IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Viste le ordinanze n. 1117/FPC del 12 agosto 1987 e n. 1286/FPC del
4 dicembre 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  294  del  17
dicembre 1987;
  Vista  la  nota  n.  313-  bis del 29 febbraio 1988 con la quale la
prefettura di Sondrio  rappresenta  la  necessita'  di  disporre  una
proroga dell'autorizzazione all'assunzione di personale con contratto
di diritto privato a tempo determinato concessa e  prorogata  con  le
ordinanze sopra citate in favore del comune di Sondalo;
  Ravvisata l'opportunita' di aderire alla predetta richiesta;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  L'autorizzazione   alle   assunzioni   straordinarie,   disposta  e
prorogata in favore del comune di Sondalo con le ordinanze menzionate
nelle  premesse,  e'  ulteriormente  prorogata  per un periodo di tre
mesi.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 14 marzo 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI