IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l'art. 82, n. 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1987, contenente dichiarazione di notevole interesse pubblico per alcune zone in comune di Arezzo; Considerato che tale decreto e' stato emesso con esplicito riferimento alla localizzazione, deliberata dal comune di Arezzo, di un nuovo inceneritore di rifiuti solidi urbani e segnalata da un privato cittadino; Visto il documento presentato dal consiglio comunale di Arezzo, con il quale viene contestato il citato decreto ministeriale in data 26 novembre 1987, riaffermandosi l'assoluta necessita' della realizzazione dell'inceneritore, in quanto trattasi di opera volta alla salvaguardia dell'ambiente dal punto di vista della sanita' e della tutela igienica; Ritenuto che la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presuppone la sussistenza di un pregio intrinseco degli immobili per il loro valore estetico e tradizionale o perche' costituiscono quadri naturali di non comune bellezza; Ritenuto che tale dichiarazione deve prescindere dai progetti di trasformazione dell'immobile, la cui valutazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della predetta legge n. 1497/1939, si pone come momento successivo a quello della dichiarazione di notevole interesse pubblico; Ritenuto pertanto che la deliberazione del comune di Arezzo sopra citata e' ininfluente ai fini dell'adozione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939; Ritenuta altresi' del tutto ininfluente a tali fini la segnalazione di un privato cittadino, in quanto spetta esclusivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali, attraverso la soprintendenza competente per territorio, ogni valutazione relativa alla sussistenza dell'interesse pubblico; Ritenuto che, sulla base delle considerazioni di cui sopra, il decreto di vincolo in questione va modificato nella parte motiva, che viene cosi' rettificata: "Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali; Visto, in particolare, l'art. 82, secondo comma, lettera a), del predetto decreto; Vista la nota prot. n. 5515-BENN/2 del 17 settembre 1987, con la quale la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Arezzo segnala il pregio dell'intera area compresa tra i due bacini dell'Arno, la vicinale del podere Spedaluccio, Casa Scano, Pieve a Maiano; da qui l'imbocco della strada statale di Val d'Arno fino a Indicatore per proseguire sulla vicinale che dalla Casa Nuova raggiunge il bivio a quota 250 m, quindi sempre a quota 250 m arriva alla Piana dei Boschi e da questa a Ca' de' Valeri (251 m), il Bosco, i Miei, Aquastrina, costeggiando l'area boschiva tutelata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; Considerato che tale zona presenta aspetti tipici di paesaggio collinare e risulta caratterizzata oltre che dai suddetti elementi naturali, quali il bosco e il sistema fluviale, da una diffusa utilizzazione agricola con colture anche pregiate come girasoli e vigneti D.O.C.; che la medesima, inserita in una generalita' di visuali panoramiche e paesistiche e' al centro di un'ampia zona di ripopolamento faunistico, proposta dall'amministrazione provinciale ai fini della costruzione di un parco integrale; Visto il parere favorevole del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali espresso nella seduta del 1 ottobre 1987 in ordine alle estensioni del vincolo secondo il perimetro proposto dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Arezzo, al fine di ottenere una tutela unitaria di un ambito paesistico con caratteri di omogeneita' e solo parzialmente vincolati ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431; Vista la ministeriale prot. n. 5415-IIGA del 22 ottobre 1987, con la quale si invita la regione Toscana a comunicare i provvedimenti eventualmente adottati, nell'esercizio della competenza delegata, per la salvaguardia della zona; Considerato che nessun provvedimento e' stato adottato dalla regione Toscana; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere alla tutela dell'area sopradescritta, ai sensi della sopracitata normativa; Decreta: Art. 1. E' confermata la dichiarazione di notevole interesse pubblico per alcune zone in comune di Arezzo di cui al dispositivo del decreto 26 novembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1987".