AVVERTENZA: Il testo coordinato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((.....)) Art. 1. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 (a), gia' prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 12, comma 1, del decretolegge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 31 dicembre 1988. ---------
(a) Il D.P.R. n. 145/1981 reca norme sull'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. L'art. 37 e cosi' formulato: "Art. 37 (( (Trasferimento servizi e funzioni). )) - I servizi e le funzioni, di cui agli articoli 3 e 4, attualmente espletati dagli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, dal Commissariato per l'assistenza al volo civile e dalla Direzione generale dell'aviazione civile, sono trasferiti con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto, all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. La gestione dei servizi e delle funzioni di cui al precedente comma sono assunte, da parte dell'Azienda, progressivamente per aeroporto o centro regionale di controllo o singolo impianto e struttura e dovra' esere completata entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base di una programmazione concordata tra gli enti interessati, al fine di evitare suluzioni di continuita' nei servizi di assistenza al volo. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quella dell'assunzione della gestione dei servizi ai sensi del precedente comma, la gestione degli stessi, nonche' la efficienza degli apparati e degli impianti rimarra' di responsabilita' dell'ente che attualmente la detiene".