IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35; Visto l'art. 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Visti i decreti-legge n. 761 del 18 novembre 1986, n. 6 del 17 gennaio 1987, n. 130 del 1 aprile 1987, n. 211 del 1 giugno 1987 e n. 317 del 31 luglio 1987, convertito, quest'ultimo, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398; Visto in particolare, l'art.4 secondo comma, punto C), della suddetta legge n.398/1987 il quale stabilisce che, per i lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono determinati, in attesa dell'emanazione di un'apposita tariffa, con riferimento ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla vigente tariffa ordinaria; Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, non convertito in legge, sostituito dal decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536; Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 21 dicembre 1987; Ritenuta la necessita' di procedere all'approvazione della tariffa adottata nell'anzidetta delibera; Decreta: Art. 1. E' approvata la tariffa adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL con delibera del 21 dicembre 1987, concernente i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, nel testo annesso al presente decreto;
AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.L.C P.S. n. 438/1947 reca: "Composizione e competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". - L'art. 40 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infotuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalita' di applicazione sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La tariffa dei premi e dei contributi relativa all'assicurazione gestita dalle Casse di cui all'art. 127 e' determinata secondo le norme previste dagli statuti delle Casse stesse. La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprenedere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39". - IDD.L.L. n. 761/1986, n. 6/1987, n. 130/1987 e n. 211/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 14 del 19 gennaio 1987, n. 67 del 21 marzo 1987, n. 127 del 3 giugno 1987 e n. 179 del 3 agosto 1987, recavano, il primo, norme per la tutela per la tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero e gli altri tre, norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari. Il D.L. n. 317/1987, reca: "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS" (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 241 del 15 ot58.52 1987). Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 2, punto c): "2. Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all'art. 1 sono stabilite come segue: (Omissis). c) per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro". - Il D.L. n. 442/1987, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1987), recava: "Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS". Il comma 2 dell'art. 11 del D.L. n. 442/87 e' stato recepito dal comma 2 dell'art. 11 del D.L. n. 536/1987, recante lo stesso titolo predetto D.L. n. 442/1987. Tale comma e' stato poi soppresso dalla legge di conversione 29 febbraio 1988, n. 48. Il relativo testo era il seguente: "2. Per i lavoratori di cui al comma 1, l'obbligo luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si intende adempiuto qualora i lavoratori medesimi risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purche' la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori a quelle dell'assicurazione obbligatoria".