AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di  facilitare  la  lettura  delle  nuove
disposizioni  di  legge.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui coordinati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .... ))
                               Art. 1.
  1.  Sono  prorogati  ((  inderogabilmente  al  30  giugno 1988 )) i
sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28  febbraio  1986,
n.  48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n.
119 (a) :
    a)  quello  indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4), concernente
la  presentazione  degli  elaborati  e   della   documentazione,   ad
integrazione  delle domande per l'assegnazione del contributo diretto
alla  ricostruzione  e  alla  riparazione  delle  unita'   abitative,
presentate entro il 31 marzo 1984;
((  le lettere b) e c) sono state soppresse dalla legge di         ))
(( conversione);                                                   ))
    d)  quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli
di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei
di   sviluppo   industriale  localizzati  nelle  regioni  Campania  e
Basilicata,  nonche'  alla   retrocessione   dei   beni   espropriati
nell'ambito  delle  aree e dei nuclei dii sviluppo industriale stessi
localizzati nelle predette regioni;
((  le lettere e) ed f) sono state soppresse dalla legge di        ))
(( conversione.                                                    ))
(( 1-bis. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988:     ))
(( a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2), del     ))
(( decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con          ))
(( modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente  ))
(( l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati ))
(( dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali  ))
(( di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ))    ))
(( (b) ;                                                           ))
(( b) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1), del     ))
(( decreto-legge di cui alla precedente lettera a) )) (c), ((      ))
(( relativo all'imposta sul valore aggiunto, limitatamente agli    ))
(( interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e       ))
(( successive modificazioni )) (d) ;                               ))
(( c) il termine indicato nell'articolo 3, comma 2, del            ))
(( decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con           ))
(( modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente   ))
(( gli interventi previsti negli articoli 21 e 32                  ))
(( della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni  ))
((    (e) .                                                        ))
(( 2. L'attivita' delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del ))
(( provveditorato alle opere pubbliche della Campania, gia'        ))
(( autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto     ))
(( 1984 e prorogata sino al 31 dicembre 1987, e' ulteriormente     ))
(( prorogata sino al 31 dicembre 1990;                             ))
(( 3. Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o  ))
(( del presidente della comunita' montana, dell'assessore delegato ))
(( alla ricostruzione, di un rappresentante della minoranza e'     ))
(( prorogato al 30 giugno 1989 nei comuni disastrati, nel comune   ))
(( di Senise e nelle comunita' montane che ricomprendano comuni    ))
(( disastrati. E' prorogato, altresi', alla stessa data il termine ))
(( indicato nell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio ))
(( 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo ))
(( 1987, n. 120 (f). Nei comuni gravemente danneggiati,            ))
(( limitatamente al sindaco o suo delegato, il predetto termine e' ))
(( prorogato alla medesima data. Resta fermo il trattamento        ))
(( economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti da    ))
(( amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da    ))
(( enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a  ))
(( carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo  ))
(( di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (g), e ))
(( successive modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei         ))
(( dipendenti da aziende private;                                  ))
  4. Sono prorogati al 31 marzo 1988:
    a)  il  termine  indicato  nell'articolo  1,  comma 1, n. 3), del
decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  18  aprile  1986,  n.  119  (h)  ,  limitatamente  alle
occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi  previsti,
e' prorogato al 31 marzo 1988.
(( (la lettera b) e' stata soppressa dalla legge di conversione);  ))
(( (I commi 5, 6 e 7 sono stati soppressi dalla legge di           ))
(( conversione).                                                   ))
  8. Al fine di accelerare il recupero dei beni culturali di cui agli
articoli 17, comma primo, 53 e 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
e   successive   modificazioni  (i),  si  applicano  le  disposizioni
contenute nell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 settembre
1987,  n.  371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 449 (l).
  9.  La  disposizione  di  cui  all'articolo 15, quarto comma, della
legge 14 maggio 1981, n. 219,  e  successive  modificazioni  (m),  si
applica anche alle anticipazioni previste dalle disposizioni indicate
nei commi 1 e 2.
