Si comunica che, con regolamenti CEE in corso di pubblicazione, sono stati fissati: il numero dei vitelli da ingrasso che possono essere importati a prelievo ridotto del 60%, a valere sulla quota del primo trimestre 1988, ai sensi dell'art. 13 del regolamento CEE n. 805/68; le quantita' di carni bovine congelate destinate all'industria di trasformazione, di cui all'art. 14, par. 1 lettere a) e b), del regolamento CEE n. 805/68, che possono essere importate a valere sulla quota del primo trimestre 1988, a regime agevolato (prelievo zero per la lettera a) e prelievo ridotto del 55% per la lettera b). 1) Bestiame da ingrasso. La commissione ha stabilito che nel primo trimestre 1988 possono essere importati dai Paesi terzi, a prelievo ridotto del 60%, capi 41.600 di giovani bovini da ingrasso, dei quali 35.500 destinati all'Italia. Quest'ultimo quantitativo e' ripartito fra i produttori agricoli e loro organizzazioni professionali e gli operatori commerciali in misura pari rispettivamente a capi 23.600 e capi 11.900. Produttori agricoli e organizzazioni professionali. Nell'ambito dei 23.600 capi riservati ai produttori agricoli o loro organizzazioni professionali, 17.400 capi, di peso fino a 300 kg, possono essere importati dai Paesi terzi, mentre i restanti 6.200 capi, di peso da 220 a 300 kg, possono essere importati dalla Jugoslavia con una riduzione di prelievo del 70%. Operatori commerciali. La quantita' disponibile e' di capi 11.900, dei quali 8.800, di peso fino a 300 kg, da importare dai Paesi terzi, e 3.100 capi, di peso da 220 a 300 kg, da importare dalla Jugoslavia con una riduzione del prelievo del 70%. Si informa, inoltre, che il quantitativo massimo che puo' essere richiesto e' fissato al 10% della quota disponibile, pari a 880 capi, nel caso di importazione da Paesi terzi e a capi 310 per la Jugoslavia. La cauzione da allegare alle domande e' pari a 3 ECU (Lit. 4.839 a capo). 2) Carni bovine congelate destinate all'industria di trasformazione. Regime "A", art. 14, par. 1, lettera a), del regolamento CEE n. 805/68. Il quantitativo da importare dai Paesi terzi, in esenzione di prelievo, a valere sulla quota del primo trimestre 1987, e' stato fissato in tonn. 2.125 espresse in carne con osso e destinate alla fabbricazione di conserve composte di sola carne bovina e di gelatina, ai sensi dell'art. 14, par. 1, lettera a), del regolamento CEE n. 805/68. Regime "B", art. 14, par. 1, lettera b), del regolamento CEE n. 805/68. Il quantitativo da importare dai Paesi terzi, con una riduzione pari al 55% del prelievo applicabile il giorno della importazione, per il primo trimestre 1988, e' stato fissato in tonn. 875 espresse in carne con osso. Tali carni sono destinate alla trasformazione in prodotti diversi dalle conserve sopracitate e diverse dai prodotti di cui all'art. 1, par. 1, lettera a), del regolamento CEE n. 805/68 (carni fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia). Per quanto concerne la cauzione che deve accompagnare le richieste di titolo, si precisa che essa e' pari a 2 ECU al quintale (Lit. 3.226/q.le). La domanda di titolo deve riguardare un quantitativo minimo di tonn. 5 di carne con osso ed un quantitativo massimo di tonn. 212 per il regime "A" e di tonn. 87 per il regime "B". * * * Allo scopo di partecipare alle assegnazioni di vitelli da ingrasso e di carni bovine congelate per avviarle alle destinazioni sopra citate, le domande con firma autenticata, dovranno pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II - Roma, dal 29 febbraio al 7 marzo 1988. Per quanto concerne la documentazione da allegare alle domande, si precisa che per il trimestre in questione, ove non sia possibile presentare la documentazione in appresso indicata, e' necessario allegare almeno copia del titolo ottenuto nel rimestre precedente e ribadire, sotto la propria responsabilita', che, non sono intervenute variazioni nell'attivita' espletata in precedenza e che tuttora la stessa continua ad essere espletata. Si comunica, altresi', che per il prossimo trimestre (1-10 aprile c.a.) le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: Vitelli da ingrasso. A) Aziende agricole: dall'attestazione rilasciata dalle competenti autorita' regionali, da cui risulti che il richiedente riveste la qualifica di produttore agricolo ed esercita attivita' di allevamento bovino. B) Organizzazioni professionali e cooperative: dal certificato prefettizio da cui risulti l'iscrizione negli appositi registri, sezione agricola, nonche' dall'atto costitutivo, statuto e numero dei soci. In alternativa le stesse cooperative possono presentare una "attestazione" rilasciata dalla centrale cooperativa di appartenenza, legalmente riconosciuta. L'attestazione, nella quale dovra' risultare chiaramente la qualifica del firmatario, deve essere rilasciata allo specifico fine di ottenere un'assegnazione di bestiame bovino da destinare all'ingrasso. Le organizzazioni di allevatori, operanti a livello nazionale e ad ampia base associativa di produttori del settore zootecnico, devono allegare alla domanda copia dello statuto, dal quale risulti il riconoscimento della loro personalita' giuridica, e l'elenco dei soci, sottoscritto dal legale rappresentante. C) Operatori commerciali: dal certificato della competente camera di commercio dal quale risulti l'attivita' esercitata nelle importazioni e/o esportazioni e/o commercializzazione e/o produzione di bestiame. Carni bovine congelate. I richiedenti che intendono usufruire per le suddette destinazioni del prodotto da importare dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato nel 1988 dall'I.N.C.A., la quale attesti il tipo di attivita' svolto dalle ditte interessate. Si ricorda infine che le domande di assegnazione dovranno contenere, per le diverse categorie sopra indicate, gli impegni previsti dagli articoli 9, lettera d), 10, lettera c) e 11, lettera c), del regolamento CEE n. 2377/80 del 4 settembre 1980 e dal regolamento CEE che fissa il quantitativo importabile nel primo trimestre c.a. tuttora in corso di pubblicazione. Per i successivi trimestri, coloro che abbiano presentato la documentazione in originale, potranno fare esplicito riferimento a detta comunicazione, allegando soltanto la fotocopia del titolo ottenuto nel trimestre precedente. Il Ministro: RUGGIERO