IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 24 dicembre 1987, n. 525, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, recante misure urgenti per la finanza locale; Visto, in particolare, l'art. 23 del suddetto decreto-legge n. 359 del 1987, ove si prevede, tra l'altro: che l'onere dei contributi previdenziali dovuti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane all'INADEL per il periodo 1982-1986 per effetto del computo della maggiore quota dell'indennita' integrativa speciale nell'indennita' premio di servizio ai sensi dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni, e' assunto a carico dello Stato; che la regolazione del debito dello Stato ha luogo entro il limite di lire 1.200 miliardi mediante rilascio all'INADEL di titoli di Stato aventi valuta 1 gennaio 1987 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa; che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere i suddetti titoli di Stato, stabilendone le caratteristiche con proprio decreto, ed a versare all'entrata del bilancio statale il ricavo netto dei medesimi; Vista la lettera in data 13 gennaio 1988, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che l'importo dell'onere dei contributi previdenziali da ripianare a norma del citato decreto-legge n. 359 del 1987 ammonta a L. 635.075.171.182; Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione al richiamato decreto-legge n. 359 del 1987, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro per l'importo di L. 635.076.000.000, pari all'ammontare del predetto onere, opportunamente arrotondato per facilitare il rilascio dei certificati all'INADEL; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, e' disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di L. 635.076.000.000, alle seguenti condizioni: durata: cinque anni; godimento: 1 gennaio 1987; tasso d'interesse lordo: 9,80%, pagabile annualmente; ammortamento: in unica soluzione, il 1 gennaio 1992; prezzo d'emissione: alla pari. A norma del terzo comma dell'art. 23 del suddetto decreto-legge n. 359 del 1987, il Tesoro versera' all'entrata del bilancio statale la somma corrispondente al controvalore dei titoli in emissione.