IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamentro delle imposte sui redditi; Visto il primo comma dell'articolo 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Ritenuta l'opportunita', in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformita' strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilita' con le necessita' gestionali della liquidazione delle imposte; Decreta: Art. 1 Sono approvati gli annessi modelli 770, 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/F, 770/G e 770/G-1, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche da presentare nell'anno 1988 dai sostituti d'imposta. Il modello 770 deve essere riprodotto in due esemplari identici.