IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;
  Visto   l'art.  40  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   30   giugno    1965,    n.    1124,
sull'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
  Visti  i  decreti-legge  n.  761  del 18 novembre 1986, n. 6 del 17
gennaio 1987, n. 130 del 1 aprile 1987, n. 211 del 1 giugno 1987 e n.
317  del 31 luglio 1987, convertito, quest'ultimo, con modificazioni,
nella legge 3 ottobre 1987, n. 398;
  Visto  in  particolare,  l'art.4  secondo  comma,  punto  C), della
suddetta legge n.398/1987 il quale stabilisce che, per  i  lavoratori
italiani   operanti   nei   Paesi   extracomunitari,   i   premi  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali   sono   determinati,   in  attesa  dell'emanazione  di
un'apposita tariffa, con riferimento ai valori medi  dei  sottogruppi
previsti dalla vigente tariffa ordinaria;
  Visto  l'art.  11,  comma  2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n.
442,  non  convertito  in  legge,  sostituito  dal  decreto-legge  30
dicembre 1987, n. 536;
  Vista   la  delibera  adottata  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro nella seduta del 21 dicembre 1987;
  Ritenuta  la necessita' di procedere all'approvazione della tariffa
adottata nell'anzidetta delibera;
                               Decreta:
                               Art. 1.
E'  approvata  la  tariffa  adottata dal consiglio di amministrazione
dell'INAIL con delibera del 21 dicembre 1987, concernente i premi per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali  per  i  lavoratori   italiani   operanti   nei   Paesi
extracomunitari, nel testo annesso al presente decreto;
 
          AVVERTENZA
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.
            Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -   Il  D.L.C P.S.  n.  438/1947  reca:  "Composizione  e
          competenza  degli   organi   amministrativi   dell'Istituto
          nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
          lavoro".
            -   L'art.   40   del   testo   unico  sull'assicurazione
          obbligatoria contro gli infotuni sul lavoro e  le  malattie
          professionali  e  relative  modalita'  di applicazione sono
          approvate con decreto del  Ministro  per  il  lavoro  e  la
          previdenza  sociale su delibera dell'Istituto nazionale per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
            La   tariffa   dei   premi   e  dei  contributi  relativa
          all'assicurazione gestita dalle Casse di cui  all'art.  127
          e'  determinata  secondo  le  norme  previste dagli statuti
          delle Casse stesse.
            La  tariffa  stabilisce  tassi  di  premio  nella  misura
          corrispondente al rischio  medio  nazionale  delle  singole
          lavorazioni  assicurate,  in  modo  da comprenedere l'onere
          finanziario di cui al secondo comma dell'art.  39".
            -  IDD.L.L.  n.  761/1986,  n.  6/1987,  n. 130/1987 e n.
          211/1987,  non  convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei
          termini  costituzionali  (i  relativi comunicati sono stati
          pubblicati, rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
          serie  generale,  n.  14  del 19 gennaio 1987, n. 67 del 21
          marzo 1987, n. 127 del 3 giugno 1987 e n. 179 del 3  agosto
          1987, recavano, il primo, norme per la tutela per la tutela
          previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero e
          gli  altri  tre,  norme in materia di tutela dei lavoratori
          italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari.
            Il  D.L.  n.  317/1987, reca: "Norme in materia di tutela
          dei lavoratori italiani operanti nei Paesi  extracomunitari
          e   di  rivalutazione  delle  pensioni  erogate  dai  fondi
          speciali  gestiti  dall'INPS"   (testo   coordinato   nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale, n. 241 del 15 ot58.52
          1987). Si trascrive il testo dell'art. 4,  comma  2,  punto
          c):
            "2.   Le   aliquote   contributive   relative  ai  regimi
          assicurativi di cui all'art. 1 sono stabilite come segue:
          (Omissis).
            c)  per  il  regime assicurativo contro gli infortuni sul
          lavoro e le malattie professionali, nelle  misure  previste
          da apposita tariffa approvata con decreto del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale sono determinati in  base
          ai  valori  medi  dei  sottogruppi  previsti  dalla tariffa
          ordinaria. Qualora  nello  Stato  estero  sia  obbligatoria
          l'assicurazione   contro   gli   infortuni  e  le  malattie
          professionali e  il  datore  di  lavoro  dimostri  di  aver
          ottemperato  ai  relativi  obblighi, i predetti valori sono
          ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro
          del  lavoro  e  della previdenza sociale di concerto con il
          Ministro del tesoro".
            -  Il  D.L.  n.  442/1987,  non  convertito  in legge per
          decorrenza  dei   termini   costituzionali   (il   relativo
          comunicato  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale, n.  304  del  31  dicembre  1987),  recava:
          "Fiscalizzazione  degli oneri sociali, proroga degli sgravi
          contributivi nel Mezzogiorno,  interventi  per  settori  in
          crisi  e  norme in materia di organizzazione dell'INPS". Il
          comma 2 dell'art.  11 del D.L. n. 442/87 e' stato  recepito
          dal  comma  2 dell'art. 11 del D.L. n. 536/1987, recante lo
          stesso titolo predetto D.L. n.  442/1987.   Tale  comma  e'
          stato  poi soppresso dalla legge di conversione 29 febbraio
          1988, n. 48. Il relativo testo era il seguente: "2.  Per  i
          lavoratori  di  cui  al  comma 1, l'obbligo luglio 1987, n.
          317, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  ottobre
          1987,  n.  398,  si  intende adempiuto qualora i lavoratori
          medesimi   risultino   assicurati    con    compagnie    di
          assicurazione  privata,  purche'  la copertura assicurativa
          offra prestazioni non inferiori a quelle dell'assicurazione
          obbligatoria".