IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Viste le segnalazioni del comune di Castel di Judica, relative alla
grave emergenza idrica in atto nel territorio comunale  che  richiede
il ricorso all'approvvigionamento di acqua potabile a mezzo autobotti
il cui  onere  non  e'  piu'  fronteggiabile  a  carico  del  proprio
bilancio;
  Tenuto conto delle analoghe segnalazioni pervenute dalla prefettura
di  Catania  e  della   regione   Sicilia,   da   ultimo   con   note
rispettivamente   n.   2748/27.1/GAB   del   14  gennaio  1988  e  n.
11000/D.6/75 del 21 dicembre 1987;
  Ravvisata  la  necessita' e l'urgenza di assicurare il rifornimento
idrico della popolazione a mezzo di autobotti;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il prefetto di Catania e' autorizzato, anche in deroga alle vigenti
disposizioni, ivi comprese le norme di  contabilita'  generale  dello
Stato,   a   provvedere  al  rifornimento  idrico  alternativo  della
popolazione del comune  di  Castel  di  Judica,  a  mezzo  autobotti,
avvalendosi, ove ritenuto opportuno, della amministrazione del comune
interessato.