(( (Il comma 10 e' stato soppresso dalla legge di conversione).    ))
 
             (a)  Il  D.L.  n.  48/1986  reca: "Proroga dei termini e
          interventi urgenti per la rinascita delle zone  terremotate
          della  Campania e della Basilicata" (testo coordinato nella
          Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 107  del  10  maggio
          1986).
             (b)  Il  testo  dell'art.  13  della legge n. 10/1977 e'
          riportato in appendice.
             (c)  L'art.  1,  comma  1,  n.  1),  del D.L. n. 48/1986
          prorogava al 31 dicembre 1986 il termine  del  31  dicembre
          1985  contenuto nell'art. 3, comma 11, del D.L. 28 febbraio
          1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge  18
          aprile  1984,  n. 80, del seguente tenore: "11. A decorrere
          dal 1› gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1985  nei  comuni
          colpiti  dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 si
          applicano, ai fini della imposta sul  valore  aggiunto,  le
          disposizioni  contenute  nell'art.  40 del decreto-legge 18
          settembre 1976,  n.  648,  convertito,  con  modificazioni,
          nella  leggge  30  ottobre 1976, n. 730 prorogate da ultimo
          con l'art. 1, primo comma, del  decreto-legge  22  dicembre
          1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23
          febbraio  1982,  n.  47,  con  le   limitazioni   contenute
          nell'articolo  1  del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207,
          nel testo sostituito dalla legge 13 agosto 1979, n.   376".
             In appendice e' riportato il testo dell'art. 40 del D.L.
          n.  648/1976.
             (d)  La  legge n. 219/1981, oltre a convertire in legge,
          con modificazioni, il D.L. 19 marzo 1981,  n.  75,  recante
          ulteriori  interventi  in  favore delle popolazioni colpite
          dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981,
          reca  provvedimenti  organici  per  la  ricostruzione  e lo
          sviluppo dei territori colpiti.
             (e)  Il  testo  degli  articoli  21  e 32 della legge n.
          219/1981 e' riportato in appendice.
             (f)  Si  riporta il testo dell'art. 6, comma 6, del D.L.
          n. 8/1987:  "6. Fino al 31 dicembre  1987,  nei  comuni  di
          Avellino,  Napoli,  Potenza  e  Salerno  e'  autorizzato il
          collocamento in aspettativa del sindaco e di  non  piu'  di
          quattro   assessori  effettivi  o  supplenti,  che  abbiano
          specifica delega per i problemi di cui alla legge 14 maggio
          1981, n.  219".
             (g)  Il  fondo  previsto  nell'art.  3  della  legge  n.
          219/1981,  per  far  fronte  agli   oneri   connessi   alla
          ricostruzione  e allo sviluppo delle zone terremotate della
          Campania e della Basilicata secondo  la  disciplina  recata
          dalla  legge  stessa,  e'  stato  periodicamente  integrato
          mediante stanziamenti disposti da varie  leggi  finanziarie
          successive al 1981.
             (h)  L'art.  1,  comma  1,  n.  3),  del D.L. n. 48/1986
          prorogava  al  31  dicembre  1986  il   termine   contenuto
          nell'art.  6,  penultimo comma, della legge 18 aprile 1984,
          n. 80, prevedendo ancora che entro la stessa data i  comuni
          definissero  il  procedimento espropriativo di cui al terzo
          comma dello stesso art. 6.
             In  appendice  e'  riportato il testo dell'intero art. 6
          della legge n. 80/1984.
             (i)  In  appendice  e' riportato il testo degli articoli
          17, primo comma, 53 e 65 della legge n. 219/1981.
             (l)  Si  riporta  il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, del
          D.L. n.  371/1987: "1. Il parere  del  Consiglio  nazionale
          per  i  beni  culturali  e  ambientali,  espresso  ai sensi
          dell'art. 2, comma 1, sostituisce i pareri  previsti  dalla
          legge 21 dicembre 1961, n. 1552. Per opere ed interventi di
          particolare complessita' tecnica o entita'  finanziaria  il
          Ministro  per  i  beni  culturali  e ambientali richiede il
          parere dei competenti comitati di settore.
