IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82, n. 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto   il   decreto  ministeriale  26  novembre  1987,  contenente
dichiarazione di notevole  interesse  pubblico  per  alcune  zone  in
comune di Arezzo;
  Considerato   che  tale  decreto  e'  stato  emesso  con  esplicito
riferimento alla localizzazione, deliberata dal comune di Arezzo,  di
un  nuovo  inceneritore  di  rifiuti  solidi urbani e segnalata da un
privato cittadino;
  Visto il documento presentato dal consiglio comunale di Arezzo, con
il quale viene contestato il citato decreto ministeriale in  data  26
novembre    1987,    riaffermandosi   l'assoluta   necessita'   della
realizzazione dell'inceneritore, in quanto trattasi  di  opera  volta
alla  salvaguardia  dell'ambiente  dal punto di vista della sanita' e
della tutela igienica;
  Ritenuto  che  la  dichiarazione  di notevole interesse pubblico ai
sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
presuppone  la sussistenza di un pregio intrinseco degli immobili per
il loro valore estetico e tradizionale o perche' costituiscono quadri
naturali di non comune bellezza;
  Ritenuto  che  tale  dichiarazione deve prescindere dai progetti di
trasformazione  dell'immobile,  la  cui  valutazione,  ai  fini   del
rilascio  dell'autorizzazione  di cui all'art. 7 della predetta legge
n.  1497/1939,  si  pone  come  momento  successivo  a  quello  della
dichiarazione di notevole interesse pubblico;
  Ritenuto  pertanto  che la deliberazione del comune di Arezzo sopra
citata e' ininfluente ai  fini  dell'adozione  del  provvedimento  di
dichiarazione  di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n.
1497/1939;
  Ritenuta altresi' del tutto ininfluente a tali fini la segnalazione
di un privato cittadino, in quanto spetta esclusivamente al Ministero
per  i  beni  culturali  e  ambientali,  attraverso la soprintendenza
competente per territorio, ogni valutazione relativa alla sussistenza
dell'interesse pubblico;
  Ritenuto  che,  sulla  base  delle  considerazioni di cui sopra, il
decreto di vincolo in questione va modificato nella parte motiva, che
viene cosi' rettificata:
  "Vista  la  legge  29  giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali;
  Visto  il  regolamento  3  giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione
della predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, con  il  quale  sono  state  delegate  alle  regioni  a  statuto
ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali
e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 82, secondo comma, lettera a), del
predetto decreto;
  Vista  la  nota  prot. n. 5515-BENN/2 del 17 settembre 1987, con la
quale  la  soprintendenza  per  i  beni  ambientali,  architettonici,
artistici  e  storici  di  Arezzo  segnala il pregio dell'intera area
compresa  tra  i  due  bacini  dell'Arno,  la  vicinale  del   podere
Spedaluccio,  Casa  Scano,  Pieve  a  Maiano;  da qui l'imbocco della
strada statale di Val d'Arno fino a Indicatore per  proseguire  sulla
vicinale  che  dalla  Casa  Nuova  raggiunge  il bivio a quota 250 m,
quindi sempre a quota 250 m arriva alla Piana dei Boschi e da  questa
a  Ca' de' Valeri (251 m), il Bosco, i Miei, Aquastrina, costeggiando
l'area boschiva tutelata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Considerato  che  tale  zona  presenta  aspetti tipici di paesaggio
collinare e risulta caratterizzata oltre che  dai  suddetti  elementi
naturali,  quali  il  bosco  e  il  sistema  fluviale, da una diffusa
utilizzazione agricola con colture anche  pregiate  come  girasoli  e
vigneti  D.O.C.;  che  la  medesima,  inserita  in una generalita' di
visuali panoramiche e paesistiche e' al centro di  un'ampia  zona  di
ripopolamento  faunistico,  proposta dall'amministrazione provinciale
ai fini della costruzione di un parco integrale;
  Visto  il  parere  favorevole  del  comitato  di settore per i beni
ambientali e  architettonici  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni
culturali  e  ambientali espresso nella seduta del 1› ottobre 1987 in
ordine alle estensioni del  vincolo  secondo  il  perimetro  proposto
dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici
e storici di Arezzo, al fine di ottenere una tutela  unitaria  di  un
ambito  paesistico  con  caratteri di omogeneita' e solo parzialmente
vincolati ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Vista  la  ministeriale prot. n. 5415-IIGA del 22 ottobre 1987, con
la quale si invita la regione Toscana a  comunicare  i  provvedimenti
eventualmente adottati, nell'esercizio della competenza delegata, per
la salvaguardia della zona;
  Considerato  che  nessun  provvedimento  e'  stato  adottato  dalla
regione Toscana;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  provvedere  alla tutela
dell'area sopradescritta, ai sensi della sopracitata normativa;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  confermata  la dichiarazione di notevole interesse pubblico per
alcune zone in comune di Arezzo di cui al dispositivo del decreto  26
novembre  1987,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11
dicembre 1987".