IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 7, commi terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1971, con il quale e' stata approvata la deliberazione in data 24 febbraio 1971 della commissione provinciale della manodopera agricola di Potenza; Viste le deliberazioni della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con le quali si e' proceduto alla integrazione e parziale modifica dei valori medi per ettaro-coltura e per ciascun capo di bestiame, gia' approvati con il predetto decreto ministeriale; Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75; Decreta: Sono approvate le deliberazioni datate 13 febbraio e 26 giugno 1987 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Potenza con le quali sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nell'allegata tabella. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 21 marzo 1988 p. Il Ministro: FOTI