             2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti
          nel programma di cui all'articolo 1 possono essere superati
          i  limiti  di spesa stabiliti dalla legge 1› marzo 1975, n.
          44, e dal regolamento approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. L'assegnazione dei
          fondi ai funzionari delegati puo' essere  effettuata  anche
          in  deroga  al  limite  previsto dall'articolo 56 del regio
          decreto  18  novembre   1923,   n.   2440,   e   successive
          modificazioni e integrazioni".
             La  legge  n. 1552/1961 reca "Disposizioni in materia di
          tutela di cose d'interesse artistico e storico";  la  legge
          n.  44/1975  concerne  "Norme  intese  alla  protezione del
          patrimonio archeologico, artistico, storico regionale" e il
          D.P.R.  n.  509/1978  reca  l'approvazione  del regolamento
          delle  spese  da  farsi   in   economia   per   i   servizi
          dell'amministrazione  centrale  e  periferica del Ministero
          per i beni culturali ed ambientali.
             (m)  Si  riporta  il  testo  dell'art. 15, quarto comma,
          della legge n.  219/1981:  "Gli  interessi  bancari  ed  il
          compenso  spettante alle aziende di credito per la gestione
          dei contributi e  dei  mutui  agevolati  sono  fissati  con
          decreto  del  Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.
          902".
 
          Con riferimento alla nota ( b) all'art. 1:
             Si  riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 10/1977
          (Norme sulla edificabilita' dei suoli):
             "Art.   13  (Programmi  pluriennali  di  attuazione).  -
          L'attuazione degli strumenti urbanistici  generali  avviene
          sulla  base  di  programmi  pluriennali  di  attuazione che
          delimitano le aree e le zone -  incluse  o  meno  in  piani
          particolareggiati o in piani convenzionali di lottizzazione
          -  nelle  quali  debbono  realizzarsi,  anche  a  mezzo  di
          comparti,  le  previsioni  di detti strumenti e le relative
          urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo  non
          inferiore a 3 e non superiore a 5 anni.
             Nella  formulazione  dei programmi deve essere osservata
          la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica  e
          popolare  e  aree riservate all'attivita' edilizia privata,
          stabilita ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile  1962,
          n.  167,  e  successive  modificazioni,  come modificato ai
          sensi dell'art. 2 della presente legge.
             La  regione  stabilisce  con  propria  legge,  entro 180
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  il  contenuto  ed il procedimento di formazione dei
          programmi pluriennali  di  attuzione,  individua  i  comuni
          esonerati,    anche    in    relazione   alla   dimensione,
          all'andamento   demografico   ed    alle    caratteristiche
          geografiche,   storiche  ed  ambientali  -  fatta  comunque
          eccezione per quelli di particolare espansione  industriale
          e  turistica  - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e
          prevede le forme e le modalita'  di  esercizio  dei  poteri
          sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.
             Nei  comuni  obbligati  ai  sensi  del  terzo  comma  la
          concessione di cui all'art.1 della presente legge  e'  data
          solo  per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al
          di fuori di esse, per le opere e  gli  interventi  previsti
          dal  precedente  art.  9, sempreche' non siano in contrasto
          con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.
             Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di
          fuori  dei  casi  previsti   nel   precedente   comma,   la
          concessione  e'  data dai comuni obbligati soltanto su aree
          dotate di opere di urbanizzazione o  per  le  quali  esiste
          l'impegno dei concessionari a realizzarle.
             Qualora  nei  tempi indicati dai programmi di attuazione
          gli aventi titolo non  presentino  istanza  di  concessione
          singolarmente  o  riuniti in consorzio, il comune espropria
          le aree  sulla  base  delle  disposizioni  della  legge  22
          ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.
             Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai
          beni immobili di proprieta' dello Stato.
             La legge regionale prevede le modalita' di utilizzazione
          delle aree espropriate.
             Nei  comuni esonerati trova applicazione la norma di cui
          al primo comma del precedente art. 4".
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 1:
             Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 40 del D.L. n.
