IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art. 7, commi terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970,  n.
83,  concernente  l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi
delle giornate di  lavoro  prestate  dai  compartecipanti  familiari,
piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12
marzo 1968, n. 334;
  Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1971, con il quale e' stata
approvata la deliberazione in data 24 febbraio 1971 della commissione
provinciale della manodopera agricola di Potenza;
  Viste   le  deliberazioni  della  commissione  provinciale  per  la
manodopera agricola di cui all'art. 4 del  decreto-legge  3  febbraio
1970,  n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n.
83, con le  quali  si  e'  proceduto  alla  integrazione  e  parziale
modifica  dei  valori  medi  per ettaro-coltura e per ciascun capo di
bestiame, gia' approvati con il predetto decreto ministeriale;
  Sentita  la  commissione  centrale  di  cui  all'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
                               Decreta:
  Sono approvate le deliberazioni datate 13 febbraio e 26 giugno 1987
della commissione provinciale per la manodopera agricola  di  Potenza
con  le  quali  sono  stati  stabiliti,  ai  sensi  dell'art.  7  del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella
legge  11  marzo  1970, n. 83, i valori medi di impiego di manodopera
per singola  coltura  e  per  ciascun  capo  di  bestiame,  riportati
nell'allegata tabella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 21 marzo 1988
                                                 p. Il Ministro: FOTI