IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di  credito  del  Tesoro,  di  durata  non
superiore  a  dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
  Vista  la  legge 24 dicembre 1987, n. 525, recante l'autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi e altri proventi delle obbligazioni e  dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Visto  il  decreto-legge  31  agosto 1987, n. 359, convertito nella
legge 29 ottobre 1987, n. 440, recante misure urgenti per la  finanza
locale;
  Visto,  in particolare, l'art. 23 del suddetto decreto-legge n. 359
del 1987, ove si prevede, tra l'altro:
   che  l'onere  dei  contributi  previdenziali dovuti dalle regioni,
dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane  all'INADEL  per
il  periodo  1982-1986  per  effetto del computo della maggiore quota
dell'indennita'  integrativa  speciale  nell'indennita'   premio   di
servizio  ai  sensi  dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, e
successive modificazioni, e' assunto a carico dello Stato;
   che la regolazione del debito dello Stato ha luogo entro il limite
di lire 1.200 miliardi mediante  rilascio  all'INADEL  di  titoli  di
Stato  aventi  valuta 1› gennaio 1987 e tasso d'interesse allineato a
quello vigente sul mercato alla data stessa;
   che  il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere i suddetti
titoli di Stato, stabilendone le caratteristiche con proprio decreto,
ed  a  versare  all'entrata  del bilancio statale il ricavo netto dei
medesimi;
  Vista  la  lettera  in  data 13 gennaio 1988, con cui la Ragioneria
generale dello Stato  ha  comunicato  che  l'importo  dell'onere  dei
contributi   previdenziali   da   ripianare   a   norma   del  citato
decreto-legge n. 359 del 1987 ammonta a L. 635.075.171.182;
  Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  dare  attuazione  al richiamato
decreto-legge  n.  359  del  1987,  procedere  ad   un'emissione   di
certificati   di   credito   del   Tesoro   per   l'importo   di   L.
635.076.000.000,   pari    all'ammontare    del    predetto    onere,
opportunamente arrotondato per facilitare il rilascio dei certificati
all'INADEL;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e per  le  finalita'  di  cui  al
decreto-legge  31  agosto  1987,  n. 359, e' disposta un'emissione di
certificati di credito del Tesoro al portatore per  l'importo  di  L.
635.076.000.000, alle seguenti condizioni:
   durata: cinque anni;
   godimento: 1› gennaio 1987;
   tasso d'interesse lordo: 9,80%, pagabile annualmente;
   ammortamento: in unica soluzione, il 1› gennaio 1992;
   prezzo d'emissione: alla pari.
  A  norma del terzo comma dell'art. 23 del suddetto decreto-legge n.
359 del 1987, il Tesoro versera' all'entrata del bilancio statale  la
somma corrispondente al controvalore dei titoli in emissione.