IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
 Vista  l'ordinanza  n.  1297/FPC  dell'11  dicembre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1987, con la quale si
assegnava  al  consorzio idrico intercomunale del Piceno, con sede in
Ascoli Piceno, la somma di L. 7.133.500.000 per la costruzione di  un
acquedotto  per  l'approvvigionamento idrico delle localita' di Porto
San Giorgio, Pedaso, Marina di Altidona e Lido di Fermo;
  Vista   la  deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione  del
consorzio idrico intercomunale del Piceno, atto n. 92 del 15 febbraio
1988;
  Vista l'istanza n. 901 del 18 febbraio 1988 prodotta dal presidente
di detto consorzio, in esecuzione della deliberazione sopracitata con
cui,  nel comunicare che, per le opere gia' appaltate, si sono tratte
economie rispetto alle previsioni  progettuali,  quantificate  in  L.
1.281.532.063,   si   chiede   l'assegnazione   al  consorzio  idrico
intercomunale del Piceno delle stesse da destinare nel modo seguente:
L.   699.720.000  per  il  finanziamento  del  progetto  "costruzione
impianto di filtrazione a carbone  attivo";  L.  581.812.063  per  il
finanziamento  di  un  "primo  intervento  di  rifacimento della rete
idrica interna di Porto San Giorgio";
  Ravvisato  che  la  soluzione  del  problema  idrico  di  Porto San
Giorgio, di cui all'ordinanza n. 1297/FPC dell'11 dicembre  1987,  e'
legata  anche  alla  costruzione  di un impianto di trattamento delle
acque del subalveo del Tenna ed  al  rifacimento  della  rete  idrica
interna  del  comune, opere per le quali si richiedono le sopracitate
provvidenze;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E' assegnata al consorzio idrico intercomunale del Piceno, con sede
sociale in Ascoli Piceno, la somma di L. 1.281.532.063, tratta  dalle
economie rispetto alle previsioni progettuali.