IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068,
cosi' modificati dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1987, n. 556;
  Visto  l'art.  7,  comma  terzo,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;
  Ritenuta  l'esigenza  di  disciplinare le negoziazioni di titoli di
Stato e garantiti dallo Stato, quotati e non  quotati  in  borsa,  da
svolgersi  attraverso  un'organizzazione  di  operatori non aperta al
pubblico, allo scopo di facilitare la piena liquidabilita' dei titoli
stessi e la pubblicita' dei prezzi delle negoziazioni;
  Ritenuto  altresi'  di  dover  individuare  i soggetti abilitati ad
operare nell'ambito di detta organizzazione, in modo da garantire una
effettiva concorrenza;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per il funzionamento di un sistema di negoziazioni di titoli di
Stato e garantiti dallo Stato, individuati ai  sensi  del  successivo
art.  4,  lettera  d),  attraverso  circuito  telematico,  secondo le
modalita' e  alle  condizioni  previste  dal  presente  decreto,  gli
operatori interessati sottoscrivono apposita convenzione.
  2. Possono sottoscrivere la convenzione o aderire ad essa:
   a)  la  Banca  d'Italia,  le  aziende  ed  istituti di credito, le
commissionarie  ammesse  agli  antirecinti  alle  grida  delle  borse
valori, le societa' finanziarie di cui al primo comma dell'art. 6 del
decreto del Ministro del tesoro 29 dicembre  1987,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  4  gennaio  1988,  le quali di fatto
svolgono quali attivita' esclusive o principali la compravendita,  il
possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici e privati;
   b)  le  compagnie  di  assicurazione,  le societa' di gestione dei
fondi comuni di investimento mobiliare, limitatamente  alla  gestione
stessa, le altre societa' finanziarie di cui al primo comma dell'art.
6 del citato decreto del Ministro del tesoro 29 dicembre 1987.
  3.  I soggetti di cui al comma 2 debbono avere un patrimonio netto,
ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge 19 marzo 1983, n.  72,
di almeno 5 miliardi.
  4.  Il  Ministro  del  tesoro  approva  la  convenzione  e  le  sue
modificazioni, verificandone la conformita'  a  quanto  previsto  dal
presente decreto.
  5.  L'inizio  e la continuita' delle negoziazioni di cui al comma 1
sono condizionati alla partecipazione o adesione alla convenzione  di
almeno  trenta  dei  soggetti  aventi titolo, tra i quali non meno di
dieci fra quelli di cui all'art. 2.
  6.  Dovra' essere prevista la possibilita' dell'adesione successiva
all'accordo di altri soggetti  aventi  titolo  oltre  agli  originari
stipulanti.