IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 499, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la domanda in data 8 giugno 1987 e la successiva integrazione
in data 27 novembre 1987 della societa' per  azioni  Meie  vita,  con
sede  in  Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di
assicurazione sulla vita;
  Vista  la  nota in data 15 ottobre 1987 con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
  E'  approvata,  secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, la
seguente  tariffa  di  assicurazione  sulla  vita,  presentata  dalla
societa'  per  azioni  Meie  vita,  con sede in Milano, da applicarsi
esclusivamente per contratti assunti in abbinamento ad operazioni  di
prestito contro cessione di una quota della retribuzione da parte del
lavoratore dipendente:
   tariffa  di  assicurazione  temporanea  per  il  caso  di morte di
mensilita' temporanee posticipate certe, a premio unico,  per  durate
contrattuali comprese dai due ai dieci anni.
    Roma, addi' 1› marzo 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA