IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 13 ottobre 1987 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti di assicurazioni collettive o convenzionate, in forma temporanea e mista, senza visita medica e senza carenza, per sottoscrittori di prestiti concessi da banche, associazioni o enti finanziari; Vista la nota in data 15 gennaio 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. E' autorizzata la stipulazione di contratti di assicurazioni collettive o convenzionate, in forma temporanea e mista, senza visita medica e senza carenza, per sottoscrizioni di prestiti concessi da banche, associazioni od enti finanziari, secondo quanto richiesto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, ferme restando le condizioni previste dall'INA, ai fini assuntivi, di seguito indicate: per le forme temporanee in caso di morte a capitale decrescente nel corso della durata contrattuale il capitale iniziale non dovra' essere superiore a lire 40 milioni; per le forme temporanee in caso di morte a capitale non decrescente nel corso della durata contrattuale il capitale iniziale non dovra' essere superiore a lire 20 milioni; per le forme in mista il capitale caso morte non dovra' essere inizialmente superiore a lire 70 milioni; l'assicurato dovra' compilare un apposito questionario sanitario; il numero di teste assicurate non dovra' essere inferiore alle cinquanta unita'.