IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  26  maggio  1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Viste l'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  159  dell'11  giugno  1984  e  l'ordinanza  n.
240/FPC/ZA  del 12 giugno 1984 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
166 del 18 giugno 1984 che regolano  i  criteri  e  le  modalita'  in
ordine alla riattazione delle opere danneggiate, rispettivamente, dal
sisma del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e  Campania  e
dal sisma del 29 aprile 1984 in Umbria;
  Vista l'ordinanza n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 215 del 6 agosto 1984;
  Considerato  che  il  Parlamento, in sede di conversione del citato
decreto-legge n. 159, ha modificato il comma 11, art.  2,  eliminando
l'utilizzazione  dei  piani di recupero previsti dalla legge 5 agosto
1978, n. 457;
  Considerato  altresi'  che tale modifica ha comportato l'emanazione
della citata ordinanza n. 310/FPC/ZA che, all'art. 1,  ha  modificato
il primo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA che escludeva
dai benefici della riattazione  le  abitazioni  ricadenti  nei  detti
piani di recupero;
  Ravvisata  la  necessita'  di  unificare la normativa in materia di
riattazione relativamente agli eventi sismici del 29 aprile in Umbria
e  del  7  e 11 maggio in Abruzzo, Campania, Lazio e Molise, anche in
considerazione della recente istanza prodotta dalla regione Umbria in
merito all'argomento;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Al  primo comma dell'art. 3 dell'ordinanza numero 240/FPC/ZA del 12
giugno 1984 sono soppresse le parole: "escluse quelle  che  i  comuni
intendono  sottoporre a piano di recupero ai sensi dell'art. 27 della
legge 5 agosto 1978, n. 457".
  Al  punto  1.2  dell'allegato A dell'ordinanza numero 240/FPC/ZA e'
soppressa la lettera: " g)  edifici  esclusi  ai  sensi  dell'art.  3
dell'ordinanza".
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 2 marzo 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI