IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                                  E
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti  gli  articoli  21  della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e 24
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recanti  la  disciplina  per  la
perequazione  automatica  delle pensioni per l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei
lavoratori   dipendenti,   delle  forme  di  previdenza  sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima;
 Visto  il  decreto ministeriale 19 novembre 1986 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n.  274  del  25  novembre  1986)  che,  in
applicazione  della normativa anzidetta, ha determinato, tra l'altro,
la misura percentuale di aumento per la perequazione automatica delle
pensioni con decorrenza dal 1› novembre 1987;
  Visto  l'articolo  15  della  legge  30  luglio  1973,  n. 484, che
stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono
essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli  oneri  derivanti
dall'adeguamento  periodico  delle  pensioni  erogate  dal  Fondo  di
previdenza  per  il  personale  di  volo  dipendente  da  aziende  di
navigazione aerea in relazione al sistema tecnico finanziario in base
al quale e' regolato il Fondo stesso;
  Considerato  che l'onere derivante al Fondo volo dalla perequazione
automatica delle pensioni con effetto dal 1› novembre  1987,  il  cui
valore  capitale  e'  stato  complessivamente  valutato  in circa 6,9
miliardi di lire, non  trova  copertura  nelle  disponibilita'  della
gestione  a motivo della situazione deficitaria del Fondo, per cui si
rende necessario imporre una aliquota contributiva aggiuntiva;
  Considerato,  altresi',  che l'onere anzidetto puo' essere coperto,
in base  al  sistema  tecnico  finanziario  del  Fondo,  mediante  la
imposizione  di  una  aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,42 per
cento per la durata di un quinquennio;
  Sentito  il  parere  del  comitato  di  vigilanza  del Fondo di cui
trattasi;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  A  decorrere  dal  primo  giorno  del  mese  successivo a quello di
pubblicazione  del  presente  decreto,  e  per  la   durata   di   un
quinquennio,  e'  dovuta  al  Fondo di previdenza per il personale di
volo  dipendente  da  aziende  di  navigazione  aerea  una   aliquota
contributiva aggiuntiva dello 0,42 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 11 dicembre 1987
                      p. Il Ministro del lavoro
                      e della previdenza sociale
                                 FOTI
                      Il Ministro dei trasporti
                               MANNINO
                        Il Ministro del tesoro
                                AMATO