IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  in  particolare,  l'art. 7 del citato decreto del Presidente
della Repubblica che prevede  l'apposizione  di  un  contrassegno  di
Stato   sulle   bottiglie  ed  altri  recipienti  utilizzati  per  la
commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita;
  Vista  la  legge  6  marzo  1980,  n.  62,  contenente modifiche al
suddetto art. 7;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  e  garantita  del vino "Albana di Romagna" e ne e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Considerato  che  allo  stato  attuale  ancora non sono operanti le
strutture tecniche e sono in via di perfezionamento  gli  adempimenti
amministrativi  concernenti  le caratteristiche e le modalita' per la
fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  non ostacolare la commercializzazione
del vino di  cui  trattasi  prodotto  nella  vendemmia  1987  con  la
denominazione di origine controllata e garantita;
  Ritenuta,  in  conseguenza di quanto sopra precisato, la necessita'
di assicurare, in via transitoria per la corrente vendemmia  1987  un
servizio   in  grado  di  garantire  l'esatta  corrispondenza  tra  i
quantitativi di vino "Albana di Romagna"  avente  le  caratteristiche
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987 e
quelli commercializzati con la denominazione di origine controllata e
garantita;
  Sentite  al riguardo le camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura di Bologna, Forli' e Ravenna quali  depositarie  degli
albi  dei  vigneti dell' "Albana di Romagna" e sedi delle commissioni
di degustazione del vino stesso  ai  sensi  del  regolamento  CEE  n.
2236/73  le  quali  si  sono  dichiarate disposte ad assicurare detto
servizio nei limiti sopra precisati;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  partire  dal  1› gennaio 1988 e fino al 31 dicembre 1988 il vino
'Albana di Romagna" derivante dalla vendemmia 1987 dovra'  utilizzare
ai  fini  della  commercializzazione  con la denominazione di origine
controllata e garantita  le  apposite  fascette  all'uopo  rilasciate
dalle  camere  di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Bologna, Forli' e Ravenna.
  Dette    fascette    dovranno   recare   la   dicitura   "Ministero
dell'agricoltura e delle foreste",  la  denominazione  del  vino,  la
serie ed un numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed
il riferimento alla capacita' del  contenitore  e  dovranno,  a  cura
delle   ditte   imbottigliatrici,   essere   applicate  sui  relativi
contenitori in modo tale da impedire che il  contenuto  possa  essere
estratto senza la rottura delle fascette medesime.