IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1987; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla autorita' accademiche dell'Istituto universitario anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario navale di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Considerato che il Consiglio universitario nazionale condivide la possibilita', prevista dagli organi accademici dell'Istituto, per gli studenti gia' iscritti alla facolta' di economia marittima, riordinata nella facolta' di economia dei trasporti e del commercio internazionale, di scegliere tra il completamento degli studi e il conseguimento della laurea in economia marittima secondo i corsi del preesistente ordinamento o il passaggio ad uno dei nuovi corsi di laurea della facolta' di economia dei trasporti e del commercio internazionale, ma ritiene opportuno che tale possibilita' di permanenza nel corso di laurea in economia marittima venga limitata agli studenti iscritti che abbiano gia' iniziato i corsi e sostenuto almeno un esame; Considerato che, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del regolamento sugli studenti universitari, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, gli studenti immatricolati acquistano il diritto ad essere ritenuti iscritti presso l'Universita' o l'Istituto universitario, senza che siano tenuti ad adempiere ad ulteriore obblighi, quali quello di sostenere esami di profitto, salvo quanto disposto dall'art. 149, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Rilevata quindi la necessita' di derogare dal suddetto parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Alla fine dell'art. 19 dello statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, cosi' come sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1987, viene aggiunto il seguente comma: "Poiche' la nuova facolta' di economia dei trasporti e del commercio internazionale deriva dalla ristrutturazione della preesistente facolta' di economia marittima, gli studenti gia' iscritti al corso di laurea di detta facolta' potranno completare gli studi previsti dall'ordinamento gia' vigente oppure trasferire la loro iscrizione ad uno dei due corsi di laurea previsti nell'ordinamento della facolta' di economia dei trasporti e del commercio internazionale, conformandosi alle modalita' di passaggio che la facolta' stabilira'".