IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista   la   domanda  in  data  28  luglio  1987  e  la  successiva
modificazione in data 10 novembre 1987,  della  societa'  per  azioni
Latina vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di
una tariffa di assicurazione sulla vita e delle  relative  condizioni
speciali di polizza;
  Vista  la  nota in data 21 gennaio 1987 con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha  comunicato  che  non  esistono  elementi  ostativi  alla
emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvata,  secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, la
seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni
speciali di polizza presentate dalla societa' per azioni Latina vita,
con sede in Milano:
   tariffa  n.  20E - mista, a premio annuo ed a capitale espresso in
E.C.U. (Unita' di conto europea).
  I  tassi di premio da adottarsi sono gli stessi della tariffa n. 20
- mista a premio annuo ed a capitale costante (approvata con  decreto
ministeriale 15 novembre 1978);
   condizioni  speciali  di polizza della tariffa n. 20E, comprensive
della clausola di rivalutazione della prestazione garantita.