per  il  1989 per il finanziamento di programmi finalizzati
proposti dalle associazioni ambientaliste individuate  ai  sensi  del
comma  1  dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' per
le spese sostenute da parte delle associazioni stesse per l'esercizio
delle  facolta'  loro  attribuite  dal  comma  4  dell'art.  18 della
medesima legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Considerato    che   detto   articolo   attribuisce   al   Ministro
dell'ambiente, sentito il  Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  il
compito di definire i criteri per la concessione dei contributi;
  Ritenuto  di  dover  innanzitutto ripartire detta somma complessiva
tra  le  due  menzionate  finalita',  in  relazione  alle   effettive
necessita' ed alle esigenze di pubblico interesse;
  Ritenuto,  inoltre, di dover stabilire i criteri per la concessione
dei  predetti  contributi  in  base  ai  principi  di  imparzialita',
convenienza  e buon andamento della pubblica amministrazione, in modo
da  soddisfare  al   massimo   l'interesse   pubblico   alla   tutela
dell'ambiente;
  Visti  i  decreti ministeriali del 20 febbraio 1987 e del 26 maggio
1987,  con  i  quali  sono  state  individuate  le  associazioni   di
protezione  ambientale  ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge
n. 349/86;
  Visto  il  parere  espresso  dal Consiglio nazionale per l'ambiente
nella seduta del 12 maggio 1987;
                               Decreta:
  La  somma di lire 4 miliardi stanziata per l'anno 1987 e' ripartita
in lire 3 miliardi e 700 milioni per i programmi finalizzati proposti
dalle  associazioni  stesse  e  in  lire 300 milioni per spese legali
sostenute dalle associazioni per l'esercizio delle facolta' di cui al
comma 4 dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
  I  programmi finalizzati di cui sopra dovranno essere conformi alle
finalita' statutarie delle singole associazioni e potranno anche  far
parte del programma annuale adottato dalle associazioni stesse.
  Ciascun  programma finalizzato dovra' indicare dettagliatamente: le
finalita' specifiche da perseguire, i mezzi impiegati, i tempi  e  le
modalita' di esecuzione, la descrizione delle attivita' o delle opere
da realizzare, i costi ed i benefici previsti.
  I  programmi  finalizzati  presentati  dalle  associazioni  saranno
valutati da una  commissione,  appositamente  istituita  con  decreto
ministeriale, secondo i seguenti criteri:
   1) utilita' dell'iniziativa ai fini della tutela dell'ambiente;
   2) fattibilita' concreta dell'iniziativa;
   3)  valore  esemplare dell'iniziativa e sue conseguenze indotte da
valutarsi in termini  di  protezione  dell'ambiente,  in  termini  di
informazione, educazione e cultura ambientali, in termini economici e
sociali;
   4) coinvolgimento, nell'iniziativa, di piu' associazioni;
   5)   hanno  precedenza,  a  parita'  di  condizioni,  i  programmi
finalizzati delle associazioni che non godono di sovvenzioni statali.
  I  programmi finalizzati di cui sopra, corredati dalle richieste di
contributo, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente entro il 31
agosto  1987.  Non  saranno  presi in considerazione i programmi e le
richieste presentati fuori  termine.  Il  Ministero  procedera'  alla
scelta dei programmi finalizzati entro il 31 ottobre 1987.
  Per  ogni programma finalizzato non e' ammesso cumulo di contributi
statali.
  Per  i programmi finalizzati scelti sara' concesso un contributo da
parte del Ministero che potra' coprire in tutto o in parte  la  spesa
prevista.  Le  modalita'  di  erogazione  dei  contributi, specie per
quanto riguarda le anticipazioni ed il conguaglio, saranno  precisate
nello   stesso   provvedimento   di   individuazione   dei  programmi
finalizzati ammessi al finanziamento.
  Le   spese  sostenute  dalle  associazioni  per  l'esercizio  delle
facolta' di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349, saranno proporzionalmente rimborsate dal Ministero, in base alla
presentazione delle note spese effettuate dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  n.  59/1z987  al 31 ottobre 1987. Dette note di
spesa dovranno pervenire al Ministero entro il 30 novembre 1988.  Non
sono  ammesse  al rimborso le spese per liti che il Ministero dovesse
ritenere temerarie.
   Roma, addi' 4 giugno 1987
                                                 Il Ministro: RUFFOLO
 
          Note alle premesse:
             -  Il comma 4 dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.
          349 "Istituzione del Ministero  dell'ambiente  e  norme  in
          materia di danno ambientale" cosi' recita:
             "4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i
          cittadini, al fine di sollecitare  l'esercizio  dell'azione
          da  parte  dei  soggetti  legittimati, possono denunciare i
          fatti  lesivi  di  beni  ambietali  dei   quali   siano   a
          conoscenza".
             -  Il  testo  vigente dell'art. 13 della legge n. 349/86
          sopra richiamato e' il seguente:
             "Art.  13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
          a carattere nazionale e quelle presenti  in  almeno  cinque
          regioni   sono   individuate   con   decreto  del  Ministro
          dell'ambiente sulla base delle finalita'  programmatiche  e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della  sua
          rilevanza  esterna,  previo  parere del Consiglio nazionale
          per l'ambiente da  esprimere  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta.
            2.  Il  Ministro,  al solo fine di ottenere, per la prima
          composizione del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  le
          terne  di  cui  al precedente articolo 12, comma 1, lettera
          c), effettua, entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore
          della   presente  legge,  una  prima  individuazione  delle
          associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti  in
          almeno   cinque   giorni,  secondo  i  criteri  di  cui  al
          precedente comma 1, e ne informa il Parlamento".
             -   L'art.   6  della  legge  n.  59/1987  "Disposizioni
          transitorie ed urgenti per il funzionamento  del  Ministero
          dell'ambiente" cosi' recita:
             "Art. 6. - 1. E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi
          per l'anno 1987, di lire 5 miliardi per l'anno  1988  e  di
          lire 5 miliardi per l'anno 1989 da iscrivere nello stato di
          previsione del Ministero dell'ambiente, per l'erogazione di
          contributi  alle associazioni ambientalistiche, individuate
          ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della  legge  8  luglio
          1986, n. 349, per il finanziamento di programmi finalizzati
          proposti dalle associazioni stesse, nonche'  per  le  spese
          sostenute  per  l'esercizio  delle facolta' loro attribuite
          dall'articolo 18 della medesima legge  8  luglio  1986,  n.
          349.  I  criteri  per  la  concessione  dei contributi sono
          definiti, entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore
          della    presente   legge,   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente,   sentito   il   Consiglio   nazionale   per
          l'ambiente.
             2.  All'onere di lire 4 miliardi per il 1987, 5 miliardi
          per  il  1988  e  5  miliardi  per   il   1989,   derivante
          dall'applicazione   del   presente  articolo,  si  provvede
          mdiante   corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1987-1989, al
          capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo
          specifico  accantonamento  "Contributo  alle   associazioni
          ambientalistiche".
             3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con  i  propri  decreti,  le   occorrenti   variazioni   di
          bilancio".