IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visti l'art. 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e l'art. 22 del regolamento di esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1639; Visto il proprio decreto 5 maggio 1976, relativo alla determinazione dei criteri per le riproduzioni in antologie scolastiche di brani o parti di opere letterarie, scientifiche e musicali tutelate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19, con il quale le opere fotografiche sono state inserite fra le opere protette ai sensi del titolo I della legge n. 633/1941 citata e considerata di conseguenza la necessita' di fissare tariffe anche per la riproduzione di dette opere; Ritenuta la necessita' di procedere alla revisione dei suddetti criteri; Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e la legge 31 luglio 1959, n. 617; Sulla proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore formulata nell'adunanza generale dell'11 dicembre 1987; Decreta: Art. 1. Salvo diretto accordo tra le parti, l'equo compenso dovuto agli autori per le riproduzioni in antologie scolastiche di brani o parti di opere tutelate nonche' di opere fotografiche e' determinato come segue: a) per la prosa in L. 12.000 a pagina ragguagliata a 2.000 lettere; b) per la poesia L. 12.000 a pagina; c) per le opere musicali in L. 3.000 a battuta; d) per le opere fotografiche L. 8.000 senza distinzione tra bianco e nero e colore.