IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 108 e 112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli articoli 142 e 203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Visto l'art. 7 del decreto-legge n. 873/86 convertito in legge n. 26/87, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali; Sentiti gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali; Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali; Visti i programmi formulati dalle autorita' preposte alla disciplina del lavoro portuale in ordine alle dotazioni organiche dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, secondo le procedure indicate nell'art. 7 surrichiamato; Vista la media mensile d'impiego realizzata dai lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali in ciascun porto nei dodici mesi 1 ottobre 1986-30 settembre 1987; Considerata la necessita', al fine di realizzare una maggiore produttivita' nei porti nazionali, di determinare per l'anno 1988 le nuove dotazioni organiche dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali in relazione ad una media d'impiego mensile non inferiore a sedici giornate lavorative; Valutate, altresi', le esigenze specifiche di ciascun porto, in relazione alle strutture organizzative delle compagnie portuali e alle strutture e peculiarita' del porto stesso, nonche' alla diversa tipologia delle merci manipolate; Considerata la necessita' di procedere alla individuazione, per ciascun porto, dei lavoratori da collocare fuori produzione nell'ambito delle eccedenze rispetto alle singole dotazioni organiche; Ritenuta l'opportunita' di determinare nei porti indicati nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, nei quali e' stata realizzata una media mensile d'impiego dei lavoratori portuali superiore alle sedici giornate nel periodo 1 ottobre 1986-30 settembre 1987, la sola dotazione organica per l'anno 1988 sulla base dei criteri sopraindicati; Decreta: Art. 1. Nei porti appresso specificati, sulla base dei criteri indicati nelle premesse, viene determinata per l'anno 1988, la dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali nonche', nell'ambito delle eccedenze, il numero di lavoratori e di dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, che verranno collocati fuori produzione, a partire dal 1 gennaio 1988. ----> Vedere Tabella da Pag. 10 a Pag. 11 della G.U. <----
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Il D.L. n. 873/1986 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1987). Si trascrive il testo del relativo art. 7: "Art. 7. - 1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessita' dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonche' ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonche' dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione e' effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma. 2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonche' delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i lavoratori fuori produzione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia, sulla base di progetti di riorganizzazione che per l'anno 1987 saranno predisposti, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto di Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Le nuove dotazioni organiche delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei dodici mesi antecedenti, rispettivamente, al 1 ottobre 1986 e al 1 ottobre 1987 ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unita' per l'anno 1987 e di 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e 5.000 unita' sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonche' i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. La riduzione degli organici dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali e' disposta sulla base dei programmi formulati delle autorita' preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2. 4-bis. La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, e' effettuata sulla base di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base al criterio della maggiore eta' e della maggiore anzianita' contributiva. 5. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonche' un piano di mobilita' temporanea da porto a porto. 6. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonche' quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento prima del 31 dicembre 1988".