          648/1976 (Interventi per le zone del Friuli-Venezia  Giulia
          colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976):
             "Art.  40.  - Fino alla data del 31 dicembre 1977, fermi
          restando gli obblighi di fatturazione e  di  registrazione,
          non  sono  considerate  cessioni  di  beni e prestazioni di
          servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto:
               a)  le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici,
          di  fabbricati  o  di  porzioni  di  fabbricati,  anche  se
          destinati  ad  uso  diverso  dall'abitazione, (( nonche' le
          cessioni  di  aree  fabbricabili  effettuate  dagli  stessi
          soggetti  nei  confronti degli aventi diritto ai contributi
          per la ricostruzione )), siti nei comuni indicati  a  norma
          degli  articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n.
          227, convertito con modificazioni  nella  legge  29  maggio
          1976,  n.  336,  e  dal  precedente  art.  11,  nonche'  le
          prestazioni  di  servizio  effettuate  in  dipendenza   dei
          contratti  di  appalto e di mutuo relativi alla costruzione
          dei fabbricati stessi;
               b) le cessioni di prefabbricati, anche se destinati ad
          uso diverso dall'abitazione, compresa la eventuale posa  in
          opera,  da  installare nei comuni indicati nella precedente
          lettera a), e le cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di
          servizi  effettuate  anche  in  dipendenza  di contratti di
          appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture.
          Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione
          finanziaria,  il  contribuente  deve  fornire   la   prova,
          risultante    da    apposita    certificazione    comunale,
          dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi;
               c)  le  cessioni  di  beni e le prestazioni di servizi
          effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto e di
          mutuo,  relative  alla  ricostruzione o alla riparazione di
          fabbricati,  ancorche'  destinati  ad  suo  diverso   dalla
          abitazione, e di attrezzature distrutti o danneggiati, siti
          nei  comuni  indicati  nella  precedente  lettera  a).   La
          distruzione   o   il   danneggiamento   deve  risultare  da
          attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i
          fabbricati  o  le attrezzature oppure dei capo degli uffici
          del genio civile o degli uffici tecnici erariali competenti
          per territorio;
 d) (( le cessioni di rimorchi ad uso abitazione destinati ad     ))
(( essere utilizzati anche per attivita' imprenditoriali nei      ))
(( comuni indicati nella precedente lettera a). Su richiesta degli))
(( organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il       ))
(( contribuente deve fornire la prova risultante da apposita      ))
(( certificazione comunale, della destinazione data ai rimorchi   ))
(( stessi;                                                        ))
 e) (( le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate ))
(( per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte))
(( a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti ))
(( dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in     ))
(( conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei comuni       ))
(( indicati nella precedente lettera a);                          ))
 f) (( le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche     ))
(( professionali, comunque effettuate in relazione alla           ))
(( riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o  ))
(( di pubblica utilita', nonche' in relazione all'attivita' di    ))
(( demolizione e sgombero delle macerie.                          ))
  (( Le domande, gli atti, i contratti e i provvedimenti relativi ))
(( alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni ))
(( di servizi a norma del precedente comma sono esenti dalle      ))
(( imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, e dalle ))
(( tasse di concessione governativa, nonche' dagli emolumenti di  ))
(( cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ))
(( ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla       ))
(( tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica  ))
(( 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo     ))
(( sulle cambiali e sui titoli di credito.                        ))
(( Gli atti e i contratti relativi all'attuazione delle           ))
(( provvidenze poste in essere dal commmissario straordinario sono))
(( esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e       ))
(( catastali nonche' dalle tasse sulle concessioni governative e  ))
(( da ogni altro diritto.                                         ))
(( Le disposizioni del presente articolo si applicano alle        ))
(( cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei ))
(( confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici,       ))
(( risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune          ))
(( competente nonche' alle cessioni di beni ed alle prestazioni di))
(( servizi effettuate nei confronti del commissario straordinario,))
(( di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di     ))
(( associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi    ))
(( medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da     ))
(( certificazione del comune.                                     ))
(( Fino alla data del 31 dicembre 1977 non sono soggette          ))
(( all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui ))
(( alle lettere )) b), c), d), e) ed f) (( del primo comma,       ))
(( effettuate nei confronti dei soggetti di cui al precedente     ))
(( comma ed alle condizioni ivi previste.                         ))
(( Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere ))
(( dal 6 maggio 1976. Chi abbia assolto o corrisposto in via di   ))
(( rivalsa l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed  ))
(( ai servizi importati, acquistati o ricevuti dalla predetta data))
(( e fino a quella di entrata in vigore della legge di conversione))
(( del presente decreto, ha diritto al rimborso dell'imposta da   ))
(( parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui  ))
(( circoscrizione si trova il comune di residenza dell'avente     ))
(( diritto, sempreche' non si tratti di beni o servizi importati, ))
(( acquistati o ricevuti nell'esercizio di imprese, arti e        ))
(( professioni, per i quali compete il diritto alla detrazione ai ))
(( sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica ))
(( 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".          ))
            L'art.  1  del D.L. n. 207/1979, nel prorogare il termine
          di cui al primo comma del soprariportato art.  40,  esclude
          dall'applicazione i rimorchi di cui alla lettera d).
