IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni  private,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle
assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda in data 15 luglio 1987 della societa' per azioni
La Fiduciaria vita, con sede in Bologna e le successive modifiche  in
data  28  luglio  1987,  30  luglio 1987 e 26 novembre 1987 intese ad
ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni
generali  di  polizza  regolanti "il pagamento delle prestazioni", in
sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di
assicurazione stipulati in forma individuale;
  Vista  la nota in data 16 dicembre 1987 con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
  E'  approvato,  secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, il
nuovo  testo  dell'art.  12  delle  condizioni  generali  di  polizza
regolanti   "il   pagamento   delle   prestazioni",  in  sostituzione
dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale  18  giugno
1981,  da  applicare  ai soli contratti di assicurazione stipulati in
forma individuale, presentato dalla societa' per azioni La Fiduciaria
vita, con sede in Bologna.
  Le  nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a
decorrere dal 1› gennaio 1988.
   Roma, addi' 30 dicembre 1987
                                               Il Ministro: BATTAGLIA