IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti  i  decreti  ministeriali  del 29 dicembre 1987 e 29 febbraio
1988, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del  4
gennaio  e  n.  52  del  3  marzo  1988,  che fissano, per il periodo
dell'esercizio provvisorio,  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni
ordinari del Tesoro al portatore dal 1› gennaio al 31 marzo 1988;
  Visto  l'art.  4,  comma  8,  della  legge 11 marzo 1988, n. 79, di
approvazione del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario  1988  che  fissa  l'importo  ed  il  limite  massimo  di
circolazione dei buoni ordinari del Tesoro;
  Considerato  che  occorre  provvedere  a  stabilire le modalita' di
emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo  1›  aprile-31
dicembre 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Dal  1›  aprile  al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari
del Tesoro al portatore viene effettuata con  le  modalita'  previste
dal   decreto  ministeriale  del  29  dicembre  1987  indicato  nelle
premesse, salvo quanto previsto dal  successivo  art.  2  sostitutivo
dell'art.  6  del  decreto  29  dicembre 1987 riguardante le societa'
finanziarie.