AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .... )) Art. 1. 1. Sono prorogati (( inderogabilmente al 30 giugno 1988 )) i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119 (a) : a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4), concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande per l'assegnazione del contributo diretto alla ricostruzione e alla riparazione delle unita' abitative, presentate entro il 31 marzo 1984; (( le lettere b) e c) sono state soppresse dalla legge di )) (( conversione); )) d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonche' alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei dii sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni; (( le lettere e) ed f) sono state soppresse dalla legge di )) (( conversione. )) (( 1-bis. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988: )) (( a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2), del )) (( decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente )) (( l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati )) (( dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali )) (( di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 )) )) (( (b) ; )) (( b) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1), del )) (( decreto-legge di cui alla precedente lettera a) )) (c), (( )) (( relativo all'imposta sul valore aggiunto, limitatamente agli )) (( interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e )) (( successive modificazioni )) (d) ; )) (( c) il termine indicato nell'articolo 3, comma 2, del )) (( decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente )) (( gli interventi previsti negli articoli 21 e 32 )) (( della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni )) (( (e) . )) (( 2. L'attivita' delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del )) (( provveditorato alle opere pubbliche della Campania, gia' )) (( autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto )) (( 1984 e prorogata sino al 31 dicembre 1987, e' ulteriormente )) (( prorogata sino al 31 dicembre 1990; )) (( 3. Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o )) (( del presidente della comunita' montana, dell'assessore delegato )) (( alla ricostruzione, di un rappresentante della minoranza e' )) (( prorogato al 30 giugno 1989 nei comuni disastrati, nel comune )) (( di Senise e nelle comunita' montane che ricomprendano comuni )) (( disastrati. E' prorogato, altresi', alla stessa data il termine )) (( indicato nell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio )) (( 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo )) (( 1987, n. 120 (f). Nei comuni gravemente danneggiati, )) (( limitatamente al sindaco o suo delegato, il predetto termine e' )) (( prorogato alla medesima data. Resta fermo il trattamento )) (( economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti da )) (( amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da )) (( enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a )) (( carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo )) (( di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (g), e )) (( successive modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei )) (( dipendenti da aziende private; )) 4. Sono prorogati al 31 marzo 1988: a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 3), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119 (h) , limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti, e' prorogato al 31 marzo 1988. (( (la lettera b) e' stata soppressa dalla legge di conversione); )) (( (I commi 5, 6 e 7 sono stati soppressi dalla legge di )) (( conversione). )) 8. Al fine di accelerare il recupero dei beni culturali di cui agli articoli 17, comma primo, 53 e 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (i), si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449 (l). 9. La disposizione di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (m), si applica anche alle anticipazioni previste dalle disposizioni indicate nei commi 1 e 2. (( (Il comma 10 e' stato soppresso dalla legge di conversione). ))
(a) Il D.L. n. 48/1986 reca: "Proroga dei termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata" (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 107 del 10 maggio 1986). (b) Il testo dell'art. 13 della legge n. 10/1977 e' riportato in appendice. (c) L'art. 1, comma 1, n. 1), del D.L. n. 48/1986 prorogava al 31 dicembre 1986 il termine del 31 dicembre 1985 contenuto nell'art. 3, comma 11, del D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, del seguente tenore: "11. A decorrere dal 1 gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1985 nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 si applicano, ai fini della imposta sul valore aggiunto, le disposizioni contenute nell'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella leggge 30 ottobre 1976, n. 730 prorogate da ultimo con l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, con le limitazioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, nel testo sostituito dalla legge 13 agosto 1979, n. 376". In appendice e' riportato il testo dell'art. 40 del D.L. n. 648/1976. (d) La legge n. 219/1981, oltre a convertire in legge, con modificazioni, il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, reca provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti. (e) Il testo degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981 e' riportato in appendice. (f) Si riporta il testo dell'art. 6, comma 6, del D.L. n. 8/1987: "6. Fino al 31 dicembre 1987, nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno e' autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non piu' di quattro assessori effettivi o supplenti, che abbiano specifica delega per i problemi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219". (g) Il fondo previsto nell'art. 3 della legge n. 219/1981, per far fronte agli oneri connessi alla ricostruzione e allo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata secondo la disciplina recata dalla legge stessa, e' stato periodicamente integrato mediante stanziamenti disposti da varie leggi finanziarie successive al 1981. (h) L'art. 1, comma 1, n. 3), del D.L. n. 48/1986 prorogava al 31 dicembre 1986 il termine contenuto nell'art. 6, penultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, prevedendo ancora che entro la stessa data i comuni definissero il procedimento espropriativo di cui al terzo comma dello stesso art. 6. In appendice e' riportato il testo dell'intero art. 6 della legge n. 80/1984. (i) In appendice e' riportato il testo degli articoli 17, primo comma, 53 e 65 della legge n. 219/1981. (l) Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, del D.L. n. 371/1987: "1. