IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto il terzo comma, lettera b), dell'art. 20 della legge n. 675 del 1977, che demanda al CIPI il compito di determinare annualmente, sentito il Comitato interministeriale per il credito e risparmio, l'ammontare di contributi da conferirsi da parte degli istituti ed aziende di credito al fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese; Vista la proposta avanzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota del 25 settembre 1987 di fissare i contributi predetti, per il 1986 e 1987, nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine degli anni precedenti; Visto il parere favorevole del Comitato interministeriale per il credito e risparmio, comunicato con nota del 2 novembre 1987; Visto il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso in rapporto a quanto previsto dall'art. 33 della legge n. 416/1981 e comunicato con nota del 30 dicembre 1987; Delibera: I contributi degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese sono quantificati, per il 1986 e 1987 nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine, rispettivamente, del 1985 e del 1986. Roma, addi' 21 gennaio 1988 Il Presidente delegato: COLOMBO