IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  proprio  decreto  in  data 14 settembre 1985, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1985, con il  quale,
a  modifica  dell'art.  7,  primo  comma, del decreto ministeriale 18
maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 26 maggio
1984,  e' stato disposto: "Il pagamento delle rette verra' effettuato
entro  novanta  giorni  dalla   ricezione   dei   conti   trimestrali
contabilizzati  sulle effettive prestazioni, da redigersi su appositi
modelli debitamente firmati dal legale rappresentante dell'istituto e
dal  direttore  medico.  L'onere relativo, nel caso di ricoveri extra
regionali, gravera' secondo i criteri stabiliti in  sede  di  riparto
del  Fondo  sanitario  nazionale,  sul bilancio dell'unita' sanitaria
locale  nel  cui  territorio  e'  situato   il   centro-servizio   di
riabilitazione;  nel  caso  di  ricoveri  nell'ambito di una regione,
l'onere gravera', secondo le modalita' fissate dalla  regione,  sulla
unita' sanitaria locale dalla stessa individuata";
  Vista  la delibera del C.I.P.E. del 28 gennaio 1988, concernente la
ripartizione del Fondo sanitario  nazionale  di  parte  corrente  per
l'anno 1988;
  Considerato  che  i  fondi destinati alla riabilitazione, per detto
anno, sono stati assegnati per quote capitarie;
  Ritenuto,  di  conseguenza  necessario sospendere, per l'anno 1988,
l'applicazione  del  citato  art.  1  del  decreto  ministeriale   14
settembre 1985;
                               Decreta:
  L'art.  1  del  decreto  ministeriale 14 settembre 1985, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1985, e' sospeso per
l'anno 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 22 febbraio 1988
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN