Si  comunica  che,  con  regolamenti CEE in corso di pubblicazione,
sono stati fissati:
   il  numero  dei vitelli da ingrasso che possono essere importati a
prelievo ridotto del 60%, a valere sulla quota  del  primo  trimestre
1988, ai sensi dell'art. 13 del regolamento CEE n. 805/68;
  le  quantita'  di carni bovine congelate destinate all'industria di
trasformazione, di cui all'art. 14, par.  1  lettere  a)  e  b),  del
regolamento  CEE  n.  805/68,  che  possono essere importate a valere
sulla quota del primo trimestre 1988, a  regime  agevolato  (prelievo
zero  per la lettera a) e prelievo ridotto del 55% per la lettera b).
1) Bestiame da ingrasso.
  La  commissione  ha  stabilito che nel primo trimestre 1988 possono
essere importati dai Paesi terzi, a prelievo ridotto  del  60%,  capi
41.600  di  giovani  bovini  da  ingrasso, dei quali 35.500 destinati
all'Italia. Quest'ultimo quantitativo e' ripartito fra  i  produttori
agricoli   e   loro  organizzazioni  professionali  e  gli  operatori
commerciali in misura pari  rispettivamente  a  capi  23.600  e  capi
11.900.
  Produttori agricoli e organizzazioni professionali.
  Nell'ambito dei 23.600 capi riservati ai produttori agricoli o loro
organizzazioni professionali, 17.400 capi, di peso  fino  a  300  kg,
possono  essere  importati  dai  Paesi terzi, mentre i restanti 6.200
capi, di peso da  220  a  300  kg,  possono  essere  importati  dalla
Jugoslavia con una riduzione di prelievo del 70%.
  Operatori commerciali.
  La  quantita'  disponibile  e'  di capi 11.900, dei quali 8.800, di
peso fino a 300 kg, da importare dai Paesi terzi, e  3.100  capi,  di
peso da 220 a 300 kg, da importare dalla Jugoslavia con una riduzione
del prelievo del 70%.
  Si  informa,  inoltre,  che il quantitativo massimo che puo' essere
richiesto e' fissato al 10% della quota disponibile, pari a 880 capi,
nel  caso  di  importazione  da  Paesi  terzi  e  a  capi  310 per la
Jugoslavia.
  La  cauzione da allegare alle domande e' pari a 3 ECU (Lit. 4.839 a
capo).
2) Carni bovine congelate destinate all'industria di
  trasformazione.
  Regime  "A",  art.  14,  par. 1, lettera a), del regolamento CEE n.
805/68.
  Il  quantitativo  da  importare  dai  Paesi  terzi, in esenzione di
prelievo, a valere sulla quota del primo  trimestre  1987,  e'  stato
fissato  in  tonn.  2.125 espresse in carne con osso e destinate alla
fabbricazione  di  conserve  composte  di  sola  carne  bovina  e  di
gelatina,  ai sensi dell'art. 14, par. 1, lettera a), del regolamento
CEE n. 805/68.
  Regime  "B",  art.  14,  par. 1, lettera b), del regolamento CEE n.
805/68.
  Il  quantitativo  da  importare  dai Paesi terzi, con una riduzione
pari al 55% del prelievo applicabile il  giorno  della  importazione,
per  il  primo trimestre 1988, e' stato fissato in tonn. 875 espresse
in carne con osso.
  Tali  carni  sono destinate alla trasformazione in prodotti diversi
dalle conserve sopracitate e diverse dai prodotti di cui all'art.  1,
par.  1,  lettera  a),  del regolamento CEE n. 805/68 (carni fresche,
refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia).
  Per  quanto concerne la cauzione che deve accompagnare le richieste
di titolo, si precisa che essa e' pari a  2  ECU  al  quintale  (Lit.
3.226/q.le).
  La  domanda  di  titolo  deve  riguardare un quantitativo minimo di
tonn. 5 di carne con osso ed un quantitativo massimo di tonn. 212 per
il regime "A" e di tonn. 87 per il regime "B".
                                * * *
  Allo  scopo di partecipare alle assegnazioni di vitelli da ingrasso
e di carni bovine congelate  per  avviarle  alle  destinazioni  sopra
citate,  le  domande  con  firma  autenticata,  dovranno pervenire al
Ministero del commercio  con  l'estero  -  Direzione  generale  delle
importazioni  e  delle  esportazioni  -  Divisione  II - Roma, dal 29
febbraio al 7 marzo 1988.
  Per  quanto concerne la documentazione da allegare alle domande, si
precisa che per il trimestre in  questione,  ove  non  sia  possibile
presentare  la  documentazione  in  appresso  indicata, e' necessario
allegare almeno copia del titolo ottenuto nel rimestre  precedente  e
ribadire, sotto la propria responsabilita', che, non sono intervenute
variazioni nell'attivita' espletata in precedenza e  che  tuttora  la
stessa continua ad essere espletata.
  Si  comunica,  altresi', che per il prossimo trimestre (1-10 aprile
c.a.)  le  domande   dovranno   essere   corredate   dalla   seguente
documentazione:
Vitelli da ingrasso.
   A) Aziende agricole: dall'attestazione rilasciata dalle competenti
autorita' regionali, da cui risulti che  il  richiedente  riveste  la
qualifica di produttore agricolo ed esercita attivita' di allevamento
bovino.
   B)  Organizzazioni  professionali  e  cooperative: dal certificato
prefettizio da cui  risulti  l'iscrizione  negli  appositi  registri,
sezione agricola, nonche' dall'atto costitutivo, statuto e numero dei
soci.
  In   alternativa  le  stesse  cooperative  possono  presentare  una
"attestazione" rilasciata dalla centrale cooperativa di appartenenza,
legalmente riconosciuta. L'attestazione, nella quale dovra' risultare
chiaramente la qualifica del firmatario, deve essere rilasciata  allo
specifico  fine  di  ottenere  un'assegnazione  di bestiame bovino da
destinare all'ingrasso.
  Le  organizzazioni di allevatori, operanti a livello nazionale e ad
ampia base associativa di produttori del settore  zootecnico,  devono
allegare  alla  domanda  copia  dello  statuto,  dal quale risulti il
riconoscimento della loro  personalita'  giuridica,  e  l'elenco  dei
soci, sottoscritto dal legale rappresentante.
   C)  Operatori commerciali: dal certificato della competente camera
di  commercio  dal  quale  risulti   l'attivita'   esercitata   nelle
importazioni  e/o esportazioni e/o commercializzazione e/o produzione
di bestiame.
Carni bovine congelate.
  I  richiedenti che intendono usufruire per le suddette destinazioni
del  prodotto  da  importare  dovranno  allegare  alla   domanda   un
certificato  rilasciato  nel  1988 dall'I.N.C.A., la quale attesti il
tipo di attivita' svolto dalle ditte interessate.
  Si   ricorda   infine  che  le  domande  di  assegnazione  dovranno
contenere, per le  diverse  categorie  sopra  indicate,  gli  impegni
previsti  dagli  articoli 9, lettera d), 10, lettera c) e 11, lettera
c), del regolamento CEE  n.  2377/80  del  4  settembre  1980  e  dal
regolamento  CEE  che  fissa  il  quantitativo  importabile nel primo
trimestre c.a. tuttora in corso di pubblicazione.
  Per  i  successivi  trimestri,  coloro  che  abbiano  presentato la
documentazione in originale, potranno fare  esplicito  riferimento  a
detta  comunicazione,  allegando  soltanto  la  fotocopia  del titolo
ottenuto nel trimestre precedente.
                                                Il Ministro: RUGGIERO