          (( Con riferimento alla nota (e) all'art. 1: ))
            Si  riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 219/1981
          come modificato dall'art. 2- ter del D.L. n.  333/1981.  Va
          tenuto  presente  peraltro  che non sono state riportate le
          modifiche implicite, introdotte  successivamente  da  altri
          testi  legislativi  che  hanno  disciplinato alcuni aspetti
          della materia considerata nell'art. 21:
             "Art.   21   ((   (Ricostruzione   e  riparazione  degli
          stabilimenti industriali). - ))  Alle  imprese  industriali
          che  hanno  impianti  nelle regioni Basilicata e Campania e
          nei comuni della regione Puglia indicati  nel  decreto  del
          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   di  cui  al
          decreto-legge 13 febbraio  1981,  n.  19,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  15  aprile  1981,  n. 128, e'
          concesso un contributo pari al 75  per  cento  della  spesa
          necessaria   alla   riparazione   o   ricostruzione   degli
          stabilimenti  e  di   tutte   le   attrezzature   e   degli
          insediamenti   strumentali,   necessari   allo  svolgimento
          dell'attivita'  produttiva,  distrutti  o   danneggiati   a
          seguito  dei  terremoti  del  novembre  1980 e del febbraio
          1981.
(( Il contributo di cui al comma precedente e' esteso alle spese  ))
(( necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale     ))
(( degli stabilimenti nonche' a quelle relative all'acquisto del  ))
(( terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di ))
(( vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la           ))
(( ricostruzione )) in loco.                                      ))
(( La domanda per fruire del contributo deve essere presentata,   ))
(( per il tramite di una azienda o istituto di credito, al        ))
(( Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e   ))
(( alla commissione di cui al quinto comma, entro nove mesi dalla ))
(( data di entrata in vigore della presente legge, corredata      ))
(( dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal  ))
(( sindaco e dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici    ))
(( regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 ))
(( della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonche' da una perizia     ))
(( giurata da cui risulti anche il mantenimento dei livelli di    ))
(( occupazione preesistenti al sisma.                            ))
(( Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla))
(( domanda deve essere allegato il progetto esecutivo.            ))
(( E' istituita presso ogni provincia, entro trenta giorni        ))
(( dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione   ))
(( composta da un delegato del presidente della giunta regionale, ))
(( che la presiede, da tre membri designati dal consiglio         ))
(( regionale, con voto limitato, da due membri designati dal      ))
(( presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed))
(( agricoltura, dall'intendente di finanza. La commissione ha sede))
(( presso la camera di commercio della provincia interessata e le ))
(( spese per il suo funzionamento e per il compenso dei           ))
(( collaudatori sono a carico del fondo di cui all'articolo 3.    ))
(( Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato   ))
(( provvede alla concessione del contributo previo parere della   ))
(( commissione di cui al precedente comma. Qualora la commissione ))
(( non si esprima entro                                           ))
(( trenta giorni dal ricevimento della domanda il parere si       ))
(( intende favorevole. Il contributo e' corrisposto dalla         ))
(( direzione provinciale del tesoro, per il tramite dell'azienda o))
(( dell'istituto di credito di cui al terzo comma, mediante       ))
(( ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione dal Ministero ))
(( dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con ordini di))
(( accreditamento emessi in contabilita' speciale in ragione del: ))
(( a) 50 per cento del contributo all'inizio dei lavori           ))
(( certificato dal sindaco;                                       ))
(( b) restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei ))
(( lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico    ))
(( nominato dal presidente della commissione di cui al quinto     ))
(( comma.                                                         ))
            Gli  interessi  bancari  maturati  sulle somme come sopra
          accreditate spettano all'amministrazione  depositante.  Gli
          interessi bancari sono fissati con decreto del Ministro del
          tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente
          della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
             Il  CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le
          disponibilita' da destinare a tali interventi.
