IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE
19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
alcuni limiti di tensione;
  Visto  l'art.  9  dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare
l'immissione  sul  mercato  o  di  limitare,  con  il  rispetto della
procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata  direttiva  CEE,
la   circolazione   del  materiale  elettrico  del  quale  sia  stata
riscontrata la non conformita' alla disposizione fissata  all'art.  2
della citata legge;
  Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione
della legge citata, in data 15 giugno  1987  il  materiale  elettrico
piu'   avanti   indicato   e'   stato  prelevato,  tramite  l'ufficio
provinciale dell'industria, commercio e artigianato di  Bari,  presso
la ditta Acmei S.a.s. di Bari;
  Considerando   che,   in  base  alle  verifiche  e  prove  eseguite
dall'Istituto italiano del marchio di qualita' - IMQ,  designato  con
decreto  ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico
e'  risultato  non  conforme  ai  principi  generali  in  materia  di
sicurezza  precisati  all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791,
per i motivi riportati negli allegati  A  e  B  al  presente  decreto
(relazioni IMQ n. 819 e n. 820);
  Considerando le comunicazioni inviate con nota n. 162085 in data 25
settembre 1987, circa i risultati delle  prove  e  accertamenti  alle
ditte:  Flex 2A S.r.l., con sede in Modugno (Bari) e Acmei S.a.s. con
sede in Bari;
  Considerando  la  necessita'  di impedire la circolazione in Italia
del materiale  elettrico  sprovvisto  di  requisiti  costruttivi  che
costituiscono  regola  d'arte  in  materia di sicurezza per la tutela
delle persone, degli animali domestici e dei beni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto,  la  fabbricazione,  la  commercializzazione  e  la
cessione  a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico
sottoindicato di fabbricazione Flex 2A a causa della non  conformita'
del  materiale  stesso  ai  principi generali in materia di sicurezza
indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791;
   tubo  corrugato  flessibile  in  PVC tipo leggero (Diametro) 16 mt
100;
   tubo corrugato flessibile in PVC tipo leggero (Diametro) 20 mt 50,
con le denominazioni commerciali indicate  nelle  allegate  relazioni
IMQ.