IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo  statuto  dell'Istituto  universitario  navale di Napoli,
approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n.  1570,  e  successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 aprile 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1987;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalla
autorita' accademiche dell'Istituto universitario anzidetto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Istituto  universitario  navale  di  Napoli  e  convalidati  dal
Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Considerato  che  il Consiglio universitario nazionale condivide la
possibilita', prevista dagli organi accademici dell'Istituto, per gli
studenti   gia'   iscritti   alla  facolta'  di  economia  marittima,
riordinata nella facolta' di economia dei trasporti e  del  commercio
internazionale,  di  scegliere  tra il completamento degli studi e il
conseguimento della laurea in economia marittima secondo i corsi  del
preesistente  ordinamento  o  il  passaggio ad uno dei nuovi corsi di
laurea della facolta' di  economia  dei  trasporti  e  del  commercio
internazionale,   ma  ritiene  opportuno  che  tale  possibilita'  di
permanenza nel corso di laurea in economia marittima  venga  limitata
agli  studenti iscritti che abbiano gia' iniziato i corsi e sostenuto
almeno un esame;
  Considerato  che,  ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del regolamento
sugli studenti universitari, approvato con  regio  decreto  4  giugno
1938,  n.  1269,  gli studenti immatricolati acquistano il diritto ad
essere  ritenuti   iscritti   presso   l'Universita'   o   l'Istituto
universitario,  senza  che  siano  tenuti  ad  adempiere ad ulteriore
obblighi, quali quello di sostenere esami di profitto,  salvo  quanto
disposto  dall'art.  149,  secondo comma, del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato  con  regio  decreto  31  agosto
1933, n. 1592;
  Rilevata  quindi  la necessita' di derogare dal suddetto parere del
Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato
e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  Alla  fine  dell'art.  19 dello statuto dell'Istituto universitario
navale di Napoli, cosi' come sostituito dall'art. 3 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1987, viene aggiunto il seguente
comma:
  "Poiche'  la  nuova  facolta'  di  economia  dei  trasporti  e  del
commercio  internazionale   deriva   dalla   ristrutturazione   della
preesistente  facolta'  di  economia  marittima,  gli  studenti  gia'
iscritti al corso di laurea di detta facolta' potranno completare gli
studi  previsti  dall'ordinamento  gia'  vigente oppure trasferire la
loro  iscrizione  ad  uno  dei   due   corsi   di   laurea   previsti
nell'ordinamento  della  facolta'  di  economia  dei  trasporti e del
commercio internazionale, conformandosi alle modalita'  di  passaggio
che la facolta' stabilira'".