IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 6 novembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per l'alimentazione di gas combustibili uso domestico; Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, con facolta' di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati; Considerato che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della citata legge, in data 8 ottobre 1985 il materiale piu' avanti indicato e' stato prelevato tramite l'Istituto italiano del marchio di qualita' - IMQ, presso la ditta Gruppi Pietro e C. S.n.c., con sede a Pontenure (Piacenza); Vista la relazione IMQ n. 750 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualita', autorizzato, per gli accertamenti, unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato la non conformita' alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza dei materiali in argomento, per i motivi riportati nella relazione sopra menzionata, allegata al presente decreto; Considerate le comunicazioni, inviate con note n. 162022 e n. 162084, rispettivamente, in data 6 marzo 1987 e 24 settembre 1987, alla societa' Alfagomma S.p.a., costruttrice del materiale oggetto dell'esame e della prova, e la risposta data dall'anzidetta Societa' con lettera 3 aprile 1987; Considerata l'opportunita' di impedire la circolazione in Italia del materiale da impiegare per l'alimentazione con gas combustibile uso domestico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola specifica di buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza; Decreta: Art. 1. E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione Alfagomma a causa della non conformita' del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 6 novembre 1971, n. 1083: tubo in lunghezza di fabbricazione, (Diametro) = 9 mm, per allacciamento apparecchi a gas, con superficie esterna rigata longitudinalmente di colore blu, superficie esterna interna liscia di colore nero, sprovvisto di marcatura.