             L'ammontare  annuo  della provvidenza sara' stabilito su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  secondo le procedure di cui al precedente
          art. 4".
             Si   riporta  il  testo  dell'art.  32  della  legge  n.
          219/1981:
             Art.   32   ((   (Aree   da   destinare   agli  impianti
          industriali). )) - Le regioni Basilicata e Campania,  entro
          60  giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per
          incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola
          dimensione    nonche'    quelli   commerciali   di   ambito
          sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.
             L'individuazione di tali aree e' effettuata, su proposta
          delle comunita' montane interessate, con  riferimento  alle
          zone  disastrate,  in coerenza con gli indirizzi di assetto
          territoriale della Regione e con lo obiettivo di assicurare
          l'occupazione degli abitanti di tali zone.
             Per  la  progettazione  ed  attuazione di tutte le opere
          necessarie  all'insediamento  e  ai  servizi  di   impianti
          industriali,  le  comunita'  montane interessate provvedono
          con il fondo di cui all'articolo 3.
             In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di
          nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino  a  20
          miliardi  e  le  cui  domande  siano presentate entro il 30
          giugno 1982 agli istituti di credito a medio  termine  sono
          ammesse  alle  sole  agevolazioni  finanziarie previste dal
          precedente articolo 21.
             Le    agevolazioni    sono    concesse    dal   Ministro
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  previa
          istruttoria  tecnica degli istituti abilitati all'esercizio
          del credito industriale a medio e lungo termine.
             Le  domande devono indicare il termine entro il quale le
          iniziative saranno realizzate.
             Trascorso  detto  termine, per ragioni non dipendenti da
          forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90  per
          cento   della   sua   realizzazione,  sara'  pronuciata  la
          decadenza   dei   benefici    concessi    previa    diffida
          all'interessato".
             Anche  nel testo dell'art. 32 non risultano le modifiche
          implicite apportate a taluni  punti  della  disciplina  ivi
          contenuta.  Per  i  riflessi  sui  commi 4 e 5 (nonche' sui
          commi 3 e 4 dell'art. 21) si ritiene di riportare l'art.  9
          del  D.L.  n.  57/1982,  del quale interessa nella presente
          sede specialmente il comma 3.
             "Art.  9.  - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e,
          per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari
          nel  Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo
          e di coordinamento di cui all'articolo  4  della  legge  14
          maggio  1981,  n.  219,  provvedono  a coordinare tutti gli
          interventi  degli  organi  statali,  regionali  degli  enti
          locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche
          dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i
          soggetti  utilizzabili  per le finalita' di cui alla citata
          legge 14 maggio 1981, n. 219,  si  intendono  anche  quelli
          comunque    preposti   ad   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno.
             Fino  al  31  dicembre  1983,  all'attuazione coordinata
          degli interventi previsti dagli  articoli  21  e  32  della
          legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalita' di
          cui al titolo  VIII  della  legge  medesima,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  direttamente  o a mezzo di
          altri  Ministri  all'uopo  designati,  il  Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri, in deroga alle procedure previste
          dagli  stessi  articoli  21  e  32  e  a  tutte  le   altre
          disposizioni  di  legge  vigenti,  nel rispetto delle norme
          della Costituzione, dei principi generali  dell'ordinamento
          e nei limiti degli appositi stanziamenti.
            Per  la  realizzazione  di  nuove  iniziative industriali
          nelle aree di cui all'articolo 32  della  legge  14  maggio
          1981,  n.  219,  il contributo di cui all'articolo 21 della
          medesima legge puo' essere concesso fino ad un  massimo  di
          24  miliardi  di  lire.  Le  relative domande devono essere
          presentate entro il  31  dicembre  1982.  Per  l'attuazione
          degli  interventi  previsti dall'articolo 32 della predetta
          legge, si provvede con la somma  complessiva  di  lire  500
          miliardi  a  valere sull'importo anche a tal fine destinato
          dall'articolo 3, secondo comma,  della  medesima  legge.  I
          finanziamenti    previsti    all'articolo   15-   bis   del
          decreto-legge 26 novembre 1980,  n.  776,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono
          estesi  anche   alla   realizzazione   degli   investimenti
          produttivi   ed   infrastrutturali   nelle  aree  di  nuova
          industrializzazione di cui  all'articolo  32  della  citata
          legge 14 maggio 1981, n. 219.
             Per  tutte  le  esigenze di cui al presente articolo, il
          Ministro per gli interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno
          puo'  costituire  uno  speciale ufficio determinandone, con
          proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi  e
          di  personale  e  la  individuazione degli oneri, che fanno
          carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio
          1981,   n.  219,  utilizzando,  per  quanto  possibile,  il
          personale  gia'  alle  dipendenze  della   Cassa   per   il
          Mezzogiorno e degli enti collegati.
             Ogni   tre   mesi   il   Ministro   per  gli  interventi
          straordinari nel Mezzogiorno deve  riferire  al  Parlamento
          sull'attivita'   di   cui   ai  precedenti  commi  per  una
          valutazione sui risultati".
          (( Con riferimento alla nota ( h) all'art. 1:))
             Si  riporta  il testo dell'art. 6 della legge n. 80/1984
          comprensivo del comma 3 introdotto con l'art. 6 del D.L. n.
          48/1986:
             "Art.  6  ((  (Assegnazione ed espropriazione delle aree
          utilizzate per insediamenti provvisori). ))  -  Nei  comuni
          dichiarati  disastrati  ai sensi del decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 126 del 9 maggio 1981, e successive
          modificazioni,  il   recupero   del   patrimonio   edilizio
          danneggiato dal sisma puo' essere realizzato anche ai sensi
          della  legge  18  aprile  1962,  n.   167,   e   successive
          modificazioni e integrazioni.
             La  ricostruzione degli edifici danneggiati, distrutti o
          da  demolire  per  effetto  degli  eventi  sismici,   posti
          all'esterno  del  centro  edificato, puo' essere effettuata
          dal proprietario dell'immobile in altro sito  dello  stesso
          comune,  purche'  non  in  contrasto con le destinazioni di
          zona previste dallo strumento urbanistico.
             E'  in  facolta' dei soggetti beneficiari dei contributi
          di cui al comma precedente  nonche'  degli  aventi  diritto
          alla  ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli
          alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo  della
          ricostruzione,  anche  utilizzando l'importo del contributo
          come definito ai  sensi  dell'articolo  9  della  legge  14
          maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni.
             I  comuni  che,  ai sensi dell'ordinanza del commissario
          del Governo per le zone terremotate n. 69 del  29  dicembre
          1980,   hanno  individuato  ed  utilizzato  aree  destinate
          all'installazione di insediamenti provvisori, entro  dodici
          mesi   dall'entrata   in   vigore   della   presente  legge
          espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio  comunale
          anche  nell'ipotesi  di  intervenuta  scadenza  del termine
          finale previsto per l'occupazione d'urgenza.
             Le  aree  di  cui  al  comma precedente sono espropriate
          indipendentemente   dalla   loro    attuale    destinazione
          urbanistica.
             I provvedimenti di occupazione temporanea sono prorogati
          fino al 31 dicembre 1985.
             Gli  oneri  derivanti dagli espropri e dalle occupazioni
          temporanee di cui al  presente  articolo  fanno  carico  al
          fondo  di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n.
          219".
