IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
      IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visti  i  commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987,
n.  359,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n.  440,  con  i  quali viene stabilito che l'erogazione della quarta
rata  dei contributi dello Stato da corrispondere a favore degli enti
locali   per   il   1988  e'  subordinata  all'inoltro  al  Ministero
dell'interno,  entro il 30 giugno 1988, di un'apposita certificazione
relativa   ai  bilanci  di  previsione  comunali  e  provinciali  per
l'esercizio   1988   e  della  certificazione  riguardante  il  conto
consuntivo 1986;
  Considerato  che le modalita' relative alle suddette certificazioni
devono  essere  indicate  con  decreto  del  Ministro dell'interno di
concerto  con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e
della programmazione;
  Ravvisata  l'urgenza  di indicare le modalita' della certificazione
relativa  al  conto  consuntivo  1986, rimandando ad altro decreto la
determinazione della modalita' sul certificato relativo ai bilanci di
previsione comunali e provinciali per l'esercizio 1988;
  Sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani e l'Unione
delle province d'Italia;

                              Decreta:

  E'  approvato  l'allegato  certificato, che fa parte integrante del
presente  decreto, concernente il conto consuntivo dei comuni e delle
province per l'anno 1986.
  I comuni e le province sono tenuti a compilare il certificato, ed a
trasmetterlo  non  oltre il 30 giugno 1988 alle prefetture competenti
per  territorio,  alla  presidenza della giunta regionale della Valle
d'Aosta,  per  i  comuni  di  quella  regione ed al commissariato del
Governo competente per i comuni delle province di Bolzano e Trento:
    a)  in  originale  e  tre  copie  autenticate  per  i  comuni con
popolazione fino a 8.000 abitanti;
    b)  in  originale  e cinque copie autenticate per le province e i
comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti.
  Le   prefetture   (o   gli  altri  uffici  sopracitati)  invieranno
l'originale dei certificati al Ministero dell'interno nonche':
    a)  per  i  certificati  dei  comuni con popolazione fino a 8.000
abitanti  una  copia  alla  Corte  dei conti - Sezione enti locali, e
altra copia all'ISTAT;
    b)  per i certificati delle province e dei comuni con popolazione
superiore  a  8.000  abitanti, una copia al Ministero del tesoro, una
copia al Ministero del bilancio e della programmazione economica, una
copia  alla  Corte  dei  conti  -  Sezione  enti  locali, e una copia
all'ISTAT.
  L'ente  interessato,  inoltre,  trasmette una copia del certificato
alla regione e un'altra al comitato regionale di controllo.
  Il  certificato e' redatto esclusivamente a macchina nel formato cm
21 x 29,7 e firmato dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione
provinciale, dal segretario e dal ragioniere ove esista.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, addi' 8 febbraio 1988
                     p. Il Ministro dell'interno
                                RUSSO
                       Il Ministro del tesoro
                                AMATO
      Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
                               COLOMBO