IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti  gli  articoli  108  e  112  del  codice  della  navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli  articoli 142 e 203 del regolamento per l'esecuzione del
codice  della navigazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Visto  l'art.  7 del decreto-legge n. 873/86 convertito in legge n.
26/87,  concernente  misure urgenti per il risanamento delle gestioni
dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;
  Sentiti gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  portuali a
carattere  nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze
degli utenti portuali;
  Visti   i   programmi   formulati  dalle  autorita'  preposte  alla
disciplina del lavoro portuale in ordine alle dotazioni organiche dei
dipendenti  delle  compagnie  e gruppi portuali, secondo le procedure
indicate nell'art. 7 surrichiamato;
  Vista la media mensile d'impiego realizzata dai lavoratori portuali
delle compagnie e gruppi portuali in ciascun porto nei dodici mesi 1›
ottobre 1986-30 settembre 1987;
  Considerata  la  necessita',  al  fine  di  realizzare una maggiore
produttivita'  nei porti nazionali, di determinare per l'anno 1988 le
nuove  dotazioni  organiche  dei  lavoratori  e  dei dipendenti delle
compagnie  e  dei gruppi portuali in relazione ad una media d'impiego
mensile non inferiore a sedici giornate lavorative;
  Valutate,  altresi',  le  esigenze  specifiche di ciascun porto, in
relazione  alle  strutture  organizzative  delle compagnie portuali e
alle  strutture e peculiarita' del porto stesso, nonche' alla diversa
tipologia delle merci manipolate;
  Considerata  la  necessita'  di  procedere alla individuazione, per
ciascun   porto,   dei   lavoratori  da  collocare  fuori  produzione
nell'ambito   delle   eccedenze   rispetto   alle  singole  dotazioni
organiche;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   determinare   nei  porti  indicati
nell'allegato  A,  che  fa parte integrante del presente decreto, nei
quali  e' stata realizzata una media mensile d'impiego dei lavoratori
portuali  superiore  alle  sedici  giornate  nel  periodo  1› ottobre
1986-30  settembre  1987,  la sola dotazione organica per l'anno 1988
sulla base dei criteri sopraindicati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nei  porti  appresso  specificati,  sulla base dei criteri indicati
nelle  premesse,  viene  determinata  per  l'anno  1988, la dotazione
organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi
portuali   nonche',   nell'ambito   delle  eccedenze,  il  numero  di
lavoratori e di dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, che
verranno collocati fuori produzione, a partire dal 1› gennaio 1988.

    ---->  Vedere Tabella da Pag. 10 a Pag. 11 della G.U.   <----
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             Il   D.L.   n.   873/1986   e'   stato  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n.  26  (testo
          coordinato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          47 del  26  febbraio  1987).  Si  trascrive  il  testo  del
          relativo art. 7:
             "Art.  7. - 1. Al fine di adeguare la dotazione organica
          dei porti alle effettive necessita' dei traffici, anche  in
          relazione  alle  innovazioni  organizzative  e tecnologiche
          nonche'  ai   compiti   istituzionali,   amministrativi   e
          operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto
          con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e  del
          tesoro,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le  aziende
          portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le
          compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova,
          le   organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale
          maggiormente   rappresentative   dei   lavoratori   e    le
          rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio
          decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche  del
          personale  degli enti e delle aziende portuali, nonche' dei
          lavoratori e dei dipendenti delle compagnie  e  dei  gruppi
          portuali,    suddivise    per    categorie   e   qualifiche
          professionali. Per  l'anno  1988  detta  determinazione  e'
          effettuata  entro  il  31 dicembre 1987 con le procedure di
          cui al presente comma.
             2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli
          enti e delle aziende portuali, nonche' delle compagnie ramo
          industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto
          anche dei progetti di riorganizzazione che gli  enti  e  le
          aziende  portuali  interessati  sono  tenuti  a predisporre
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto.  Con  il  decreto di cui al comma 1 sono
          individuati i lavoratori fuori produzione.
             3.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 si applicano
          anche   ai   dipendenti   del   Fondo   gestione   istituti
          contrattuali  lavoratori  portuali  ed ai controllori merci
          del  porto  di  Venezia,  sulla   base   di   progetti   di
          riorganizzazione  che  per l'anno 1987 saranno predisposti,
          nel termine di trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto  di
          Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali
          di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.
             4.  Le  nuove  dotazioni organiche delle compagnie e dei
          gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni  1987
          e  1988,  sulla  base  del  numero delle giornate di lavoro
          prestate nei dodici mesi antecedenti,  rispettivamente,  al
          1›  ottobre  1986 e al 1› ottobre 1987 ed in misura tale da
          ottenere una media mensile di impiego  per  lavoratore  non
          inferiore  a  14  giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate
          per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti  sono  posti  fuori
          produzione  nella  misura di 4.000 unita' per l'anno 1987 e
          di 5.000  complessivamente  per  l'anno  1988  e  non  sono
          soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e
          5.000 unita' sono compresi i dipendenti delle  compagnie  e
          dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonche' i dipendenti
          del  Fondo  gestione   istituti   contrattuali   lavoratori
          portuali.  La  riduzione  degli  organici  dei lavoratori e
          dipendenti  delle  compagnie  e  dei  gruppi  portuali   e'
          disposta sulla base dei programmi formulati delle autorita'
          preposte  alla  disciplina  del  lavoro  portuale,  con  la
          procedura di cui al comma 2.
              4-bis.  La  individuazione nominativa dei lavoratori da
          collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti
          e  delle  aziende  portuali  che  per  i  lavoratori  ed  i
          dipendenti delle  compagnie  e  dei  gruppi  portuali,  ivi
          compresi  quelli  delle  compagnie  del  ramo industriale e
          carenanti del porto di Genova, e' effettuata sulla base  di
          intese  locali  da  perfezionarsi  nei  termini  e nei modi
          stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso  di
          mancate   intese   notificate  nei  termini  assegnati,  si
          provvede, fra l'altro, in base al criterio  della  maggiore
          eta' e della maggiore anzianita' contributiva.
             5.  Il  Ministro della marina mercantile, entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sentite  le organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative dei  lavoratori,  le  rappresentanze  degli
          utenti  e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi
          sindacali esistenti, predispone un piano di  fusione  delle
          compagnie  portuali operanti in porti viciniori, nonche' un
          piano di mobilita' temporanea da porto a porto.
             6.  Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali
          in  materia   di   dotazioni   organiche   del   personale,
          modificative  di  quelle  determinate ai sensi del comma 1,
          non  diventano  esecutive  se   non   siano   espressamente
          approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto
          con i Ministri del tesoro e del lavoro e  della  previdenza
          sociale.  Le dotazioni organiche del personale degli enti e
          delle aziende portuali, nonche' quelle dei dipendenti delle
          compagnie  e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del
          comma  1,  non  possono  essere,  comunque,  modificate  in
          aumento prima del 31 dicembre 1988".