IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Vista la legge 24 dicembre 1987, n. 525, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988; Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto che il 1 marzo 1988 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12% emessi con decreto ministeriale 22 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1985; Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei cennati buoni del Tesoro poliennali 12%, e a sottoscrizioni in contanti; detta emissione e' incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico; D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2/00450 del 25 febbraio 1988; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1 marzo 1990, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 4.000 miliardi, destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1 marzo 1988, e per la rimanenza a sottoscrizioni in contanti; in relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresi' facolta' di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei buoni del Tesoro poliennali non rinnovati, nonche' di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti. Il predetto importo e' incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10,50%, pagabile in due semestralita' posticipate al 1 settembre ed al 1 marzo di ogni anno di durata di essi. Il prezzo di emissione e' stabilito in L. 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni. I possessori dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1 marzo 1988, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1 marzo 1988 e con le modalita' indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.