IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista   la   domanda  in  data  14  aprile  1987  e  la  successiva
integrazione in data 18 novembre 1987 della societa' per azioni Lloyd
Adriatico   vita,   con   sede   in   Trieste,   intesa  ad  ottenere
l'approvazione di una deroga all'art. 4 delle condizioni generali  di
polizza in vigore, da utilizzare esclusivamente in contratti connessi
ad operazioni di prestito concessi dalla regione Sicilia;
  Vista  la  nota in data 15 ottobre 1987 con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha  comunicato  che  non  esistono  elementi  ostativi  alla
emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvata,  secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, la deroga alle condizioni generali di polizza,  approvate
con  decreto ministeriale 18 giugno 1981 per l'assunzione del rischio
di morte senza carenza  nel  caso  di  suicidio  dell'assicurato,  da
applicare  esclusivamente  a  contratti  connessi  ad  operazioni  di
prestito concessi dalla regione Sicilia, con  beneficio  vincolato  a
favore  della  Regione stessa ed a condizione che il capitale massimo
assicurabile non ecceda l'importo di lire cinquanta milioni.