IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 14 aprile 1987 e la successiva integrazione in data 18 novembre 1987 della societa' per azioni Lloyd Adriatico vita, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una deroga all'art. 4 delle condizioni generali di polizza in vigore, da utilizzare esclusivamente in contratti connessi ad operazioni di prestito concessi dalla regione Sicilia; Vista la nota in data 15 ottobre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. E' approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la deroga alle condizioni generali di polizza, approvate con decreto ministeriale 18 giugno 1981 per l'assunzione del rischio di morte senza carenza nel caso di suicidio dell'assicurato, da applicare esclusivamente a contratti connessi ad operazioni di prestito concessi dalla regione Sicilia, con beneficio vincolato a favore della Regione stessa ed a condizione che il capitale massimo assicurabile non ecceda l'importo di lire cinquanta milioni.