IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale; Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, che prevede interventi per lo sviluppo e per l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico, e in particolare l'art. 5, il quale dispone che le condizioni, le modalita' e i tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie di cui alla legge n. 227/1977 relative a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale sono stabilite dal Ministro del tesoro, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato in cui operano le imprese aeronautiche; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1987, n. 55813, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1987, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 388, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 1987, e in particolare l'art. 1 che commisura, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 808/1985, l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale alla partecipazione dell'impresa nazionale al programma stabilita negli accordi industriali; Visto l'accordo del 27 aprile 1982 fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese in merito al programma per la realizzazione dell'aereo da trasporto regionale ATR 42, e in particolare l'art. 11, dove i Governi firmatari convengono di partecipare al finanziamento ed alla garanzia delle vendite dell'aeromobile su una base paritaria; Considerato che le competenti autorita' della Repubblica francese hanno assunto a proprio totale carico il sostegno finanziario e assicurativo relativo alla vendita di un velivolo ATR 42 ciascuno rispettivamente all'Air Gabon e all'Air Mauritius, previo accordo tra le societa' produttrici; Tenuto conto che occorre rispettare il principio della pariteticita' degli apporti agevolativi previsto dall'art. 11 dell'accordo intergovernativo del 27 aprile 1982, assumendo integralmente, a compensazione dei menzionati interventi francesi, l'agevolazione della fornitura di due velivoli ATR 42, relativa al contratto stipulato in data 9 dicembre 1986 tra il Groupement d'Interet Economique (G.I.E.) "Avions de Transport Regional" - per conto dell'Aeritalia - Societa' aerospaziale italiana e della Societe' Nationale Industrielle Aerospatiale - e l'Ethiopian Airlines Corporation; Decreta: In deroga a quanto disposto dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 7 febbraio 1987, n. 55183, il Mediocredito centrale e' autorizzato, con riferimento al contratto specificato in premessa, ad intervenire sull'intero valore contrattuale dell'operazione, ammontante a dollari statunitensi 15.360.000 al netto dei pagamenti contanti e delle quote non agevolabili. Il presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione. Roma, addi' 18 febbraio 1988 Il Ministro: AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1988 Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 254