          (( Con riferimento alla nota ( i) all'art. 1:))
             Si riporta il testo degli articoli 17, primo comma, 53 e
          65 della legge n. 219/1981:
             "Art.  17, primo comma. - Gli interventi di riparazione,
          di  ricostruzione  e  di  miglioramento  delle   opere   di
          competenza dei Ministeri per i beni culturali e ambientali,
          di  grazia  e  giustizia,  dei  trasporti,  della  pubblica
          istruzione,  dei  lavori  pubblici,  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni,   delle   finanze,   della   difesa    e
          dell'agricoltura  e delle foreste, realizzati sulla base di
          programmi annuali predisposti da ciascuna  amministrazione,
          finalizzati    all'equilibrato   sviluppo   delle   regioni
          Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi
          dei   precedenti   articoli  3  e  4  e  sono  eseguiti  in
          conformita' a quanto previsto dal precedente articolo  16".
            "Art. 53 (( (Programmi del Ministero per i beni culturali
          e ambientali). )) - Il Ministero per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  nel  quadro  dei programmi di cui all'articolo
          17,  definisce  un  piano  straordinario  nel  quale   sono
          individuati  gli interventi da attuare prioritariamente per
          assicurare   la   riapertura   e   il   funzionamento   dei
          fondamentali  istituti bibliotecari, museali, archivistici,
          monumentali, archeologici delle  due  regioni.  Tale  piano
          potra'  prevedere  anche  forme di riattivazione parziale e
          dovra' individuare adeguate strutture di ricovero dei  beni
          mobili  salvati  dalla  distruzione  dei centri colpiti dal
          terremoto, garantendo l'idoneita' dal punto di vista  della
          sicurezza    e    dei    requisiti   ambientali,   nonche',
          possibilmente l'accesso da parte del pubblico o,  comunque,
          degli studiosi".
             "Art.  65  ((  (Riparazione  degli immobili di interesse
          storico-artistico). )) - Il contributo per  la  riparazione
          di  immobili  destinati ad uso pubblico, riconosciuti, alla
          data del 23 novembre 1980, di interesse storico,  artistico
          e  monumentale,  ai  sensi  della  legge 1› giugno 1939, n.
          1089, nonche' degli immobili adibiti  a  fini  di  culto  o
          appartenenti  a  comunita'  religiose,  e' pari alla intera
          spesa  occorrente,  ferma  rimanendo  la  destinazione  dei
          predetti immobili per la durata di 29 anni. Il mutamento di
          destinazione prima del detto termine comporta  restituzione
          del contributo.
             Per  gli  edifici  pubblici, di cui alla legge 1› giugno
          1939, n.   1089,  il  relativo  progetto  e  l'importo  del
          contributo  devono  essere  approvati con provvedimento del
          Ministro per i beni  culturali  ed  ambientali;  quando  si
          tratti  di  interventi per la ristrutturazione e stabilita'
          delle strutture degli edifici e' previsto il  concerto  del
          Ministro dei lavori pubblici.
             Per  gli  altri  immobili  di  cui  al  primo  comma, il
          relativo progetto e l'importo del contributo devono  essere
          approvati ai sensi dell'art.  14 della presente legge.
             Il Ministero per i beni culturali e ambientali organizza
          altresi', sentito il parere del Consiglio nazionale  per  i
          beni  culturali  e  ambientali  e  con  l'assistenza  degli
          istituti   centrali,   corsi   di   qualificazione   e   di
          aggiornamento  sui  problemi della salvezza, del recupero e
          del  restauro  del  patrimonio  culturale  danneggiato  dal
          terremoto.
             Comuni  singoli o comuni associati, nonche' le comunita'
          montane,   possono   proporre,   entro   sessanta    giorni
          dall'approvazione della presente legge, un programma per la
          riattivazione o per la costruzione di  strutture  destinate
          ad  attivita'  bibliotecarie,  di pubblica lettura e per lo
          svolgimento di iniziative culturali di base.  Le  richieste
          sono  trasmesse  alla regione che predispone entro sessanta
          giorni, d'intesa con gli enti locali interessati, il  piano
          degli interventi".