IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1987,  n.  525,  di  autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in
base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare  gli  importi
di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni,
al fine di conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  che il 1› marzo 1988 verranno in scadenza i buoni del Tesoro
poliennali 12% emessi con  decreto  ministeriale  22  febbraio  1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1985;
  Ritenuto  di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da
destinare, per quanto occorra,  al  rinnovo  dei  cennati  buoni  del
Tesoro   poliennali  12%,  e  a  sottoscrizioni  in  contanti;  detta
emissione e' incrementabile
per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali
da effettuarsi per il tramite della  Direzione  generale  del  debito
pubblico;
  D'intesa  con  il  Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
giusta nota n. DG/CO/2/2/00450 del 25 febbraio 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione  di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di
scadenza 1› marzo 1990, per un importo massimo, in  valore  nominale,
di lire 4.000 miliardi, destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei
buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1› marzo 1988, e  per  la
rimanenza  a  sottoscrizioni  in contanti; in relazione all'andamento
dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresi' facolta' di  sottoscrivere
in   contanti  la  quota  nominale  dei  nuovi  buoni  corrispondenti
all'importo dei buoni del Tesoro poliennali non rinnovati, nonche' di
offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.
  Il  predetto  importo  e'  incrementabile  di  lire  10 miliardi da
destinare esclusivamente  alle  operazioni  di  reimpiego  di  titoli
nominativi  rimborsabili  o  di  investimenti  di capitali menzionate
nelle  premesse,  da  effettuarsi  per  il  tramite  della  Direzione
generale del debito pubblico.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo del 10,50%, pagabile in
due semestralita' posticipate al 1› settembre ed al 1› marzo di  ogni
anno di durata di essi.
  Il prezzo di emissione e' stabilito in L. 98,75 per ogni cento lire
di capitale nominale dei buoni.
  I  possessori  dei  buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1›
marzo 1988, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi  titoli,
con  decorrenza  degli interessi dal 1› marzo 1988 e con le modalita'
indicate negli articoli successivi, qualora non intendano  provvedere
alla riscossione di essi.