IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, concernente la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sopracitata; Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa alla istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1985, con il quale e' stato costituito il Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera f), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite, altresi', le disposizioni necessarie al funzionamento del Fondo stesso; Considerato, in particolare, che il citato art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di garanzia e' alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, e' fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianita' di esercizio dell'attivita' e del volume di affari dei mediatori stessi; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1986, con il quale e' stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 1987; Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1988 con il quale viene determinato per l'anno 1988 l'ammontare di copertura della polizza assicurativa di cui all'art. 4, lettera g), e all'art. 5, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al fondo di garanzia per l'anno 1988; Ritenuto opportuno - sentita anche la commissione di cui all'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792 - di confermare la misura gia' fissata per l'anno 1987 con decreto ministeriale 15 dicembre 1986 sopracitato; Decreta: Articolo unico Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 1988, e' fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1987. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 10 febbraio 1988 Il Ministro: BATTAGLIA