IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione; Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformita' alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge; Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 10 giugno 1987 il materiale elettrico piu' avanti indicato e' stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Ragusa, presso la ditta Comael S.n.c. di Ragusa; Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualita' - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico e' risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati negli allegati A e B al presente decreto (relazioni IMQ n. 815 e n. 816); Considerando le comunicazioni inviate con nota n. 162092 in data 25 settembre 1987, circa i risultati delle prove e accertamenti alle ditte: Silam Plast S.r.l., con sede in San Cataldo (Caltanissetta) e Comael S.n.c., con sede in Ragusa; Considerando la necessita' di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni; Decreta: Art. 1. E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Silam Plast, a causa della non conformita' del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791: tubo corrugato flessibile in PVC, tipo leggero, (Diametro) 11 mm m 50; tubo corrugato flessibile in PVC, tipo leggero, (Diametro) 13 mm m 50, con le denominazioni commerciali indicate nelle allegate relazioni IMQ.