Con  decreto  ministeriale  11  febbraio  1988  la riscossione del
carico tributario di L. 781.548.000, dovuto dalla  S.r.l.  CO.ME.CI.,
con  sede  in Civitavecchia, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo
comma dell'art. 39 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602,  introdotto  dall'art.  4  della  legge 28
febbraio 1980, n. 46, per un periodo di sei mesi, a decorrere dal  18
dicembre 1987.
   L'intendenza  di finanza di Roma, nel provvedimento di esecuzione,
determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi  dell'ultimo  comma
dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602
introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in  via
cautelare,  manterra'  in vita gli atti esecutivi posti in essere sui
beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale,
comunque, dovra' prestare idonea garanzia, per la eventuale parte del
credito  erariale  non  tutelato  dai  predetti  atti  esecutivi.  La
sospensione  sara'  revocata  con  successivo  decreto  ove vengano a
cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o  venga  a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
 
   Con  decreto  ministeriale  11  febbraio  1988  la riscossione del
carico tributario di L. 99.938.000, dovuto dalla S.r.l. I.T.M. Orion,
Castellammare  di  Stabia,  e'  stata sospesa ai sensi del terzultimo
comma dell'art. 39 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602,  introdotto  dall'art.  4  della  legge 28
febbraio 1980, n. 46, per un periodo  di  dodici  mesi,  a  decorrere
dalla data del decreto stesso.
   L'intendenza   di   finanza   di   Napoli,  nel  provvedimento  di
esecuzione,  determinera'  l'ammontare  degli  interessi   ai   sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
L'esattore,  in  via  cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi
posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata
societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia, per la
eventuale parte del credito erariale non tutelato dai  predetti  atti
esecutivi.  La  sospensione sara' revocata con successivo decreto ove
vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o
venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.