IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con
modificazioni, nella legge  13  febbraio  1987,  n.  26,  concernente
misure  urgenti  per  il  risanamento  delle gestioni dei porti e per
l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;
  Visto  il  decreto  interministeriale  del 13 febbraio 1987, con il
quale,  ai  sensi  dell'art.  7  del  predetto  decreto-legge   viene
determinato  per l'anno 1987, nei porti ivi specificati, la dotazione
organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi
portuali,   nonche',  nell'ambito  delle  eccedenze,  il  numero  dei
lavoratori e dei dipendenti da collocare fuori produzione  a  partire
dal 1› marzo 1987;
  Visto  il  decreto  interministeriale  del  30 dicembre 1987 con il
quale,  ai  sensi  dell'art.  7  del  predetto  decreto-legge,  viene
determinato  per l'anno 1988, nei porti ivi specificati, la dotazione
organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi
portuali,   nonche',  nell'ambito  delle  eccedenze,  il  numero  dei
lavoratori e dei dipendenti da collocare fuori produzione  a  partire
dal 1› gennaio 1988;
  Vista  la  legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento
straordinario della  Cassa  per  l'integrazione  dei  guadagni  degli
operai dell'industria e successive modificazioni ed integrazioni;
  Considerata  l'opportunita'  che l'individuazione dei lavoratori da
collocare fuori  produzione  sia  effettuata  sulla  base  di  intese
locali,  tenute  presenti  le strutture organizzative delle compagnie
portuali, nonche' le strutture e peculiarita' di ciascun porto;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  A   decorrere   dal   1›   gennaio   1988,  l'art.  2  del  decreto
interministeriale 13 febbraio 1987 e' sostituito dal seguente:
  "L'autorita'   preposta   alla   disciplina  del  lavoro  portuale,
nell'individuare i nominativi dei lavoratori e dei  dipendenti  delle
compagnie  portuali  da  collocare  fuori produzione a partire dal 1›
gennaio 1988 dovra' procedere sulla base  di  intese  locali,  tenute
presenti le strutture organizzative della compagnia portuale, nonche'
le strutture e peculiarita' del porto stesso al fine di assicurare la
funzionalita' dei servizi.
  L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, espletati
gli opportuni accertamenti  affinche'  in  relazione  alle  effettive
carenze  di  personale  nell'ambito  di ciascun settore specializzato
siano stati rispettati i criteri individuati sulla base delle  intese
locali,  di  cui  al  precedente  comma,  predisporra' e inviera' gli
elenchi dei nominativi dei  lavoratori  posti  fuori  produzione  nel
corso di ciascun mese entro i primi cinque giorni del mese successivo
alle locali competenti sedi  dell'Inps,  al  Ministero  della  marina
mercantile,  al  Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al
Ministero del tesoro.
  Il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale adottera' i
conseguenti provvedimenti di competenza".
   Roma, addi' 30 dicembre 1987
                p. Il Ministro della marina mercantile
                               FIORINO
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                               FORMICA
                        Il Ministro del tesoro
                                AMATO
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             Il  D.M.  13  febbraio  1987  e  stato  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78  del  3  aprile
          1987.
          Nota alle premesse:
             Il   D.L.   n.   873/1986   e'   stato  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n.  26  (testo
          coordinato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          47 del  26  febbraio  1987).  Si  trascrive  il  testo  del
          relativo art. 7:
             "Art.  7. - 1. Al fine di adeguare la dotazione organica
          dei porti alle effettive necessita' dei traffici, anche  in
          relazione  alle  innovazioni  organizzative  e tecnologiche
          nonche'  ai   compiti   istituzionali,   amministrativi   e
          operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto
          con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e  del
          tesoro,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le  aziende
          portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le
          compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova,
          le   organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale
          maggiormente   rappresentative   dei   lavoratori   e    le
          rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio
          decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche  del
          personale  degli enti e delle aziende portuali, nonche' dei
          lavoratori e dei dipendenti delle compagnie  e  dei  gruppi
          portuali,    suddivise    per    categorie   e   qualifiche
          professionali. Per  l'anno  1988  detta  determinazione  e'
          effettuata  entro  il  31 dicembre 1987 con le procedure di
          cui al presente comma.
             2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli
          enti e delle aziende portuali, nonche' delle compagnie ramo
          industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto
          anche dei progetti di riorganizzazione che gli  enti  e  le
          aziende  portuali  interessati  sono  tenuti  a predisporre
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto.  Con  il  decreto di cui al comma 1 sono
          individuati i lavoratori fuori produzione.
             3.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 si applicano
          anche   ai   dipendenti   del   Fondo   gestione   istituti
          contrattuali  lavoratori  portuali  ed ai controllori merci
          del  porto  di  Venezia,  sulla   base   di   progetti   di
          riorganizzazione  che  per l'anno 1987 saranno predisposti,
          nel termine di trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto  di
          Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali
          di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.
             4.  Le  nuove  dotazioni organiche delle compagnie e dei
          gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni  1987
          e  1988,  sulla  base  del  numero delle giornate di lavoro
          prestate nei dodici mesi antecedenti,  rispettivamente,  al
          1›  ottobre  1986 e al 1› ottobre 1987 ed in misura tale da
          ottenere una media mensile di impiego  per  lavoratore  non
          inferiore  a  14  giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate
          per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti  sono  posti  fuori
          produzione  nella  misura di 4.000 unita' per l'anno 1987 e
          di 5.000  complessivamente  per  l'anno  1988  e  non  sono
          soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e
          5.000 unita' sono compresi i dipendenti delle  compagnie  e
          dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonche' i dipendenti
          del  Fondo  gestione   istituti   contrattuali   lavoratori
          portuali.  La  riduzione  degli  organici  dei lavoratori e
          dipendenti  delle  compagnie  e  dei  gruppi  portuali   e'
          disposta sulla base dei programmi formulati delle autorita'
          preposte  alla  disciplina  del  lavoro  portuale,  con  la
          procedura di cui al comma 2.
              4-bis.  La  individuazione nominativa dei lavoratori da
          collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti
          e  delle  aziende  portuali  che  per  i  lavoratori  ed  i
          dipendenti delle  compagnie  e  dei  gruppi  portuali,  ivi
          compresi  quelli  delle  compagnie  del  ramo industriale e
          carenanti del porto di Genova, e' effettuata sulla base  di
          intese  locali  da  perfezionarsi  nei  termini  e nei modi
          stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso  di
          mancate   intese   notificate  nei  termini  assegnati,  si
          provvede, fra l'altro, in base al criterio  della  maggiore
          eta' e della maggiore anzianita' contributiva.
             5.  Il  Ministro della marina mercantile, entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sentite  le organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative dei  lavoratori,  le  rappresentanze  degli
          utenti  e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi
          sindacali esistenti, predispone un piano di  fusione  delle
          compagnie  portuali operanti in porti viciniori, nonche' un
          piano di mobilita' temporanea da porto a porto.
             6.  Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali
          in  materia   di   dotazioni   organiche   del   personale,
          modificative  di  quelle  determinate ai sensi del comma 1,
          non  diventano  esecutive  se   non   siano   espressamente
          approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto
          con i Ministri del tesoro e del lavoro e  della  previdenza
          sociale.  Le dotazioni organiche del personale degli enti e
          delle aziende portuali, nonche' quelle dei dipendenti delle
          compagnie  e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del
          comma  1,  non  possono  essere,  comunque,  modificate  in
          aumento prima del 31 dicembre 1988".