IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la domanda in data 26 febbraio 1987 e le successive modifiche
in data 11 giugno 1987, 28 ottobre  1987  e  15  gennaio  1988  della
societa'  per  azioni  Allsecures  vita,  con sede in Roma, intese ad
ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione  sulla  vita,
di condizioni speciali di polizza e di clausole di rivalutazione;
  Vista  la  nota in data 21 gennaio 1988 con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, condizioni speciali  di
polizza  e  clausole  di rivalutazione, presentate dalla societa' per
azioni Allsecures vita, con sede in Roma:
   tariffa di assicurazione mista a premio unico;
   condizioni  speciali  di  polizza,  comprensive  della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
sopra indicata;
   clausola  di rivalutazione annua della prestazione garantita dalla
tariffa  A.I.L.  -  assicurazione  collettiva  mista  a   prestazione
rivalutabile, a premio annuo ed unico, per la garanzia di un capitale
assimilabile  al  trattamento  di  fine  rapporto   di   lavoro,   in
sostituzione  dell'analoga  approvata con decreto ministeriale del 12
ottobre 1987;
   clausola  di  rivalutazione  annua  dei  premi e della prestazione
garantita dalla tariffa n. 3 - assicurazione in caso di morte a  vita
intera,  a  premio  annuo  temporaneo  rivalutabile,  in sostituzione
dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 12 ottobre 1987;
   clausola  di rivalutazione annua della prestazione garantita dalla
tariffa n. 3U - assicurazione in caso  di  morte  a  vita  intera,  a
premio  unico,  in  sostituzione  di  quella  approvata  con  decreto
ministeriale del 12 ottobre 1987; clausola di rivalutazione annua del
premio   e  della  prestazione  garantita  dalla  tariffa  n.  40R  -
assicurazione a  termine  fisso,  a  premio  annuo  rivalutabile,  in
sostituzione  dell'analoga  approvata con decreto ministeriale del 12
ottobre 1987;
   clausola  di rivalutazione annua della prestazione garantita dalla
tariffa n. 20A - assicurazione mista a  premio  annuo  costante,  con
prestazioni  aggiuntive  in  caso  di  morte  o  in caso di vita alla
scadenza (terminal-bonus), in sostituzione dell'analoga approvata con
decreto ministeriale del 12 ottobre 1987;
   clausola  di  rivalutazione  annua  del premio e della prestazione
garantita dalla tariffa n. 20B - assicurazione mista e  premio  annuo
rivalutabile,  con  prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso
di vita alla scadenza (terminal-bonus), in sostituzione  dell'analoga
approvata con decreto ministeriale del 12 ottobre 1987.
    Roma, addi' 22 febbraio 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA