IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con  regio  decreto  20  aprile   1939,   n.   1162,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' degli studi di Napoli;
  Considerato che e' tuttora in atto la sperimentazione organizzativa
e didattica di cui agli articoli 81-93  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario
relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto
di  apposite  commissioni  di  studio, e che anzi alcune tabelle sono
state gia' riordinate;
  Udito  il  parere  espresso  in  data  12 giugno 1986 dal Consiglio
universitario  nazionale,  sul  piano  di  sviluppo  dell'Universita'
1984-86;
  Rilevata  la necessita' di accogliere la richiesta dell'Universita'
degli studi di Napoli di istituire il  corso  di  laurea  in  scienze
delle preparazioni alimentari, nell'ambito della facolta' di agraria,
per i motivi espressi dalla facolta' stessa nel verbale n. 229 del 14
luglio 1983;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Napoli, approvato e
modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  L'art.  291,  relativo  alle  lauree  che conferisce la facolta' di
agraria, e' soppresso e sostituito come segue:
  Art. 291. - La facolta' di agraria conferisce:
    a) la laurea in scienze agrarie;
    b) la laurea in scienze delle preparazioni alimentari.
  All'art.  292,  relativo  all'ordinamento  del  corso  di laurea in
scienze agrarie, e' preposto il seguente titolo: "Laurea  in  scienze
agrarie".
  Dopo  l'art.  302,  sono  inseriti,  con il conseguente scorrimento
della numerazione degli articoli successivi, il titolo e gli articoli
relativi  all'ordinamento  del  corso  di  laurea  in  scienze  delle
preparazioni alimentari come segue:
           LAUREA IN SCIENZE DELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI
  Art.  303.  -  I  titoli  di  ammissione sono quelli previsti dalle
vigenti disposizioni di legge.
  La  durata  del  corso  degli  studi per la laurea in scienze delle
preparazioni alimentari e' di cinque anni, divisi in  un  biennio  di
studi propedeutici ed un triennio di studi di applicazione.
                    Biennio di studi propedeutici
  Insegnamenti fondamentali:
   1) morfologia e fisiologia vegetale;
   2) botanica sistematica ed applicata;
   3) matematica;
   4) fisica;
   5) chimica generale ed inorganica;
   6) morfologia e fisiologia animale;
   7) chimica organica I;
   8) chimica organica II;
   9) chimica fisica;
   10) chimica analitica I;
   11) chimica analitica II;
   12) microbiologia e immunologia.
                  Triennio di studi di applicazione
  Insegnamenti fondamentali:
   1) zootecnica generale;
   2) biochimica generale;
   3) igiene;
   4) patologia animale e ispezioni delle carni;
   5) analisi chimica dei prodotti alimentari;
   6) industrie alimentari I;
   7) industrie alimentari II;
   8) igiene degli alimenti;
   9) microbiologia industriale;
   10) enzimologia;
   11) fisiologia della nutrizione e razionamento.
  Insegnamenti complementari:
   1) tossicologia bromatologica e tecnopatia agraria;
   2) fitofarmaci (semestrale);
   3) tecnica delle applicazioni frigorifere (semestrale);
   4) tecnica delle conserve alimentari;
   5) approvvigionamenti e mercato;
   6) parassitologia animale e difese degli alimenti (semestrale);
   7) biochimica degli alimenti;
   8) biochimica industriale (semestrale);
   9) tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
   10) detergenza e approvvigionamento dell'acqua (semestrale);
   11) esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari;
   12) esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
   13) metodologia e statistica sperimentale;
   14) fisica tecnica;
   15) disegno tecnico e materiali (semestrale);
   16) virologia (semestrale);
   17) microbiologia lattiero-casearia (semestrale);
   18) operazioni fondamentali di industrie alimentari;
   19) tecnologia delle bevande alcooliche;
   20) chimica e tecnologia del latte (semestrale);
   21) ergotecnica ed organizzazione aziendale (semestrale);
   22) contabilita' aziendale (semestrale);
   23) cooperazione (semestrale);
   24) chimica delle fermentazioni;
   25) biotecnologia delle fermentazioni (semestrale);
   26) esercitazioni di chimica analitica qualitativa;
   27) aromatizzazione dei prodotti alimentari (semestrale);
   28) istituzioni di economia politica;
   29) microbiologia dei prodotti alimentari;
   30) entomologia merceologica;
   31) macchine ed impianti di industrie agrarie.
  Art.  304.  - Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione
lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami  in  tutti
gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.
  A giudizio della facolta' gli insegnamenti di chimica organica II e
chimica  analitica  II  potranno  essere  svolti  nel   triennio   di
applicazione.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali  prescritti per il triennio di applicazione ed almeno in
tre insegnamenti da lui scelti fra quelli complementari.
  Art.  305.  -  L'esame  di laurea consiste nella discussione di una
dissertazione scritta riguardante ricerche sperimentali su  argomenti
riferentisi  alle  discipline  del corso di laurea ed eseguite presso
uno degli istituti della  facolta',  oppure,  previo  accordo  con  i
professori  del  corso  di  laurea,  anche  in  laboratori di ricerca
esterni alla facolta'. L'assegnazione dell'argomento  della  tesi  di
laurea e' preceduto da un accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera.
  Art.  306.  -  I  due  insegnamenti  complementari di "tossicologia
bromatologica  e  tecnopatia  agraria"  e  di  "approvvigionamenti  e
mercato" si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove
lo studente intenda scegliere uno o  due  insegnamenti  complementari
diversi dai predetti deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno del
triennio di studi di applicazione, chiederne convalida alla facolta'.
  La  scelta  fatta  in  tal  modo  e'  impegnativa e non puo' subire
comunque variazioni durante il corso degli studi.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 22 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1988
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 156