IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda  in data 13 ottobre 1987 dell'Istituto nazionale
delle  assicurazioni,  con  sede  in   Roma,   intesa   ad   ottenere
l'autorizzazione  a stipulare contratti di assicurazioni collettive o
convenzionate, in forma temporanea e mista,  senza  visita  medica  e
senza  carenza,  per  sottoscrittori  di prestiti concessi da banche,
associazioni o enti finanziari;
  Vista  la nota in data 15 gennaio 1987, con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata  la  stipulazione  di  contratti  di  assicurazioni
collettive o convenzionate, in forma temporanea e mista, senza visita
medica  e  senza  carenza, per sottoscrizioni di prestiti concessi da
banche, associazioni od enti  finanziari,  secondo  quanto  richiesto
dall'Istituto  nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, ferme
restando le condizioni  previste  dall'INA,  ai  fini  assuntivi,  di
seguito indicate:
   per  le  forme  temporanee in caso di morte a capitale decrescente
nel corso della durata contrattuale il capitale iniziale  non  dovra'
essere superiore a lire 40 milioni;
   per   le  forme  temporanee  in  caso  di  morte  a  capitale  non
decrescente nel corso della durata contrattuale il capitale  iniziale
non dovra' essere superiore a lire 20 milioni;
   per  le  forme  in  mista il capitale caso morte non dovra' essere
inizialmente superiore a lire 70 milioni;
   l'assicurato dovra' compilare un apposito questionario sanitario;
   il  numero  di  teste  assicurate non dovra' essere inferiore alle
cinquanta unita'.