IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande in data 5 novembre 1986 e 27 febbraio 1987, e le
successive modificazioni ed integrazioni in data 29 luglio  1987,  14
agosto  1987,  16  settembre  1987  e  14  ottobre 1987 dell'Istituto
nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese  ad  ottenere
l'approvazione  di  condizioni  speciali  di polizza, in sostituzione
delle analoghe in vigore, e del nuovo  testo  dei  regolamenti  delle
gestioni  separate  degli  investimenti  denominate  "Moneta forte" e
"Fondo Ina";
  Vista  la nota in data 10 novembre 1987 con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha  comunicato  che  non  esistono  elementi  ostativi  alla
emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti  condizioni  speciali  di  polizza,  in  sostituzione  delle
analoghe  in  vigore ed il nuovo testo dei regolamenti delle gestioni
separate degli investimenti denominate "Moneta forte" e "Fondo  Ina",
nonche'  i  tassi  di  premio  unico di inventario da applicare a due
tariffe  di  assicurazione  sulla  vita  gia'  approvate,  presentati
dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:
   1)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua delle prestazioni secondo i rendimenti del  fondo
"Moneta  forte",  con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo
il rendimento che  si  ottiene  adottando  parametri  correlati  alla
variazione dell'indice del costo della vita.
  Tali  condizioni che risultano sostitutive delle analoghe approvate
con i decreti ministeriali, 15 settembre 1981,  6  ottobre  1981,  11
dicembre  1981,  20  aprile  1982 e 30 gennaio 1985 saranno applicate
alle seguenti tariffe: 3/N, 3/S, 3/C, 3-u/NT e 3-u/ST;
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua delle prestazioni, secondo i rendimenti del fondo
"Moneta  forte",  con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo
il rendimento che  si  ottiene  adottando  parametri  correlati  alla
variazione dell'indice del costo della vita.
  Tali condizioni che risultano sostitutive delle analoghe, approvate
con i decreti ministeriali 28 marzo 1981 e  11  marzo  1983,  saranno
applicate alle seguenti tariffe di assicurazione: in forma collettiva
secondo l'impostazione tipo "Normale", "Normale/S" e "Fondo";
   3)   regolamento   della   gestione   "Moneta  Forte"  sostitutivo
dell'analogo denominato "ATFR", approvato con decreto ministeriale 11
marzo 1983;
   4) regolamento della gestione "Fondo Ina" sostitutivo dell'analogo
approvato con decreto ministeriale 12 agosto 1982;
   5)   tassi   di  premio  unico  di  inventario  della  tariffa  di
assicurazione mista a premio unico (impostazione
"Normale");
   6)   tassi   di  premio  unico  di  inventario  della  tariffa  di
assicurazione   di   capitale   differito   con   controassicurazione
(impostazione "Normale/S").
  Le  condizioni  speciali di polizza e i regolamenti di cui ai punti
1), 2), 3) e 4) verranno applicati ai contratti  di  assicurazione  a
decorrere dal 1› gennaio 1988.