AVVERTENZA:
   Il  testo  coordinato  e'  stato redatto dal Ministero di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11  dicembre
1984, n. 839.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((.....))
 
                               Art. 1.
 
  1. E' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto
dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
1981, n. 145 (a), gia' prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo
12, comma 1, del decretolegge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, limitatamente
al servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere
definitivamente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro
la suddetta data del 31 dicembre 1988.
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             (a)  Il  D.P.R.  n. 145/1981 reca norme sull'ordinamento
          dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
          aereo generale. L'art.  37 e cosi' formulato:
             "Art.  37  (( (Trasferimento servizi e funzioni). )) - I
          servizi e  le  funzioni,  di  cui  agli  articoli  3  e  4,
          attualmente  espletati  dagli  organi centrali e periferici
          del  Ministero  della   difesa,   dal   Commissariato   per
          l'assistenza  al  volo  civile  e  dalla Direzione generale
          dell'aviazione civile, sono trasferiti con decorrenza dalla
          data  di  entrata  in  vigore  dello  statuto,  all'Azienda
          autonoma di  assistenza  al  volo  per  il  traffico  aereo
          generale.
             La  gestione  dei  servizi  e  delle  funzioni di cui al
          precedente  comma  sono  assunte,  da  parte  dell'Azienda,
          progressivamente   per  aeroporto  o  centro  regionale  di
          controllo o singolo impianto e  struttura  e  dovra'  esere
          completata entro e non oltre due anni dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  sulla   base   di   una
          programmazione concordata tra gli enti interessati, al fine
          di  evitare  suluzioni  di  continuita'  nei   servizi   di
          assistenza al volo.
             Dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto e
          fino a quella dell'assunzione della gestione dei servizi ai
          sensi  del  precedente  comma,  la  gestione  degli stessi,
          nonche' la  efficienza  degli  apparati  e  degli  impianti
          rimarra'  di  responsabilita'  dell'ente che attualmente la
          detiene".