IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto l'art. 6 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Considerato che detto articolo autorizza la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1987, di lire 5 miliardi per il 1988 e di lire 5 miliardi per il 1989 per il finanziamento di programmi finalizzati proposti dalle associazioni ambientaliste individuate ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' per le spese sostenute da parte delle associazioni stesse per l'esercizio delle facolta' loro attribuite dal comma 4 dell'art. 18 della medesima legge 8 luglio 1986, n. 349; Considerato che detto articolo attribuisce al Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio nazionale per l'ambiente, il compito di definire i criteri per la concessione dei contributi; Ritenuto di dover innanzitutto ripartire detta somma complessiva tra le due menzionate finalita', in relazione alle effettive necessita' ed alle esigenze di pubblico interesse; Ritenuto, inoltre, di dover stabilire i criteri per la concessione dei predetti contributi in base ai principi di imparzialita', convenienza e buon andamento della pubblica amministrazione, in modo da soddisfare al massimo l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente; Visti i decreti ministeriali del 20 febbraio 1987 e del 26 maggio 1987, con i quali sono state individuate le associazioni di protezione ambientale ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge n. 349/86; Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale per l'ambiente nella seduta del 12 maggio 1987; Decreta: La somma di lire 4 miliardi stanziata per l'anno 1987 e' ripartita in lire 3 miliardi e 700 milioni per i programmi finalizzati proposti dalle associazioni stesse e in lire 300 milioni per spese legali sostenute dalle associazioni per l'esercizio delle facolta' di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349. I programmi finalizzati di cui sopra dovranno essere conformi alle finalita' statutarie delle singole associazioni e potranno anche far parte del programma annuale adottato dalle associazioni stesse. Ciascun programma finalizzato dovra' indicare dettagliatamente: le finalita' specifiche da perseguire, i mezzi impiegati, i tempi e le modalita' di esecuzione, la descrizione delle attivita' o delle opere da realizzare, i costi ed i benefici previsti. I programmi finalizzati presentati dalle associazioni saranno valutati da una commissione, appositamente istituita con decreto ministeriale, secondo i seguenti criteri: 1) utilita' dell'iniziativa ai fini della tutela dell'ambiente; 2) fattibilita' concreta dell'iniziativa; 3) valore esemplare dell'iniziativa e sue conseguenze indotte da valutarsi in termini di protezione dell'ambiente, in termini di informazione, educazione e cultura ambientali, in termini economici e sociali; 4) coinvolgimento, nell'iniziativa, di piu' associazioni; 5) hanno precedenza, a parita' di condizioni, i programmi finalizzati delle associazioni che non godono di sovvenzioni statali. I programmi finalizzati di cui sopra, corredati dalle richieste di contributo, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente entro il 31 agosto 1987. Non saranno presi in considerazione i programmi e le richieste presentati fuori termine. Il Ministero procedera' alla scelta dei programmi finalizzati entro il 31 ottobre 1987. Per ogni programma finalizzato non e' ammesso cumulo di contributi statali. Per i programmi finalizzati scelti sara' concesso un contributo da parte del Ministero che potra' coprire in tutto o in parte la spesa prevista. Le modalita' di erogazione dei contributi, specie per quanto riguarda le anticipazioni ed il conguaglio, saranno precisate nello stesso provvedimento di individuazione dei programmi finalizzati ammessi al finanziamento. Le spese sostenute dalle associazioni per l'esercizio delle facolta' di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, saranno proporzionalmente rimborsate dal Ministero, in base alla presentazione delle note spese effettuate dalla data di entrata in vigore della legge n. 59/1z987 al 31 ottobre 1987. Dette note di spesa dovranno pervenire al Ministero entro il 30 novembre 1988. Non sono ammesse al rimborso le spese per liti che il Ministero dovesse ritenere temerarie. Roma, addi' 4 giugno 1987 Il Ministro: RUFFOLO
Note alle premesse: - Il comma 4 dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" cosi' recita: "4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambietali dei quali siano a conoscenza". - Il testo vigente dell'art. 13 della legge n. 349/86 sopra richiamato e' il seguente: "Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. 2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque giorni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento". - L'art. 6 della legge n. 59/1987 "Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente" cosi' recita: "Art. 6. - 1. E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1987, di lire 5 miliardi per l'anno 1988 e di lire 5 miliardi per l'anno 1989 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per l'erogazione di contributi alle associazioni ambientalistiche, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per il finanziamento di programmi finalizzati proposti dalle associazioni stesse, nonche' per le spese sostenute per l'esercizio delle facolta' loro attribuite dall'articolo 18 della medesima legge 8 luglio 1986, n. 349. I criteri per la concessione dei contributi sono definiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio nazionale per l'ambiente. 2. All'onere di lire 4 miliardi per il 1987, 5 miliardi per il 1988 e 5 miliardi per il 1989, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mdiante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo alle associazioni ambientalistiche". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".