Con decreto ministeriale 11 febbraio 1988 la riscossione del carico tributario di L. 781.548.000, dovuto dalla S.r.l. CO.ME.CI., con sede in Civitavecchia, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 18 dicembre 1987. L'intendenza di finanza di Roma, nel provvedimento di esecuzione, determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 11 febbraio 1988 la riscossione del carico tributario di L. 99.938.000, dovuto dalla S.r.l. I.T.M. Orion, Castellammare di Stabia, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli, nel provvedimento di esecuzione, determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.