IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali; Visto il decreto interministeriale del 13 febbraio 1987, con il quale, ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto-legge viene determinato per l'anno 1987, nei porti ivi specificati, la dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, nonche', nell'ambito delle eccedenze, il numero dei lavoratori e dei dipendenti da collocare fuori produzione a partire dal 1 marzo 1987; Visto il decreto interministeriale del 30 dicembre 1987 con il quale, ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto-legge, viene determinato per l'anno 1988, nei porti ivi specificati, la dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, nonche', nell'ambito delle eccedenze, il numero dei lavoratori e dei dipendenti da collocare fuori produzione a partire dal 1 gennaio 1988; Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e successive modificazioni ed integrazioni; Considerata l'opportunita' che l'individuazione dei lavoratori da collocare fuori produzione sia effettuata sulla base di intese locali, tenute presenti le strutture organizzative delle compagnie portuali, nonche' le strutture e peculiarita' di ciascun porto; Decreta: Articolo unico A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'art. 2 del decreto interministeriale 13 febbraio 1987 e' sostituito dal seguente: "L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, nell'individuare i nominativi dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie portuali da collocare fuori produzione a partire dal 1 gennaio 1988 dovra' procedere sulla base di intese locali, tenute presenti le strutture organizzative della compagnia portuale, nonche' le strutture e peculiarita' del porto stesso al fine di assicurare la funzionalita' dei servizi. L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, espletati gli opportuni accertamenti affinche' in relazione alle effettive carenze di personale nell'ambito di ciascun settore specializzato siano stati rispettati i criteri individuati sulla base delle intese locali, di cui al precedente comma, predisporra' e inviera' gli elenchi dei nominativi dei lavoratori posti fuori produzione nel corso di ciascun mese entro i primi cinque giorni del mese successivo alle locali competenti sedi dell'Inps, al Ministero della marina mercantile, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero del tesoro. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adottera' i conseguenti provvedimenti di competenza". Roma, addi' 30 dicembre 1987 p. Il Ministro della marina mercantile FIORINO Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA Il Ministro del tesoro AMATO
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il D.M. 13 febbraio 1987 e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1987. Nota alle premesse: Il D.L. n. 873/1986 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1987). Si trascrive il testo del relativo art. 7: "Art. 7. - 1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessita' dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonche' ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonche' dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione e' effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma. 2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonche' delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i lavoratori fuori produzione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia, sulla base di progetti di riorganizzazione che per l'anno 1987 saranno predisposti, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto di Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Le nuove dotazioni organiche delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei dodici mesi antecedenti, rispettivamente, al 1 ottobre 1986 e al 1 ottobre 1987 ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unita' per l'anno 1987 e di 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e 5.000 unita' sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonche' i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. La riduzione degli organici dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali e' disposta sulla base dei programmi formulati delle autorita' preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2. 4-bis. La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, e' effettuata sulla base di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base al criterio della maggiore eta' e della maggiore anzianita' contributiva. 5. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonche' un piano di mobilita' temporanea da porto a porto. 6. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonche' quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento prima del 31 dicembre 1988".