IL MINISTRO DEL TESORO Visti i decreti ministeriali del 29 dicembre 1987 e 29 febbraio 1988, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio e n. 52 del 3 marzo 1988, che fissano, per il periodo dell'esercizio provvisorio, le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore dal 1 gennaio al 31 marzo 1988; Visto l'art. 4, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 79, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 che fissa l'importo ed il limite massimo di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro; Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1 aprile-31 dicembre 1988; Decreta: Art. 1. Dal 1 aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene effettuata con le modalita' previste dal decreto ministeriale del 29 dicembre 1987 indicato nelle premesse, salvo quanto previsto dal successivo art. 2 sostitutivo dell'art. 6 del decreto 29 dicembre 1987 riguardante le societa' finanziarie.