IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 5 novembre 1986 e 27 febbraio 1987, e le successive modificazioni ed integrazioni in data 29 luglio 1987, 14 agosto 1987, 16 settembre 1987 e 14 ottobre 1987 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, e del nuovo testo dei regolamenti delle gestioni separate degli investimenti denominate "Moneta forte" e "Fondo Ina"; Vista la nota in data 10 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore ed il nuovo testo dei regolamenti delle gestioni separate degli investimenti denominate "Moneta forte" e "Fondo Ina", nonche' i tassi di premio unico di inventario da applicare a due tariffe di assicurazione sulla vita gia' approvate, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma: 1) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua delle prestazioni secondo i rendimenti del fondo "Moneta forte", con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita. Tali condizioni che risultano sostitutive delle analoghe approvate con i decreti ministeriali, 15 settembre 1981, 6 ottobre 1981, 11 dicembre 1981, 20 aprile 1982 e 30 gennaio 1985 saranno applicate alle seguenti tariffe: 3/N, 3/S, 3/C, 3-u/NT e 3-u/ST; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua delle prestazioni, secondo i rendimenti del fondo "Moneta forte", con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita. Tali condizioni che risultano sostitutive delle analoghe, approvate con i decreti ministeriali 28 marzo 1981 e 11 marzo 1983, saranno applicate alle seguenti tariffe di assicurazione: in forma collettiva secondo l'impostazione tipo "Normale", "Normale/S" e "Fondo"; 3) regolamento della gestione "Moneta Forte" sostitutivo dell'analogo denominato "ATFR", approvato con decreto ministeriale 11 marzo 1983; 4) regolamento della gestione "Fondo Ina" sostitutivo dell'analogo approvato con decreto ministeriale 12 agosto 1982; 5) tassi di premio unico di inventario della tariffa di assicurazione mista a premio unico (impostazione "Normale"); 6) tassi di premio unico di inventario della tariffa di assicurazione di capitale differito con controassicurazione (impostazione "Normale/S"). Le condizioni speciali di polizza e i regolamenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) verranno applicati ai contratti di assicurazione a decorrere dal 1 gennaio 1988.