AVVERTENZA:
   Il  testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 11, comma 2,
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura del
regolamento  coordinato  con  le nuove disposizioni di legge. Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
coordinati.
   Nel testo di detto regolamento, approvato con D.M. 29 ottobre 1977
(Gazzetta  Ufficiale  n.  316  del  19  novembre  1977),  sono state,
pertanto,  inserite  le  modifiche  ad  esso apportate dalle seguenti
disposizioni,  intervenute successivamente (quelle apportate dal D.M.
8 marzo 1988, n. 107, sono evidenziate con caratteri corsivi):
    D.M.  4  febbraio  1980 (Gazzetta Ufficiale n. 38 dell'8 febbraio
1980);
    D.M.  12  ottobre  1981 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 3 novembre
1981);
    D.M.  28  ottobre 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 392 del 30 novembre
1981);
    D.M.  27  aprile  1984  (Gazzetta  Ufficiale n. 132 del 15 maggio
1984);
    D.M. 8 giugno 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 3 agosto 1984);
    D.M. 7 novembre 1984 (Bollettino ufficiale del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale - supplemento ordinario n. 1 del 29
aprile 1985);
    D.M.  24  gennaio  1986  (Bollettino  ufficiale del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale - supplemento ordinario n. 1 del 30
gennaio 1988);
    D.M.  8  marzo  1988,  n. 107 (pubblicato nella presente Gazzetta
Ufficiale).
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((....))
                               Art. 1.
  Le attivita' dell'Ente sono:
    a) i contributi degli iscritti;
    b) le entrate stabilite per legge o convenzione;
    c) i redditi degli investimenti patrimoniali;
    d) i lasciti, donazioni ed altre entrate eventuali.
  L'Ente  comprende due gestioni contabilmente separate, quella della
previdenza  e quella dell'assistenza. La prima comprende una distinta
sottogestione per la previdenza facoltativa.
  La  destinazione  delle entrate, fra le diverse gestioni dell'Ente,
quando  non  risultano dalle norme o dagli atti che le stabiliscono o
dalla  natura  delle  entrate  stesse, e' deliberata dal consiglio di
amministrazione.