IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visti gli articoli 16 e 18 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, riguardanti i finanziamenti per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari per un importo complessivo di lire 20 miliardi a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1986 e di lire 40 miliardi per l'anno 1987, nonche' di 40 miliardi a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte in conto capitale 1986; Viste le precedenti deliberazioni con le quali erano state accantonate le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente anni 1986-87, e di parte in conto capitale anno 1986, in attesa di puntuali proposte da parte del Ministro della sanita'; Considerato che il Ministero della sanita' ha acquisito le richieste pervenute dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nonche' dagli istituti zooprofilattici sperimentali, circa gli adeguamenti organici e strutturali dei laboratori e servizi di igiene pubblica, e servizi veterinari delle U.S.L. e dei citati istituti zooprofilattici sperimentali; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 22 dicembre 1987; Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 9 dicembre 1987; Delibera: Dalle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale - parte corrente anni 1986 e 1987 e parte in conto capitale anno 1986, sono assegnate alle regioni e province autonome interessate per far fronte alle necessita' urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari le seguenti quote: 1) L. 20.000.000.000 F.S.N., parte corrente anno 1986; 2) L. 40.000.000.000 F.S.N., parte corrente anno 1987; 3) L. 33.256.471.000 F.S.N., parte in conto capitale anno 1986. Le somme suddette sono ripartite secondo le tabelle A) e B) che fanno parte integrante della presente deliberazione. Gli importi sopracitati saranno erogati secondo quanto disposto ai fini dello svincolo dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Roma, addi' 28 gennaio 1988 Il Presidente delegato: COLOMBO