Con   decreto   ministeriale   29   gennaio   1988  in  favore  di
duemilaseicentocinquantanove  lavoratori  dipendenti   dalla   S.p.a.
Italtel sistemi, con sede in Milano, occupati presso le seguenti sedi
e zone operative:
       Sedi         Zone operative
     _______       ________________
  1) Milano          1) Lombardia
  2) Trieste         2) Friuli-Venezia Giulia
  3) Mestre          3) Veneto
  4) Torino          4) Piemonte
  5) Genova          5) Liguria
  6) Firenze         6) Toscana - Umbria
  7) Ancona          7) Emilia - Marche
  8) Roma            8) Lazio - Abruzzo - Molise
  9) Cagliari        9) Sardegna
10) Napoli          10) Campania - Basilicata
11) Catanzaro       11) Calabria
12) Taranto         12) Puglia
13) Messina         13) Sicilia
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  a  35  ore
settimanali,   e'  disposta  la  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 7  del  decreto-legge
30  dicembre  1987,  n.  536, per il periodo dal 31 agosto 1987 al 28
agosto 1988.
   Con  decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore di complessivi
tremilatrecentododici lavoratori,  dipendenti  dalla  S.p.a.  Italtel
telematica,  con  sede  legale  in  S.  Maria Capua Vetere (Caserta),
unita' di Milano e di S. Maria Capua Vetere (Caserta), per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35  ore  settimanali,  e'
disposta  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale
di cui all'art. 1,  primo  e  secondo  comma,  del  decreto-legge  30
ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7  del  decreto-legge  30  dicembre
1987, n. 536, per i seguenti periodi:
    1) dal 2 luglio 1987 al 17 luglio 1988 per i lavoratori impiegati
di settima e ottava categoria;
    2)  dal  31  agosto  1987  al 17 luglio 1988 per tutti i restanti
lavoratori.
   Con   decreto   ministeriale   29   gennaio   1988  in  favore  di
settemilasettecentonovantuno  lavoratori,  dipendenti  dalla   S.p.a.
Italtel  S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni, sede legale di
Milano,  occupati  presso:  unita'  Milano/Castelletto   di   Settimo
Milanese,  L'Aquila,  Palermo/Carini  e  Roma,  per  i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  35 ore settimanali, e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di  cui  all'art.  1,  primo  e  secondo  comma, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella  legge  19
dicembre  1984,  n.  863,  e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, per il periodo dal 20 luglio 1987 al 17 luglio 1988.
   Con   decreto   ministeriale   29   gennaio   1988  in  favore  di
cinquecentosettantasei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Italtel
tecnoelettronica,  con  sede legale in L'Aquila, localita' Boschetto,
occupati presso lo  stabilimento  di  Milano/Castelletto  di  Settimo
Milanese  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
a  35  ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento
di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e  secondo  comma,
del   decreto-legge   30   ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del
decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,  per  il  periodo dal 29
settembre 1987 al 31 luglio 1988.
   Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore di cinquantasei
operai dipendenti  dalla  S.p.a.  Pulitori  e  Affini,  con  sede  in
Brescia, occupati presso lo stabilimento di Brescia presso Fiat Iveco
di Brescia, per i quali e' stato stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che  ha  stabilito  una riduzione di lavoro da 40 a 26 ore
medie settimanali, e' disposta la corresponsione del  trattamento  di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 agosto
1987 al 28 agosto 1988.
   Con  decreto  ministeriale  29  gennaio  1988 in favore di quattro
dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini  nord  mensa  aziendale,  occupati
presso  lo  stabilimento  di  Desio (Milano) della S.p.a. Profilati a
freddo Brollo per i quali e' stato stipulato un contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
a 22,50 ore  settimanali  per  tre  addetti  e  da  30  a  22,50  ore
settimanali   per   un   addetto,   e'   disposta  la  proroga  della
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 1› settembre 1986 al 31 agosto 1987.
   Con  decreto  ministeriale 29 gennaio 1988 in favore di ventisette
dipendenti dalla ditta Arredamenti Giovannetti,  occupati  presso  lo
stabilimento  di Serravalle Pistoiese (Pistoia), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  36 ore settimanali, e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di  cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 18 maggio 1987 al 12 dicembre 1987.
   Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore di venti operai
dipendenti dalla S.r.l. Max Cobbler, con  sede  in  Noventa  Padovana
(Padova),  di  cui  otto occupati presso l'unita' di Noventa Padovana
(Padova) e dodici occupati presso  l'unita'  di  Comelico  Superiore,
frazione  Casamazzagno  (Belluno),  per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  a 20 ore settimanali, e' disposta la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
per il periodo dal 16 novembre 1987 al 30 novembre 1988.
   Con  decreto  ministeriale  29  gennaio 1988 in favore di diciotto
operai adibiti al reparto confezione e un operaio adibito al  reparto
servizi  dipendenti  dalla  S.p.a.  Seterie Arturo Galli di San Fermo
della Battaglia (Como), tutti occupati presso lo stabilimento di  San
Fermo  della  Battaglia  (Como),  per  i  quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro da 40 a 30 ore medie settimanali, e' disposta
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per
il periodo dal 16 novembre 1987 al 13 novembre 1988.
   Con   decreto   ministeriale   29   gennaio   1988  in  favore  di
centosettantaquattro  operai   dell'unita'   di   Civate   (Como)   e
trecentodue operai dell'unita' di Molteno (Como) della S.p.a. Black &
Decker Italia, con sede in  Civate  (Como),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione  dell'orario   di   lavoro   da   40   a   35   ore   medie
plurisettimanali,  e'  disposta  la corresponsione del trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del  decreto-legge
30  dicembre  1987,  n.  536, per il periodo dal 31 agosto 1987 al 28
agosto 1988.
   Con  decreto  ministeriale  29  gennaio  1988  in favore di dodici
dipendenti dalla S.r.l. Filatura a pettine di Agliana di  S.  Nicolo'
Agliana  (Pistoia),  occupati  presso  lo  stabilimento di S. Nicolo'
Agliana (Pistoia), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 26 ore settimanali, e' disposta la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, secondo
comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo
dal 22 giugno 1987 al 31 ottobre 1987.
   Con  decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore dei lavoratori
dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori  privati,  operanti
nelle  zone  delle province di Sondrio, Bolzano e Novara, individuate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre
1987, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza
degli eventi alluvionali, che hanno avuto inizio il 18  luglio  1987,
e'  corrisposta  una  indennita' pari al trattamento straordinario di
integrazione salariale prevista  dall'art.  14  del  decreto-legge  4
settembre  1987, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 3
novembre 1987, n. 452, per il  periodo  dal  18  luglio  1987  al  17
gennaio 1988.
   Con  decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
  1) S.p.a. Lamp, con sede in Pavia e stabilimenti in Pavia, Santa
   Giulietta (Pavia) e Cicognola (Pavia):
periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1› aprile 1986;
pagamento diretto: si.
  2) S.p.a. Industrial Habitat, con sede e uffici di Milano:
periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 1› novembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.
  3) S.p.a. Ing. Bono di Peschiera Borromeo (Milano):
periodo: dal 25 maggio 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 27 maggio 1985;
pagamento diretto: si.
  4) S.p.a. Italtel sistemi, con sede in Milano e unita' nazionali:
periodo: dal 20 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 24 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.
  5) S.p.a. Grove Valve Sistems di Ospiate Bollate (Milano):
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.
  6) S.p.a. Bulloneria briantea, con sede in Milano e stabilimento in
   Tribiano (Milano):
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 1› gennaio 1986;
pagamento diretto: si.
  7) S.r.l. Tecnomax, con sede in Milano e stabilimento in Fombio
   (Milano) (ora S.r.l. Casco Nobel):
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 giugno 1985 e
19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 1› gennaio 1985;
pagamento diretto: no.
  8) S.p.a. Caffaro, con sede in Milano e stabilimento in Brescia:
periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.
  9) S.p.a. Caffaro, con sede e uffici in Milano:
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si.
10) S.p.a. Alnor di Leno (Brescia):
periodo: dal 4 maggio 1987 al 1› novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.
11) S.p.a. Diedro, con sede in Carate Brianza e stabilimento in
   Montichiari (Brescia):
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.
12) S.p.a. Caser Pavia di Pavia, fallita il 14 gennaio 1985:
periodo: dal 28 settembre 1987 al 14 gennaio 1988 (ultima
   concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1985: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge 301/79 e successive proroghe.
13) S.r.l. Polieditor, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e
   Ornago (Milano):
periodo: dal 2 febbraio 1987 al 31 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: no.
14) S.r.l. Stanley Works (Italia), con sede in Figino Serenza (Como)
   e stabilimenti in Figino Serenza (Como) e Supino (Frosinone):
periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.
15) S.p.a. Ercole Marelli nuova elettromeccanica generale, con sede
   in Milano ed unita' in Sesto S. Giovanni (Milano):
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 1› gennaio 1986;
pagamento diretto: si.
   Si  applicano  ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti  italiani  sono  autorizzati,
la'  dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.