IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita; Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino "Albana di Romagna" e ne e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Considerato che allo stato attuale ancora non sono operanti le strutture tecniche e sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalita' per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato; Ritenuta l'opportunita' di non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi prodotto nella vendemmia 1987 con la denominazione di origine controllata e garantita; Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessita' di assicurare, in via transitoria per la corrente vendemmia 1987 un servizio in grado di garantire l'esatta corrispondenza tra i quantitativi di vino "Albana di Romagna" avente le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987 e quelli commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita; Sentite al riguardo le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, Forli' e Ravenna quali depositarie degli albi dei vigneti dell' "Albana di Romagna" e sedi delle commissioni di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento CEE n. 2236/73 le quali si sono dichiarate disposte ad assicurare detto servizio nei limiti sopra precisati; Decreta: Art. 1. A partire dal 1 gennaio 1988 e fino al 31 dicembre 1988 il vino 'Albana di Romagna" derivante dalla vendemmia 1987 dovra' utilizzare ai fini della commercializzazione con la denominazione di origine controllata e garantita le apposite fascette all'uopo rilasciate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, Forli' e Ravenna. Dette fascette dovranno recare la dicitura "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed il riferimento alla capacita' del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere applicate sui relativi contenitori in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura delle fascette medesime.