IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 6 novembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di
sicurezza  che  deve  possedere  il  materiale   da   impiegare   per
l'alimentazione di gas combustibili uso domestico;
  Visto  l'art.  4  della  legge  suddetta  che  demanda al Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   la   vigilanza
sull'applicazione  della  legge  stessa,  con  facolta'  di  disporre
accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;
  Considerato  che, allo scopo di verificare la corretta applicazione
della citata legge, in data 8 ottobre 1985 il materiale  piu'  avanti
indicato  e'  stato prelevato tramite l'Istituto italiano del marchio
di qualita' - IMQ, presso la ditta Gruppi Pietro  e  C.  S.n.c.,  con
sede a Pontenure (Piacenza);
  Vista  la relazione IMQ n. 750 con la quale l'Istituto italiano del
marchio di qualita', autorizzato, per  gli  accertamenti,  unitamente
alla  stazione  sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio
1975  e  successivi  decreti  di  proroga,  ha  dichiarato   la   non
conformita'  alle  regole  specifiche  della  buona  tecnica  per  la
salvaguardia della sicurezza dei materiali in argomento, per i motivi
riportati  nella  relazione  sopra  menzionata,  allegata al presente
decreto;
  Considerate  le  comunicazioni,  inviate  con  note  n. 162022 e n.
162084, rispettivamente, in data 6 marzo 1987 e  24  settembre  1987,
alla  societa'  Alfagomma  S.p.a., costruttrice del materiale oggetto
dell'esame e della prova, e la risposta data dall'anzidetta  Societa'
con lettera 3 aprile 1987;
  Considerata  l'opportunita'  di  impedire la circolazione in Italia
del materiale da impiegare per l'alimentazione con  gas  combustibile
uso  domestico  sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono
regola  specifica  di  buona  tecnica,  per  la  salvaguardia   della
sicurezza;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente  decreto  la  fabbricazione,  la  commercializzazione  e  la
cessione   a   qualsiasi   titolo,   anche  gratuito,  del  materiale
sottoindicato di fabbricazione
Alfagomma  a  causa  della  non  conformita'  del materiale stesso ai
principi generali in materia di  sicurezza  indicati  nella  legge  6
novembre 1971, n. 1083:
   tubo  in  lunghezza  di  fabbricazione,  (Diametro)  =  9  mm, per
allacciamento  apparecchi  a  gas,  con  superficie  esterna   rigata
longitudinalmente di colore blu, superficie esterna interna liscia di
colore nero, sprovvisto di marcatura.