IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45; Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il quale e' stato, tra l'altro, stabilito un nuovo testo dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede la fissazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei limiti minimo e massimo dell'importo complessivo dei caricamenti, nonche' la facolta' di determinare, con lo stesso decreto, limiti massimi per singole voci del caricamento; Visto in particolare l'art. 14- ter del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa; Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1987, con il quale e' stato stabilito per il periodo 1 marzo 1987-29 febbraio 1988 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non puo' essere superiore ne' inferiore, rispettivamente, alla misura del 30,50% e del 26,50% del premio di tariffa, fatta esclusione per l'assicurazione dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure sono state stabilite, rispettivamente, nel 28,50% e 24,50% del premio di tariffa al netto dei contributi al fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale; Visto che il citato decreto ministeriale 20 febbraio 1987 ha altresi' stabilito che per lo stesso periodo 1 marzo 1987 -29 febbraio 1988 la misura massima delle spese di gestione agenziali non puo' superare il limite del 13% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1987, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico nonche' per le polizze a libro matricola, per le quali detto limite e' fissato nella misura dell'11%; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1987 con il quale e' stato confermato anche per l'anno 1988 che i contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I), ed agli autotassametri (settore tariffario II) possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria "bonus-malus" oppure in quella con clausola di "franchigia"; Esaminati i dati relativi alle spese ed agli oneri da considerare agli effetti della determinazione dei caricamenti desunti dai bilanci delle imprese e dalle rilevazioni del conto consortile per gli anni 1986 e precedenti; Considerato che l'incidenza dell'importo complessivo dei caricamenti sul monte dei premi e' andata progressivamente riducendosi e che per la maggior parte del mercato l'esercizio del ramo comporta oneri non superiori al 30% dei premi; Considerato che per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, l'esame dei dati predetti induce a stabilire per il periodo dal 1 marzo 1988 al 28 febbraio 1989 i limiti massimo e minimo dei caricamenti stessi, rispettivamente nella misura del 30% e del 26,50%, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III nonche' per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali gli stessi dati inducono a stabilire i predetti limiti massimo e minimo rispettivamente nella misura del 28,50% e del 24,50% del premio di tariffa; Considerate le perdite subite dalla Sofigea - Societa' finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., nell'esercizio 1 agosto 1986 - 31 luglio 1987 e negli esercizi precedenti in conseguenza delle perdite subite sulle partecipazioni delle societa' controllate e dei conferimenti effettuati alle medesime societa' controllate per la costituzione e la integrazione dei rispettivi capitali sociali; Considerato l'ammontare delle somme incassate dalle imprese socie della Sofigea S.r.l. negli anni 1980-87 a titolo di maggior caricamento sulle tariffe R.C. auto, nonche' quanto incassato dalla stessa Sofigea, per la cessione della totalita' delle azioni di cinque societa' controllate; Considerato che, pur permanendo nei confronti della Sofigea - Societa' finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., i requisiti prescritti dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 739, l'esame dei dati predetti induce a ritenere che non sussista la necessita' di stabilire in favore delle imprese socie della predetta Sofigea S.r.l., per le tariffe dei premi R.C. auto 1988-89, un maggior caricamento ai sensi dell'art. 14- ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, ed all'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738; Considerato che l'analisi dei suindicati dati conferma che gran parte del mercato presenta, per le provvigioni e gli altri compensi corrisposti agli agenti in gestione libera per l'attivita' svolta per la conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione della responsabilita' civile autoveicoli a motore e dei natanti, una incidenza media del 13% del premio di tariffa e che la restante parte delle imprese ha continuato a contenere le spese di cui trattasi; Ritenuto che sulla base degli elementi di valutazione acquisiti ed avuto riguardo alla dinamica dei premi ed all'attuale situazione del mercato il limite massimo per le spese predette puo' essere stabilito per il periodo dal 1 marzo 1988 al 28 febbraio 1989 nella misura del 13% del premio di tariffa e che tale misura puo' essere ridotta per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III ed a quelli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico, nonche' per le polizze a libro matricola, per le quali, in considerazione della maggiore entita' dei premi delle assicurazioni e polizze predette, detto limite puo' essere stabilito nella misura dell'11% del premio di tariffa; Considerato che in base al disposto dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, i contributi e gli oneri di qualsiasi natura a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi debbono essere applicati sui premi stessi depurati solo di un'aliquota per gli oneri di gestione; Considerato altresi' che le prescrizioni anzidette non sono derogate dalla vigente disciplina dei caricamenti dei premi della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Vista la nota n. 878171 del 22 febbraio 1988, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere in ordine alla determinazione del sovracaricamento; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1988 con il quale e' stata stabilita la misura degli oneri di gestione per il 1988; Sentita la commissione ministeriale prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39; Decreta: Per il periodo dal 1 marzo 1988 al 28 febbraio 1989 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potra' essere superiore ne' inferiore, rispettivamente, alla misura del 30% e del 26,50% del premio di tariffa al netto di contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III nonche' per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure vengono stabilite, rispettivamente nel 28,50% e nel 24,50% del premio di tariffa al netto dei contributi al fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale. Fermi gli anzidetti limiti globali, per lo stesso periodo dal 1 marzo 1988 al 28 febbraio 1989 le misure massime delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni ed ogni altro compenso corrisposto per l'attivita' di conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione, non potranno superare il limite del 13% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1988, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola per le quali detto limite e' fissato nella misura dell'11 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 24 febbraio 1988 Il Ministro: BATTAGLIA