IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 645, concernente  l'istituzione  degli  uffici  periferici  per  i
servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  1  del  citato  decreto  n.  645,  quale  modificato
dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre  1984,  n.  853,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17,
che  consente  l'istituzione  nelle  province  di  Bologna,  Brescia,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta
sul valore aggiunto, di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo,
nonche'  la  ripartizione,  con  decreto  del Ministro delle finanze,
delle competenze e dei servizi tra i due uffici;
  Considerata   l'opportunita'   di   provvedere  relativamente  alla
provincia di Genova;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  i  servizi  relativi  all'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto nella provincia di Genova e' istituito  un  secondo  ufficio
con   sede  in  Chiavari,  con  giurisdizione  sui  seguenti  comuni:
Borzonasca, Carasco, Casarza Ligure,
Castiglione  Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure,
Favale di  Malvaro,  Lavagna,  Leivi,  Lorsica,  Lumarzo,  Mezzanego,
Moconesi,   Moneglia,   Ne,   Neirone,   Orero,  Portofino,  Rapallo,
Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santa Margherita  Ligure,  Santo
Stefano d'Aveto, Sestri Levante e Zoagli.
  Il   primo  ufficio  ha  giurisdizione  sugli  altri  comuni  della
provincia di Genova.