IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Viste le segnalazioni del comune di Castel di Judica, relative alla grave emergenza idrica in atto nel territorio comunale che richiede il ricorso all'approvvigionamento di acqua potabile a mezzo autobotti il cui onere non e' piu' fronteggiabile a carico del proprio bilancio; Tenuto conto delle analoghe segnalazioni pervenute dalla prefettura di Catania e della regione Sicilia, da ultimo con note rispettivamente n. 2748/27.1/GAB del 14 gennaio 1988 e n. 11000/D.6/75 del 21 dicembre 1987; Ravvisata la necessita' e l'urgenza di assicurare il rifornimento idrico della popolazione a mezzo di autobotti; Dispone: Art. 1. Il prefetto di Catania e' autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilita' generale dello Stato, a provvedere al rifornimento idrico alternativo della popolazione del comune di Castel di Judica, a mezzo autobotti, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, della amministrazione del comune interessato.