IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, concernente l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1 del citato decreto n. 645, quale modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto, di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo, nonche' la ripartizione, con decreto del Ministro delle finanze, delle competenze e dei servizi tra i due uffici; Considerata l'opportunita' di provvedere relativamente alla provincia di Genova; Decreta: Art. 1. Per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella provincia di Genova e' istituito un secondo ufficio con sede in Chiavari, con giurisdizione sui seguenti comuni: Borzonasca, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Ne, Neirone, Orero, Portofino, Rapallo, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sestri Levante e Zoagli. Il primo ufficio ha giurisdizione sugli altri comuni della provincia di Genova.