IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 3 marzo 1966 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Frascati" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il proprio decreto 1 agosto 1983 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino in discorso; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 3, 4, 7 e 8 del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1987; Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della zona nonche' alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Gli articoli 3, 4, 7 e 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Frascati", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983, sono sostituiti con il seguente testo: Art. 3. - La zona di produzione delle uve del vino "Frascati" comprende il comprensorio gia' delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1933, nonche' i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monteporzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri. Tale zona e' cosi' delimitata: sulla via Casilina, appena superato il km 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in localita' Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna. Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima e Roma e Montecompatri poi ed in prossimita' della Fontana del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna e Roma, fino a raggiungere la strada Colonna-Frascati in prossimita' del km 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al km 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monteporzio Catone (localita' Pallotta); segue questi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimita' del C. dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nod-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il km 2 sulla via Anagnina. Dal km 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il km 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a ponte Linari prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimita' di Torre Nuova. Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il km 21, al ponte di Pantano, da dove e' iniziata la delimitazione. Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del km 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castelgandolfo. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano ricchi di potassio, di fosforo, di microelementi, poveri di azoto e di calcio, sciolti, permeabili, asciutti, ma non aridi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l'irrigazione dei vigneti. La produzione di uva ammessa per il vino "Frascati" non deve essere superiore a 150 q.li per ettaro di coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima delle uve in vino non dovra' essere superiore al 70%. Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C. La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Art. 7. - Il vino bianco "Frascati", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato; sapore: sapido, morbido, fine, vellutato; "secco" o "asciutto" nei tipi aventi contenuto massimo di zuccheri residui dell'1%; "amabile" nei tipi con contenuti in zuccheri residui dall'1% al 3%; "Cannellino" (o "dolce") nei tipi con contenuto di zuccheri residui dal 3 al 6%; gradazione alcoolica complessiva minima: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidita' totale e all'estratto secco netto. Le qualificazioni "secco" o "asciutto", "amabile", "Cannellino" o "dolce" sono consentite per il vino bianco "Frascati" che presenta le rispettive caratteristiche sopra precisate. Per i vini "Frascati" e' obbligatorio riportare in etichetta le locuzioni "amabile" o "Cannellino" rispettivamente per i tipi di vino con tali caratteristiche e sono permesse le locuzioni "secco" o "asciutto" per i tipi di vino aventi le caratteristiche previste e rispondenti alla normativa vigente. Art. 8. - Il vino Frascati proveniente da uve che assicurino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno 11,5 puo' portare in etichetta la menzione "superiore". Sono, inoltre, consentite le indicazioni geografiche che facciano riferimento a localita' di produzione delimitate. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino "Frascati" puo' figurare l'annata di produzione delle uve. Tale indicazione e' sempre obbligatoria per il tipo superiore. E' vietato l'uso di menzioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "riserva" e simili. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 18 novembre 1987 COSSIGA PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 febbraio 1988 Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 289