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi dell'art. 2, comma 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552. Per opere ed interventi di particolare complessita' tecnica o entita' finanziaria il Ministro per i beni culturali e ambientali richiede il parere dei competenti comitati di settore. 2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 1 possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. L'assegnazione dei fondi ai funzionari delegati puo' essere effettuata anche in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni". La legge n. 1552/1961 reca "Disposizioni in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico"; la legge n. 44/1975 concerne "Norme intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico, storico regionale" e il D.P.R. n. 509/1978 reca l'approvazione del regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali ed ambientali. (m) Si riporta il testo dell'art. 15, quarto comma, della legge n. 219/1981: "Gli interessi bancari ed il compenso spettante alle aziende di credito per la gestione dei contributi e dei mutui agevolati sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902". Con riferimento alla nota ( b) all'art. 1: Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 10/1977 (Norme sulla edificabilita' dei suoli): "Art. 13 (Programmi pluriennali di attuazione). - L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionali di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni. Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attivita' edilizia privata, stabilita ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'art. 2 della presente legge. La regione stabilisce con propria legge, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuzione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti. Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'art.1 della presente legge e' data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente art. 9, sempreche' non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali. Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione e' data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esiste l'impegno dei concessionari a realizzarle. Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge. Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprieta' dello Stato. La legge regionale prevede le modalita' di utilizzazione delle aree espropriate. Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente art. 4". Con riferimento alla nota (c) all'art. 1: Si trascrive il testo vigente dell'art. 40 del D.L. n. 648/1976 (Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976): "Art. 40. - Fino alla data del 31 dicembre 1977, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto: a) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici, di fabbricati o di porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, (( nonche' le cessioni di aree fabbricabili effettuate dagli stessi soggetti nei confronti degli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione )), siti nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dal precedente art. 11, nonche' le prestazioni di servizio effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi; b) le cessioni di prefabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, compresa la eventuale posa in opera, da installare nei comuni indicati nella precedente lettera a), e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture. Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi; c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto e di mutuo, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorche' destinati ad suo diverso dalla abitazione, e di attrezzature distrutti o danneggiati, siti nei comuni indicati nella precedente lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dei capo degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici erariali competenti per territorio; d) (( le cessioni di rimorchi ad uso abitazione destinati ad )) (( essere utilizzati anche per attivita' imprenditoriali nei )) (( comuni indicati nella precedente lettera a). Su richiesta degli)) (( organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il )) (( contribuente deve fornire la prova risultante da apposita )) (( certificazione comunale, della destinazione data ai rimorchi )) (( stessi; )) e) (( le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate )) (( per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte)) (( a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti )) (( dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in )) (( conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei comuni )) (( indicati nella precedente lettera a); )) f) (( le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche )) (( professionali, comunque effettuate in relazione alla )) (( riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o )) (( di pubblica utilita', nonche' in relazione all'attivita' di )) (( demolizione e sgombero delle macerie. )) (( Le domande, gli atti, i contratti e i provvedimenti relativi )) (( alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni )) (( di servizi a norma del precedente comma sono esenti dalle )) (( imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, e dalle )) (( tasse di concessione governativa, nonche' dagli emolumenti di )) (( cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 )) (( ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla )) (( tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica )) (( 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo )) (( sulle cambiali e sui titoli di credito. )) (( Gli atti e i contratti relativi all'attuazione delle )) (( provvidenze poste in essere dal commmissario straordinario sono)) (( esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e )) (( catastali nonche' dalle tasse sulle concessioni governative e )) (( da ogni altro diritto. )) (( Le disposizioni del presente articolo si applicano alle )) (( cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei )) (( confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, )) (( risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune )) (( competente nonche' alle cessioni di beni ed alle prestazioni di)) (( servizi effettuate nei confronti del commissario straordinario,)) (( di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di )) (( associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi )) (( medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da )) (( certificazione del comune. )) (( Fino alla data del 31 dicembre 1977 non sono soggette )) (( all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui )) (( alle lettere )) b), c), d), e) ed f) (( del primo comma, )) (( effettuate nei confronti dei soggetti di cui al precedente )) (( comma ed alle condizioni ivi previste. )) (( Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere )) (( dal 6 maggio 1976. Chi abbia assolto o corrisposto in via di )) (( rivalsa l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed )) (( ai servizi importati, acquistati o ricevuti dalla predetta data)) (( e fino a quella di entrata in vigore della legge di conversione)) (( del presente decreto, ha diritto al rimborso dell'imposta da )) (( parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui )) (( circoscrizione si trova il comune di residenza dell'avente )) (( diritto, sempreche' non si tratti di beni o servizi importati, )) (( acquistati o ricevuti nell'esercizio di imprese, arti e )) (( professioni, per i quali compete il diritto alla detrazione ai )) (( sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica )) (( 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni". )) L'art. 1 del D.L. n. 207/1979, nel prorogare il termine di cui al primo comma del soprariportato art. 40, esclude dall'applicazione i rimorchi di cui alla lettera d). (( Con riferimento alla nota (e) all'art. 1: )) Si riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 219/1981 come modificato dall'art. 2- ter del D.L. n. 333/1981. Va tenuto presente peraltro che non sono state riportate le modifiche implicite, introdotte successivamente da altri testi legislativi che hanno disciplinato alcuni aspetti della materia considerata nell'art. 21: "Art. 21 (( (Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali). - )) Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, e' concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attivita' produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981. (( Il contributo di cui al comma precedente e' esteso alle spese )) (( necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale )) (( degli stabilimenti nonche' a quelle relative all'acquisto del )) (( terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di )) (( vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la )) (( ricostruzione )) in loco. )) (( La domanda per fruire del contributo deve essere presentata, )) (( per il tramite di una azienda o istituto di credito, al )) (( Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e )) (( alla commissione di cui al quinto comma, entro nove mesi dalla )) (( data di entrata in vigore della presente legge, corredata )) (( dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal )) (( sindaco e dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici )) (( regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 )) (( della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonche' da una perizia )) (( giurata da cui risulti anche il mantenimento dei livelli di )) (( occupazione preesistenti al sisma. )) (( Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla)) (( domanda deve essere allegato il progetto esecutivo. )) (( E' istituita presso ogni provincia, entro trenta giorni )) (( dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione )) (( composta da un delegato del presidente della giunta regionale, )) (( che la presiede, da tre membri designati dal consiglio )) (( regionale, con voto limitato, da due membri designati dal )) (( presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed)) (( agricoltura, dall'intendente di finanza. La commissione ha sede)) (( presso la camera di commercio della provincia interessata e le )) (( spese per il suo funzionamento e per il compenso dei )) (( collaudatori sono a carico del fondo di cui all'articolo 3. )) (( Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato )) (( provvede alla concessione del contributo previo parere della )) (( commissione di cui al precedente comma. Qualora la commissione )) (( non si esprima entro )) (( trenta giorni dal ricevimento della domanda il parere si )) (( intende favorevole. Il contributo e' corrisposto dalla )) (( direzione provinciale del tesoro, per il tramite dell'azienda o)) (( dell'istituto di credito di cui al terzo comma, mediante )) (( ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione dal Ministero )) (( dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con ordini di)) (( accreditamento emessi in contabilita' speciale in ragione del: )) (( a) 50 per cento del contributo all'inizio dei lavori )) (( certificato dal sindaco; )) (( b) restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei )) (( lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico )) (( nominato dal presidente della commissione di cui al quinto )) (( comma. )) Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilita' da destinare a tali interventi. L'ammontare annuo della provvidenza sara' stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le procedure di cui al precedente art. 4". Si riporta il testo dell'art. 32 della legge n. 219/1981: Art. 32 (( (Aree da destinare agli impianti industriali). )) - Le regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonche' quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate. L'individuazione di tali aree e' effettuata, su proposta delle comunita' montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e con lo obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone. Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunita' montane interessate provvedono con il fondo di cui all'articolo 3. In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente articolo 21. Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine. Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate. Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sara' pronuciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato". Anche nel testo dell'art. 32 non risultano le modifiche implicite apportate a taluni punti della disciplina ivi contenuta. Per i riflessi sui commi 4 e 5 (nonche' sui commi 3 e 4 dell'art. 21) si ritiene di riportare l'art. 9 del D.L. n. 57/1982, del quale interessa nella presente sede specialmente il comma 3. "Art. 9. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvedono a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i soggetti utilizzabili per le finalita' di cui alla citata legge 14 maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno. Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalita' di cui al titolo VIII della legge medesima, e successive modificazioni e integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure previste dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti. Per la realizzazione di nuove iniziative industriali nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il contributo di cui all'articolo 21 della medesima legge puo' essere concesso fino ad un massimo di 24 miliardi di lire. Le relative domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1982. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 32 della predetta legge, si provvede con la somma complessiva di lire 500 miliardi a valere sull'importo anche a tal fine destinato dall'articolo 3, secondo comma, della medesima legge. I finanziamenti previsti all'articolo 15- bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono estesi anche alla realizzazione degli investimenti produttivi ed infrastrutturali nelle aree di nuova industrializzazione di cui all'articolo 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219. Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' costituire uno speciale ufficio determinandone, con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri, che fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il personale gia' alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati. Ogni tre mesi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve riferire al Parlamento sull'attivita' di cui ai precedenti commi per una valutazione sui risultati". (( Con riferimento alla nota ( h) all'art. 1:)) Si riporta il testo dell'art. 6 della legge n. 80/1984 comprensivo del comma 3 introdotto con l'art. 6 del D.L. n. 48/1986: "Art. 6 (( (Assegnazione ed espropriazione delle aree utilizzate per insediamenti provvisori). )) - Nei comuni dichiarati disastrati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981, e successive modificazioni, il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma puo' essere realizzato anche ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni. La ricostruzione degli edifici danneggiati, distrutti o da demolire per effetto degli eventi sismici, posti all'esterno del centro edificato, puo' essere effettuata dal proprietario dell'immobile in altro sito dello stesso comune, purche' non in contrasto con le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico. E' in facolta' dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente nonche' degli aventi diritto alla ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni. I comuni che, ai sensi dell'ordinanza del commissario del Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, hanno individuato ed utilizzato aree destinate all'installazione di insediamenti provvisori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio comunale anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per l'occupazione d'urgenza. Le aree di cui al comma precedente sono espropriate indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica. I provvedimenti di occupazione temporanea sono prorogati fino al 31 dicembre 1985. Gli oneri derivanti dagli espropri e dalle occupazioni temporanee di cui al presente articolo fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219". (( Con riferimento alla nota ( i) all'art. 1:)) Si riporta il testo degli articoli 17, primo comma, 53 e 65 della legge n. 219/1981: "Art. 17, primo comma. - Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 e sono eseguiti in conformita' a quanto previsto dal precedente articolo 16". "Art. 53 (( (Programmi del Ministero per i beni culturali e ambientali). )) - Il Ministero per i beni culturali e ambientali, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 17, definisce un piano straordinario nel quale sono individuati gli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali, archeologici delle due regioni. Tale piano potra' prevedere anche forme di riattivazione parziale e dovra' individuare adeguate strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei centri colpiti dal terremoto, garantendo l'idoneita' dal punto di vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonche', possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli studiosi". "Art. 65 (( (Riparazione degli immobili di interesse storico-artistico). )) - Il contributo per la riparazione di immobili destinati ad uso pubblico, riconosciuti, alla data del 23 novembre 1980, di interesse storico, artistico e monumentale, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonche' degli immobili adibiti a fini di culto o appartenenti a comunita' religiose, e' pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di 29 anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo. Per gli edifici pubblici, di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati con provvedimento del Ministro per i beni culturali ed ambientali; quando si tratti di interventi per la ristrutturazione e stabilita' delle strutture degli edifici e' previsto il concerto del Ministro dei lavori pubblici. Per gli altri immobili di cui al primo comma, il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati ai sensi dell'art. 14 della presente legge. Il Ministero per i beni culturali e ambientali organizza altresi', sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal terremoto. Comuni singoli o comuni associati, nonche' le comunita' montane, possono proporre, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, un programma per la riattivazione o per la costruzione di strutture destinate ad attivita' bibliotecarie, di pubblica lettura e per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono trasmesse alla regione che predispone entro sessanta giorni, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano degli interventi".