IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  3  marzo  1966  con  il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  del   vino
"Frascati"   ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Visto  il  proprio  decreto  1› agosto 1983 con il quale sono state
apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino  in
discorso;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica degli articoli 3, 4, 7 e 8 del  disciplinare  di  produzione
sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 150 del 30 giugno 1987;
  Ritenuta  l'opportunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale del  vino  in  discorso  di
accogliere la domanda suddetta;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
  Gli  articoli  3,  4,  7  e  8 del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata del vino  "Frascati",  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e modificato
con decreto del Presidente della  Repubblica  1›  agosto  1983,  sono
sostituiti con il seguente testo:
  Art.  3.  -  La  zona  di  produzione delle uve del vino "Frascati"
comprende il comprensorio gia' delimitato con decreto ministeriale  2
maggio 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno
1933, nonche' i territori per i quali sono state attualmente rilevate
le  condizioni  previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del
Presidente della  Repubblica  12  luglio  1963,  n.  930.  Tale  zona
comprende  per  intero  il  territorio  amministrativo  dei comuni di
Frascati, Grottaferrata, Monteporzio Catone, ed in  parte  quelli  di
Roma e Montecompatri.
  Tale  zona e' cosi' delimitata: sulla via Casilina, appena superato
il km 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il
fosso  Valpignola  sino  ad incontrare il confine comunale tra Roma e
Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione  sud-est  fino
ad   incontrare,   in   localita'   Marmorelle,   quello   dell'isola
amministrativa del comune di Colonna.
  Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima
e Roma e Montecompatri  poi  ed  in  prossimita'  della  Fontana  del
Piscaro  segue  nuovamente  per breve tratto verso sud il confine tra
Colonna e Roma, fino a  raggiungere  la  strada  Colonna-Frascati  in
prossimita'  del  km  6,200.   Segue  quindi tale strada in direzione
sud-ovest fino al km 4,300 circa, dove incrocia il  confine  comunale
di  Monteporzio  Catone  (localita' Pallotta); segue questi verso sud
per  proseguire  poi  nella  stessa  direzione   lungo   quello   tra
Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca
di Papa in prossimita' del C. dei Guardiani; da  qui  prosegue  verso
ovest  lungo  il  confine  tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad
incontrare quello del comune di Marino; segue quindi  verso  ovest  e
poi  verso  nord-ovest  il  confine  tra  Grottaferrata  e  Marino ed
all'altezza di Colle  dell'Asino  prosegue  verso  nod-ovest  per  il
confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il km 2 sulla via Anagnina.
  Dal  km  2  sulla  via  Anagnina  segue una retta immaginaria verso
nord-est che raggiunge il km 12,800  della  via  Tuscolana  (s.s.  n.
215),  segue  quindi  la via Tuscolana verso sud-est e a ponte Linari
prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino  a  raggiungere
la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimita' di Torre Nuova.
  Seguendo  quindi  la via Casilina verso est giunge, appena superato
il km 21, al ponte di Pantano, da dove e' iniziata la  delimitazione.
  Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi
quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata  sita  a
nord-est  del km 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i
confini di Rocca di Papa, Marino e Castelgandolfo.
  Art.  4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono
essere quelle tradizionali della zona e  comunque  atte  a  conferire
alle  uve  ed  al  vino  derivato,  le  specifiche caratteristiche di
qualita'.
  Sono  pertanto  da  considerare  idonei  unicamente  i  vigneti  di
giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di  origine  vulcanica
siano  ricchi  di  potassio,  di fosforo, di microelementi, poveri di
azoto e di calcio, sciolti, permeabili, asciutti, ma non aridi.
  I  sesti  di  impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati,  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
  E'   esclusa   ogni   pratica   di   forzatura  ed  in  particolare
l'irrigazione dei vigneti.
  La produzione di uva ammessa per il vino "Frascati" non deve essere
superiore a 150 q.li per ettaro  di  coltura  specializzata.  A  tale
limite,  anche  in  annate  eccezionalmente favorevoli, la produzione
dovra' essere riportata attraverso una accurata  cernita  delle  uve,
purche'  quella  globale  del  vigneto  non  superi del 20% il limite
medesimo.
  La  resa  massima  delle uve in vino non dovra' essere superiore al
70%.
  Qualora   la  resa  uva  vino  superi  il  limite  sopra  riportato
l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
  La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia,  tenuto
conto  delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un
limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uva  per  ettaro
inferiore   a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare,  dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
  Art.  7.  -  Il vino bianco "Frascati", all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
   colore: paglierino piu' o meno intenso;
   odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;
   sapore: sapido, morbido, fine, vellutato;
   "secco" o "asciutto" nei tipi aventi contenuto massimo di zuccheri
residui dell'1%; "amabile" nei tipi con contenuti in zuccheri residui
dall'1%  al  3%;  "Cannellino"  (o "dolce") nei tipi con contenuto di
zuccheri residui dal 3 al 6%;
   gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
   acidita' totale minima: 4,5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 16 per mille.
  E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, anche
su proposta delle categorie interessate, di  modificare  con  proprio
decreto  i  limiti minimi relativi all'acidita' totale e all'estratto
secco netto.
  Le  qualificazioni  "secco" o "asciutto", "amabile", "Cannellino" o
"dolce" sono consentite per il vino bianco "Frascati" che presenta le
rispettive caratteristiche sopra precisate.
  Per  i  vini  "Frascati"  e' obbligatorio riportare in etichetta le
locuzioni "amabile" o "Cannellino" rispettivamente per i tipi di vino
con  tali  caratteristiche  e  sono  permesse  le locuzioni "secco" o
"asciutto" per i tipi di vino aventi le  caratteristiche  previste  e
rispondenti alla normativa vigente.
  Art.  8.  -  Il vino Frascati proveniente da uve che assicurino una
gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno 11,5  puo'
portare in etichetta la menzione "superiore".
  Sono,  inoltre,  consentite le indicazioni geografiche che facciano
riferimento a localita' di produzione delimitate.
  Sulle  bottiglie  ed altri recipienti contenenti il vino "Frascati"
puo' figurare l'annata di produzione delle uve.
  Tale indicazione e' sempre obbligatoria per il tipo superiore.
  E'  vietato  l'uso  di  menzioni  diverse  da  quelle  previste dal
presente disciplinare ivi compresi  gli  aggettivi  "extra",  "fine",
"scelto", "selezionato", "riserva" e simili.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 18 novembre 1987
                               COSSIGA
                                  PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 febbraio 1988
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 289