IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                         PER IL COORDINAMENTO
                      DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  il  terzo comma, lettera b), dell'art. 20 della legge n. 675
del 1977, che demanda al CIPI il compito di determinare  annualmente,
sentito  il  Comitato  interministeriale  per il credito e risparmio,
l'ammontare di contributi da conferirsi da parte  degli  istituti  ed
aziende  di credito al fondo centrale di garanzia per i finanziamenti
a medio termine alle piccole e medie imprese;
  Vista   la  proposta  avanzata  dal  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato  con  nota  del  25  settembre  1987  di
fissare i contributi predetti, per il 1986 e 1987, nella misura dello
0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in  essere
alla fine degli anni precedenti;
  Visto  il  parere  favorevole del Comitato interministeriale per il
credito e risparmio, comunicato con nota del 2 novembre 1987;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri, espresso in rapporto a quanto previsto dall'art.  33  della
legge n. 416/1981 e comunicato con nota del 30 dicembre 1987;
                              Delibera:
  I contributi degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale
di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e  medie
imprese  sono  quantificati,  per  il  1986 e 1987 nella misura dello
0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in  essere
alla fine, rispettivamente, del 1985 e del 1986.
   Roma, addi' 21 gennaio 1988
                                      Il Presidente delegato: COLOMBO