IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa alla "interpretazione autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonche' integrazioni allo stesso decreto"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: "Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1987; Considerato che con proprio decreto in data 20 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 1988, e' stata disposta la revoca, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso, del decreto ministeriale 15 maggio 1971, di riconoscimento dell'Istituto nazionale assistenza lavoratori, promosso dalla confederazione italiana lavoratori democratici indipendenti; Rilevato che il disposto dell'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, costituisce, in considerazione della particolare incisivita' del potere di revoca ivi previsto e della previsione di un termine puntuale per il suo esercizio, una norma eccezionale, da considerare, in quanto tale, di stretta interpretazione; Ritenuto che la revoca del riconoscimento, in quanto atto per sua natura recettizio, puo' produrre i suoi effetti soltanto se portato nella sfera di conoscibilita' del destinatario e che a cio' doveva essere provveduto nel rigoroso rispetto del termine di cui al citato art. 4, scaduto il 24 febbraio 1988; Constatato che per il predetto decreto di revoca, sottoscritto in data 20 febbraio 1988, non sono state disposte in tempo utile ne' la pubblicazione ne' la comunicazione agli istituti di patronato interessati e questa circostanza puo' dare adito a dubbi sulla sua legittimita'; Considerata, conseguentemente, l'opportunita' di procedere alla revoca del decreto stesso, atteso l'interesse pubblico alla rimozione di un provvedimento suscettibile di annullamento in sede giurisdizionale sotto il predetto profilo; Decreta: Il decreto in data 20 febbraio 1988, di cui in premessa, e' revocato con effetto dal 1 marzo 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 29 marzo 1988 Il Ministro: FORMICA