IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvate con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, concernente la riorganizzazione della Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  in   attuazione
dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sopracitata;
  Vista  la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa alla istituzione
e  funzionamento  dell'albo  dei   mediatori   di   assicurazione   e
riassicurazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  aprile 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  dell'11  maggio  1985,  con  il  quale  e'  stato
costituito  il  Fondo  di  garanzia  per l'attivita' dei mediatori di
assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art.  4,  lettera  f),
della  citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite,
altresi', le  disposizioni  necessarie  al  funzionamento  del  Fondo
stesso;
 Considerato, in particolare, che il citato art. 4, lettera f), della
legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo
di  garanzia  e'  alimentato  dai  contributi degli aderenti e che la
misura dei contributi stessi,  la  quale  deve  essere  comunque  non
inferiore   allo   0,50%   delle  provvigioni  annualmente  acquisite
rispettivamente dai mediatori di assicurazione  e  dai  mediatori  di
riassicurazione,  e'  fissata  annualmente  con  decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  tenendo  conto
dell'anzianita'  di  esercizio  dell'attivita' e del volume di affari
dei mediatori stessi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15 dicembre 1986 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23  dicembre  1986,  con  il  quale  e'  stata
determinata  la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia
per l'anno 1987;
  Visto  il  decreto ministeriale 10 febbraio 1988 con il quale viene
determinato per l'anno 1988 l'ammontare di  copertura  della  polizza
assicurativa di cui all'art. 4, lettera g), e all'art. 5, lettera f),
della legge 28 novembre 1984, n. 792;
  Considerato  che occorre procedere alla determinazione della misura
del contributo che gli aderenti debbono versare al fondo di  garanzia
per l'anno 1988;
  Ritenuto  opportuno  - sentita anche la commissione di cui all'art.
12 della legge 28 novembre 1984, n. 792 -  di  confermare  la  misura
gia'  fissata  per  l'anno  1987 con decreto ministeriale 15 dicembre
1986 sopracitato;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia
di cui all'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n.  792,
per   l'anno   1988,  e'  fissato  nella  misura  dello  0,50%  delle
provvigioni acquisite rispettivamente dai mediatori di  assicurazione
e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1987.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 10 febbraio 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA